Finito il tempo degli appostamenti fissi di caccia

Scusa Sandro ma te hai letto la sentenza? è abrogato proprio il punto della semplice comunicazione che il Veneto ha copiato pari pari dalla nostra legge. e poi se impugnano la nostra lo devono fare solo in via incidentale cioè su un caso, una multa ect e avremo un anno e mezzo di tempo per organizzarci e non so come.
ma il problema è un altro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gli appostamenti fissi di caccia sono ABUSIVI TUTTI. perché non hai richiesto neanche la scia ma addirittura l'autorizzazione a costruire!! capite amici miei?
quindi mi dicono che gli ambientalisti che oltre a denunce ai singoli appostamenti stanno denunciando i comuni (già successo a Figline) per omissioni atti d'ufficio perché avrebbero dovuto sanzionare e non far costruire glia appostamenti perché il comune ne è a conoscenza tramite la provincia.
quindi a parte il ricorso per il quale avremo tempo, siamo ABUSIVI!!!! la legge 157 e quella toscana si occupano di caccia e la norma della non necessità di titolo abilitativo, 6bis, è illegittima lo era prima e lo è anche adesso anche a maggior ragione dopo sentenza corte.
come si ripara alla denunce singole con tanto di PENALE e 100 mila euro di multa????????????
consiglio questo: demolire tutto chiunque e dovunque avete appostamento compreso colombi e acquatici e usare solo capanno di tela da mettere e togliere a fine giornata di caccia e contestualmente comunicare al comune di avere tolto tutto e usare solo la tela che non fa volume perché non è FISSO, fisso lo è solo per assicurare posto di caccia e distanze.
ancora non capisco come fate a dormire tranquilli voi dormite tranquilli... io il penale per du uccelli non lo rischio, per non parlare dei 100 mila euro.
e poi io dico raga... non mi credete? portate motivazioni, chiamate province e regioni comuni, per ora le motivazioni per salvarci stanno a ZERO.
sempre peggio!

- - - Aggiornato - - -

avevo letto L.S. ma non dice una mazza ^_^ purtroppo
 
Leggendo tra le righe la sentenza mi sembra che la scappatoia per le Regioni, nel legiferare, sia quella di introdurre autorizzazioni di tipo stagionale, un pò come avviene per i chioschi o le serre, che sono soggetti a "comunicazione di attività edilizia libera". Purtroppo tali autorizzazioni implicano una serie di adempimenti onerosi di tipo progettuale in ordine alla presentazione di elaborati e asseverazioni sottoscritte da un Tecnico abilitato. Il problema, inoltre, si complica in caso ci si trovi in aree soggette a vincoli ambientali, nel qual caso sarà necessario anche acquisire, in via preventiva, il nulla osta ambientale.
Oltre a ciò ci sarebbe il problema, in teoria, di dover rimuovere il tutto a stagione ultimata, per poi dover ricominciare da capo l'anno successivo!
Questa è l'ipotesi più pessimistica, a meno che il tutto non venga sanato da una modifica della Legge Statale urbanistica o inerente l'attività venatoria, con l'introduzione di deroghe mirate e individuazione di tipologie idonee allo svolgimento delle tradizionali attività da appostamento fisso.
 
Capisco quello che dici ma la sentenza è chiara non sono assimilabili alle serre mobili! punto. il termine fisso ci tradisce. finalmente una persona che ha capito la gravità della vicenda. ripeto, cambierà il mondo e dovremo demolire tutto altro che bolla di sapone! nessun comune autorizzerà nulla ed è semplice, la fattispecie capanno da caccia non esiste in urbanistica quindi dovrebbero le regioni crearne uno apposta ma i consigli regionali come il parlamento non sono a favore della caccia anzi ed in tema urbanistico non si sfonda, più le ass venatorie non vogliono regolarizzare fattispecie perché ci sono ville, case in piena regola e altro marciume in giro fatto da esaltati fuori di testa. siamo alla fine della caccia da appostamento ed il crollo dei porto d'armi sarà un altro duro colpo. molti smetteranno definitivamente. questa è una notizia epocale svegliatevi e soprattutto svegliate chi di dovere. altro che stare tranquilli, se non conoscete le norme non parlate in questo post vi prego. parlate solo con cognizione di causa come Rom1964 e portate motivazioni valide a vostre tesi, dire va tutto bene oltre ad essere una balla colossale non serve a trovare una soluzione. io cerco con il vostro aiuto una soluzione. chimerò anche in veneto per sapere cosa pensano di fare in regione e vi farò sapere. a presto ragazzi.
 
