Vedi l'allegato regolamento manufatti precari.giunta-2007-00005_01.pdfVedi l'allegato regolamento.giunta assetto territorio-2011-00053.pdfAvrei fatto questo percorso normativo per cercare di difendere art. 34 legge toscana su titolo abilitativo edilizio chiedo a qualcuno che se ne intende, cedi aucupio, un parere in merito.
concordo con il fatto che inammissibilità Ancora non sia una assoluzione per noi, anzi.
La fattispecie appostamenti fissi con validità annuale, non è prevista né nella normativa edilizia né in quella del paesaggio.
per la normativa edilizia art. 78 comma 1 lett b prevede opere meramente temporanee per le quali non è previsto titolo abilitativo edilizio, e art. 80 "edilizia libera" comma 2 lettera d bis che parla di manufatti precari ) per manufatti precari si intende quei manufatti semplicemente appoggiati sul terreno e privi di fondazione) che sono eseguibili senza titolo abilitativo edilizio ai sensi del regolamento n 57/R 9.02.2007 art. 7 condizioni per l'installazione di manufatti precari dove si prevede solo una semplice comunicazione nel rispetto dei valori paesaggistici. per questo il codice dei beni e dell'ambiente parte III art. 149 comma 1 lett b) recita quanto segue:
Articolo 149.
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)
1. Fatta salva l’applicazione dell’Articolo 143, comma 5, lettera a) [e dell’Articolo 156, comma 4], non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’Articolo 146, dall’Articolo 147 e dall’Articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’Articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Codice dei beni culturali e dell'ambiente - Parte III - Beni paesaggistici