Il ministero studia i correttivi al decreto 204

Angelo Vicari sul decreto 121

Angelo Vicari sul decreto 121

Lunedì 16/12/2013

Il noto esperto giuridico Angelo Vicari ha pubblicato una esposizione organica del decreto 121, con in evidenza le differenze rispetto alla legislazione previgente e note esplicative. Per leggere l'esposizione organica in formato pdf, clicca su www.earmi.it/varie/Vicari-esposizione.html.
 
Dalla bozza all'ufficialità...

Dalla bozza all'ufficialità...

Mercoledì 02/10/2013

[h=2]... pare che le correzioni al decreto legislativo 204/2010 debbano essere riviste. Le nostre fonti parlamentari riferiscono di consultazioni per chiarimenti con l'ufficio legale del ministero dell'Interno.[/h]
Da una prima lettura del decreto approvato venerdì scorso appare in tutta chiarezza che c'è stato qualche stravolgimento dei pareri espressi nelle commissioni, in riferimento in particolare alla formulazione dell'articolo 6. Le nostre fonti riferiscono di consultazioni con l'ufficio legale del ministero dell'Interno per correggere, ove possibili, tali stravolgimenti. Nel parere della prima commissione della camera si riportava: "sia chiarita, nel medesimo articolo 6, la salvezza delle posizioni già acquisite sulla base della normativa vigente, in modo tale da garantirne la legittimità sotto il profilo della detenzione di armi, nonché della produzione, dell'importazione, della detenzione, dell'acquisto e della cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, a prescindere dalle modifiche normative successive". Dello stesso tenore anche il parere della prima commissione del senato: "l’introduzione, nel medesimo articolo 6, di una disposizione che - al fine di salvaguardare posizioni già acquisite - garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, la detenzione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110".La lettera b) del punto 2 dell'articolo 6 del decreto approvato, perciò, dovrebbe intendersi come punto 3, svincolandolo quindi dal termine dei 18 mesi. E dovrebbero essere salvaguardati anche i diritti acquisiti da produttori e importatori.
Val la pena ricordare che l'articolo 1 comma 8 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge di delega) dispone che "il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere". Il mancato conformarsi ai pareri parlamentari, in relazione a condizioni per la favorevolezza dei medesimi, pertanto, senza che si sia proceduto all'attivazione della procedura di cui al comma 8, genera una violazione della norma procedurale che può tradursi nell'illegittimità dell'intero provvedimento.

fonte:armietiro.it
 
Colpo di mano?

Colpo di mano?

Mercoledì 02/10/2013

[h=2]Sembra ne abbia i contorni quanto avvenuto con l'approvazione dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n° 204. Questione caricatori a parte, produttori e importatori a mal partito.[/h]
Voci sempre più insistenti affermano che sarebbe stato un vero colpo di mano perpetrato questa volta ai danni di produttori e importatori da parte dei "soliti" del ministero dell'Interno quello che si è consumato venerdì scorso con l'approvazione dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n° 204.
L'articolo 2 della legge 110/75, modificato dal decreto dovrebbe infatti leggersi in questo modo: "Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10". Dunque, così, senza la previsione nell'articolo 6 della salvaguardia delle "posizioni già acquisitesulla base della normativa vigente" anche per produzione e importazione "dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n.110" (come invece indicato chiaramente da entrambe le commissioni), all'entrata in vigore del decreto a questo punto non sappiamo in quale modo produttori e importatori dovrebbero disfarsi delle armi nei loro magazzini. Il danno sarebbe evidentemente incalcolabile e anche l'ennesima beffa rispetto alla volontà del parlamento.
Per la dolorosa questione dei caricatori da oltre i 5 colpi per le armi lunghe e i 15 per le armi corte (tranne che per le armi sportive valutate dal Banco sentite le federazioni sportive affiliate o associate al Coni), comunque, i parlamentari che si sono occupati della vicenda delle correzioni al correttivo del decreto 204 sono ottimisti. "A seguito di ricorso in sede comunitaria sui caricatori nessuna limitazione resterà in vigore". Vogliamo crederci e, in attesa della definizione anche del numero delle sportive detenibili che dovrebbe essere ampliato, a quanto ci hanno assicurato, perché non dubitiamo che tutti abbiano lavorato con coscienza per mettere a segno un punto a favore di appassionati e mercato, non certo per lasciare ogni decisione nelle mani del ministero. Resta da dire che effettivamente la formulazione uscita dalle commissioni (che nella loro composizione non ci sono certo amiche), lascia aperta, spalancata, la porta a un ricorso, probabilmente presentabile da parte di tutti gli interessati, che non potrà che avere un unico esito, favorevole agli appassionati.
Armi e tiro ha già pubblicato, qualche giorno fa, gli estremi della questione che qui riportiamo.
"la norma proposta presenta delle difficoltà applicative, dovute al fatto che le norme europee – che il provvedimento è chiamato ad attuare – e internazionali non comprendono i caricatori e i serbatoi tra le parti essenziali d'arma, e che quindi tali componenti non possono essere considerati come tali, non permette il loro controllo, dal momento che essi sono sottratti alla registrazione e alla tracciabilità. Non sembra pertanto che possa esserne efficacemente vietata la vendita e l'introduzione sul territorio nazionale, trattandosi di oggetti non registrati e già presenti in numero rilevantissimo. Inoltre, la norma avrebbe valore solo per il futuro, non potendosi applicare alle armi già detenute o precedentemente catalogate con più colpi. Ciò di fatto renderebbe impossibile assicurarsi della corretta attuazione e del rispetto della legge, perché renderebbe impossibile sapere quando un caricatore è stato acquistato o un serbatoio modificato, e quindi se la sua detenzione è legittima, determinando così un'inammissibile incertezza nell'applicazione della norma. La disposizione inoltre appare in evidente contrasto con l'intera Sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). Difatti, la necessità di modificare irreversibilmente e in maniera indistinta, quando introdotte sul territorio nazionale, anche armi, non antiche, perché prodotte dopo il 1890, ma di rilevante valore storico perché vestigia di conflitti mondiali, appare in evidente contrasto con le norme che le tutelano, che vietano, nella sostanza, l'alterazione di tali oggetti, comminando una sanzione penale ai trasgressori. Tale contrasto rappresenta indubitabilmente la contrarietà al secondo comma dell'articolo 9 Cost., di cui occorre opportunamente tenere conto.
La motivazione della disposizione, contenuta nella relazione allegata al testo, secondo la quale la limitazione generale dei colpi sarebbe necessaria perché “non possono essere immesse sul mercato civile armi con capienza di colpi superiore a quelle destinate alle forze dell’ordine”, non sembra avere rilevante pregio. Ciò anche perché tutte le armi lunghe in dotazione alle forze dell’ordine hanno, in generale, un numero di colpi superiore a 5, e il numero di 15 per le armi corte deriva solo dalla mera evenienza che il modello adottato dalle forze dell’ordine ha tale capienza, che al momento dell’adozione, ormai diversi decenni or sono, rappresentava lo standard delle pistole semiautomatiche bifilari. Esistono infatti migliaia di modelli che, in vigenza dell’abolito catalogo nazionale, sono state riconosciuti quali “armi comuni da sparo” con decreto definitivo del Ministro dell’interno, e posseggono una capienza di colpi superiore a quella immaginata come limite invalicabile dalla disposizione proposta. Tali numerosissimi modelli sono presenti in numero rilevantissimo sul territorio nazionale quali armi regolarmente detenute, e, stante l’evidente impossibilità di applicare la limitazione in senso retroattivo, sarebbero comunque destinate a essere detenute e utilizzate anche nel futuro, cosicché l’unico effetto della norma proposta, in tal senso, nel caso in cui essa potesse essere applicabile, sarebbe quello di creare un’evidente discriminazione tra chi ha acquistato un’arma catalogata e chi, successivamente, la acquisterebbe come limitata a seguito della novella.