Dopo la sentenza della Corte contro il Veneto finiranno gli appostamenti fissi acquatici e colombi come li abbiamo conosciuti.
finirà un epoca o come dicono molti finiranno assurdi privilegi dei cacciatori...
unica soluzione app temporanei che si montano e smontano nella giornata, che possono andare per tordi e minuta selvaggina ma non per colombi e acquatici che dovranno DEMOLIRE/RIMUOVERE tutto, altrimenti rischio denunce PENALI abuso edilizio dal 30.000 a 103.000 mila euro....
sto pensando a trovare altre soluzioni nelle normative ma la sentenza è chiara. unica idea che mi viene in mente è usare capanni o altane montabili/smontabili, ma adios cemento, legno botti metallo impalcatura colombi...pensate a promontorio piombino....
che tristezza amici.
Mahhhh non lo so.vediamo che fanno adesso le regioni
 
Vedi l'allegato regolamento manufatti precari.giunta-2007-00005_01.pdfVedi l'allegato regolamento.giunta assetto territorio-2011-00053.pdfAvrei fatto questo percorso normativo per cercare di difendere art. 34 legge toscana su titolo abilitativo edilizio chiedo a qualcuno che se ne intende, cedi aucupio, un parere in merito.
concordo con il fatto che inammissibilità Ancora non sia una assoluzione per noi, anzi.

La fattispecie appostamenti fissi con validità annuale, non è prevista né nella normativa edilizia né in quella del paesaggio.
per la normativa edilizia art. 78 comma 1 lett b prevede opere meramente temporanee per le quali non è previsto titolo abilitativo edilizio, e art. 80 "edilizia libera" comma 2 lettera d bis che parla di manufatti precari ) per manufatti precari si intende quei manufatti semplicemente appoggiati sul terreno e privi di fondazione) che sono eseguibili senza titolo abilitativo edilizio ai sensi del regolamento n 57/R 9.02.2007 art. 7 condizioni per l'installazione di manufatti precari dove si prevede solo una semplice comunicazione nel rispetto dei valori paesaggistici. per questo il codice dei beni e dell'ambiente parte III art. 149 comma 1 lett b) recita quanto segue:

Articolo 149.
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Fatta salva l’applicazione dell’Articolo 143, comma 5, lettera a) [e dell’Articolo 156, comma 4], non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’Articolo 146, dall’Articolo 147 e dall’Articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’Articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Codice dei beni culturali e dell'ambiente - Parte III - Beni paesaggistici
 
Per i ponteggi al limite c'e' occupazione di suolo pubblico, da fare al comune, aprire il portafoglio e via, all'italiana. I muratori ogni volta che fanno un ponteggio non chiedono autorizzazioni particolari, solo occupazione del suolo pubblico, se invece e' fatto totalmente aereo, quando scendi togli la scala e non paghi nulla. E poi la Legge Regionale bocciata e' quella veneta, perche' andare a smuovere acque dove sono ancora calme?
 
Si pero' dovrebbero dare un tempo limite in caso di richiesta demolizioni appostamenti gia' esistenti ,non ultimo il cambio di destinazione ovvero quelli gia' esistenti potrebbero essere destinati al controllo dell'avifauna da parte degli organi competenti, intanto prendiamo tempo poi si vedra'.
 
Allora. per i ponteggi scusa, ma cosa stai dicendo????? altro che portafoglio nessuno ti da autorizzazione non esiste la fattispecie capanno da caccia in legge urbanistica, cosa chiedi???????
per il reato penale di abuso edilizio siamo coperti perché fino a che la legge regionale non sarà abrogata non deve essere richiesto ma la stessa legge prevede comunicazione in carta semplice al comune, quanti di voi l'anno fatta? va fatta per tutti i capanni!!!
ma non siamo salvi perché permane vincolo paesaggistico su tutte le superfici boscate e quindi prima di fare qualcosa di stabile, che non sia capanno di tela che togli e metti o piccola altana smontabile, dovevi chiedere autorizzazione paesaggistica che nessuno ti darà mai specie per un divertimento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ripeto, non trovo altra soluzione se non quella già detta del capanno montabile/smontabile a fine caccia che non crea volume non occupa nulla e non modifica il sito come per il temporaneo, sempre facendo comunicazione al comune che si usa questa tipologia di appostamento.

