Rilascio porto d’armi: vecchie condanne penali non influiscono sull’affidabilità del

Enzo

Utente Registrato
Messaggi
1,088
Punteggio reazioni
13
Punti
138
L’affidabilità del soggetto che aspira al rilascio della licenza del porto d’armi non può essere esclusa da condotte illecite risalenti nel tempo

“In sede di rilascio della licenza di porto d’armi, pur dovendosi considerare che, l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, giustificato dalla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, nella valutazione delle posizioni soggettive dei privati non è possibile, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 del T.U.L.P.S., attribuire efficacia assolutamente ostativa a condotte che, per la loro distanza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di escludere in radice l’affidabilità attuale del soggetto che aspira al rilascio o al rinnovo della licenza del porto d’armi”.
Inoltre “l’art. 43 T.U.L.P.S. non può essere interpretato nel senso che i reati ivi indicati siano in ogni caso tassativamente ostativi al rilascio delle licenza di porto e collezione di armi, escludendo la possibilità di ogni valutazione discrezionale più favorevole, ancorché sia intervenuta la riabilitazione, non sembrando significativo il fatto che l’art. 43, a differenza dell’art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto”.
“Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, dal quale la Sezione non intende discostarsi, la differenza fra i due articoli consiste essenzialmente nella maggiore ampiezza dell’elenco dei reati ostativi”.
Mentre “non sembra, invece, significativo il fatto che l’art. 43, a differenza dell’art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto. Al contrario, attribuire rilevanza a questa (apparente) differenza testuale può portare a risultati scarsamente razionali; infatti, dovendosi interpretare l’art. 43 alla lettera, il regime di maggior severità sarebbe limitato ai reati indicati nello stesso art. 43 e non si applicherebbe a fattispecie (in ipotesi, anche molto più gravi) riconducibili soltanto alla previsione dell’art. 11 (nel senso, vedasi Cons. St., sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731)”.
E’ quanto emerge dal parere numero 03390/2013 in data 18/07/2013, pronunciato dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato sul Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dal signor C.L. per l’annullamento del decreto 7 settembre 2011, con il quale il Prefetto di Reggio Emilia ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore, di diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e della licenza di collezione di armi comuni da sparo.
Dall’ istruttoria svolta, secondo l’ Amministrazione, era infatti emerso un quadro di inaffidabilità del richiedente ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste (venivano riscontrate una condanna penale per fatti risalenti al 1986 ed una segnalazione alla Procura della Repubblica per ingiurie e lesioni personali).
Contro il decreto del Prefetto, il signor C.L. ha presentato Ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il ricorrente ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Prefetto, che condivideva le valutazioni del Questore, in quanto l’episodio all’origine della condanna penale risaliva a ben 36 anni prima e che, comunque, l’intervenuta riabilitazione rendeva tale precedente irrilevante ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione. Relativamente, poi, alla segnalazione alla Procura della Repubblica per lesioni lievi e ingiuria, pur essa abbastanza risalente nel tempo, non era sfociata in alcuna accertamento della responsabilità del ricorrente, in quanto archiviata per remissione delle querele che le parti si erano scambiate.
Quanto, infine, al giudizio di inaffidabilità, il ricorrente ha opposto di svolgere una vita regolare, dedita alla famiglia e al lavoro di artigiano in campo edile.
Di contrario avviso l’amministrazione resistente, secondo la quale:
-le autorizzazioni di polizia ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. devono essere negate in primo luogo a chi è considerato capace di abusarne o non è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
- inoltre l’art. 43 del T.U.L.P.S., oltre a escludere che possa essere rilasciata la licenza di portare armi alle persone condannate per gravi reati (delitti non colposi commessi contro le persone con violenza, furto, rapine, estorsioni ecc… ed infine porto abusivo di armi), non contempla che la riabilitazione produca gli effetti di cui all’art.11 del medesimo testo unico.
Decidendo nel merito, la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e del sottostante provvedimento del questore, in quanto, in entrambi i provvedimenti impugnati, la mancanza in capo al ricorrente del requisito della buona condotta, viene fatta risalire a una condanna penale riportata circa trentasei anni prima, rispetto alla quale l’interessato ha ottenuto la riabilitazione sin dal 1986, e a un successivo diverbio, senza conseguenze penalmente rilevanti, anch’esso molto risalente nel tempo (1999).
In secondo luogo perché, per le ragioni sopra espresse, non può essere applicato al caso concreto l’art. 43, in quanto l’interessato ha conseguito la riabilitazione in sede penale.
fonte:Leggioggi
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto