Salve, qualcuno mi spiega questo:
"In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all’interno delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e
23/98 è inoltre vietato:
- l’attività venatoria nei giorni 1, 5 settembre 2013;
- l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi;
- l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (Philomacus pugnax) e
moretta (Aythya fuligula);
- l’addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992
sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. "