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purtroppo TACCI non lo stanno sottovalutando, si vede che sei poco informato. una barzelletta il ricorso incidentale????? e come hanno abrogato lart. 7 della legge regionale calendario venatorio costringendo la regione adesso a fare un atto amministrativo???? morirai sereno beato te e beata ignoranza.
il governo non ha impugnato nostra legge perché votata anche da centrodestra informati, il gov monti ha impugnato veneto. ora governo non può impugnare più nulla. lo faranno in via incidentale e tra un annetto e mezzo faremo la fine della l.r. 20 abrogata nell'art. 7 tempi e specie di caccia.
infine trovami la norma sulla 157 che vieta espressamente ai C di avere appostamento fisso, non ti scomodare non esiste! parla di caccia in via esclusiva che possono fare i B infatti la fanno e hanno agevolazioni. ma non dice che gli opzionisti c non possono fare quel tipo di caccia in forma non esclusiva.
svegliatevi ragazzi, tra un pò arriva lo tzunami e voi siete ancora a capire da che parte è il mare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ecco perché la caccia è finita, non abbiamo competenze necessarie nei nostri direttivi....
 
Certo che ho letto la sentenza della Regione Veneto..infatti parlo della Toscana, dove vige attualmente la legge 3/94 che ho in precedenza postato..per cui continuo a stare tranquillo.....

Il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale è una "barzelletta", basta vedere come si è concluso l'ultimo del 23/5....per la nostra legge regionale.

Abbiamo una legge palesemante incostituzionale riguardo l'opzione di caccia C che consente la titolarità di appostamenti fissi e la possibilità di esercizio venatorio negli stessi, eppure la Corte che si è pronunciata nello specifico per altre regioni, per la nostra NON ha visto ne ovbbiettato niente (fortunatamente) LO stesso è avvenuto sull'articolo che riguarda gli appostamenti, eppure secondo te sarebbe lampante anche in questo caso, l'incostituzionalità.....

Per cui, ripeto, ovviamente secondo il mio pun to di vista, oggi gli Appostamenti Fissi Toscani sono perfettamente legali, e se il Governo NON impugnerà nuovamente la nostra Legge su questo punto specifico, nessun ricorso "incidentale" modificherà niente....

Vedo molto + probabile come scritto da Mirko che anche gli amici veneti troveranno una soluzione.....magari NON per i capanni "casa" ma almeno per altre tipologie ampiamente amovibili....

Inoltre, se davvero la situazione fosse davvero quella che descrivi, le nostre Associazioni Toscane TUTTE sottovaluterebbero un argomento del genere ?

Dai..non scherziamo...

Un saluto

Sandro
 
Bisogna essere positivi io penso (visto il modo di legiferare italiano)che la testa bisogna fasciarla quando è rotta e che c'è chi vede il bicchiere mezzo vuoto e chi lo vede mezzo pieno,le leggi si fanno si sfanno e si modificano.saluti
 
IN Toscana, prima di fasciarsi la testa, almeno rompiamocela...

Ad oggi la nostra Legge Regionale dice che :

6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi
secondo le norme del decreto del Presidente della Giunta
regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei
regolamenti regionali di attuazione della legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”), da
ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta
regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.

6 bis. (2) I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati
ai sensi del comma 6, possono essere installati e
mantenuti in essere per il periodo di durata dell’autorizzazione.
Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione
al comune non richiedendo un titolo abilitativo
edilizio ai sensi dell’articolo 78, comma 1, lettera b)
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio).

La Corte Costituzionale si è pronunciata proprio nei giorni scorsi NON sollevando nessun problema su questo punto, per cui andremo avanti tranquilli fin quando la legge NON verrà nuovamente impugnata dal Governo (se lo farà...) nello specifico..

In sostanza, per adesso non mi preoccuperei più di tanto...ripeto, in Toscana...

Un saluto

Sandro
 
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