Proprio l’allontanamento dalla vigente cogenza delle categorie comunitarie armonizzate sembra generare un evidente contrasto con la direttiva 91/477/CEE e con i principi del diritto comunitario, poiché, impedendo la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea, la limitazione finirebbe col discriminare il mercato italiano, separando dal mercato unico. Essa apparrebbe inoltre in contrasto con l'articolo 12 della predetta direttiva 91/477/CEE, che per espressa previsione dell'articolo 3, non può essere derogato dagli Stati membri, dal momento che sembrerebbe impedire a tiratori o cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco, stante il divieto di introduzione sul territorio nazionale. Da ciò conseguirebbe, in ambito interno, la violazione del primo comma dell'articolo 117 Cost.
Inoltre, la necessità di differenziare i modelli delle armi nuove prodotte per il mercato nazionale da quelle destinate all’esportazione e al trasferimento intracomunitario impedire bene ai produttori le necessarie economie di scala, e rappresenterebbe un costo industriale difficilmente giustificabile all’interno del mercato unico europeo, costo che gli altri competitors comunitari non posseggono, verificandosi pertanto un evidente caso di “discriminazione alla rovescia”, ossia una situazione di svantaggio, subìto dai soggetti che si trovano in una “situazione interna”, che deriva dalla mancata applicazione a tali soggetti delle norme comunitarie che garantiscono le libertà di circolazione. Anche in tal senso, pertanto, la disposizione proposta sembrerebbe in contrasto con i princìpi dell’ordinamento comunitario, e, per conseguenza, con i vincoli previsti dal primo comma dell’articolo 117 Cost.
Altro elemento rilevante, che appare necessario sottolineare, è il fatto che la previsione dell’esenzione della limitazione per le armi sportive non appare in sé sufficiente per garantire la prosecuzione delle attività sportive con armi che necessitano di una maggiore capacità. Difatti molte di tali attività sportive svolte non si svolgono con armi riconosciute quali armi sportive, ma in generale con armi idonee all’attività venatoria o, per regolamento sportivo, proprio con armi corte comuni.
A prescindere inoltre da ogni considerazione tecnica o di opportunità, il Governo non ha specificato quale sia la norma della legge delega, l'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che autorizzi, anche implicitamente, l'esercizio della funzione legislativa in relazione all'apposizione di limiti al numero di colpi delle armi detenute. Tale norma infatti non può essere la lettera a) del primo comma, poiché la disposizione proposta non incide sulla definizione di arma da fuoco e arma comune, che permane invariata, ma stabilisce invece l'impossibilità, per il futuro, di introdurre sul territorio nazionale armi con numero di colpi superiore, armi che, tuttavia, permangono armi comuni da sparo con riferimento a tutte le attività permesse e autorizzate e riguardo alla loro definizione generale, e potrebbero comunque essere legittimamente detenute.
La ratio della norma proposta è chiaramente specificata dalla relazione allegata, poiché essa è diretta a impedire "che armi d'assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in dotazione alle forze dell'ordine possano essere immesse sul mercato civile". In tale ottica, la norma proposta non sembra essere adeguata allo scopo, per i motivi già esposti, né appare proporzionata, introducendo un limite generale con la finalità di introdurne uno specifico. In questo senso, deve essere valutata l'adeguatezza della disposizione proposta rispetto all'articolo 32 primo comma lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, poiché viene introdotto un livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalla direttiva in attuazione, in relazione all'articolo 14, commi 24 bis, ter e quater della legge 28 novembre 2005, n. 246.
In tal senso si ritiene:
1) che la limitazione debba svilupparsi esclusivamente verso le "armi d'assalto" citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semiautomatici ad anima rigata una cui versione completamente automatica è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;
2) che, conseguentemente, debbano comunque essere escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del d. lgs. 66/2010;
3) che, come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza alcuna discrezionalità in merito".

fonte.armietiro.it
 
Il decreto è stato firmato da Napolitano

Il decreto è stato firmato da Napolitano

Martedi 02/10/2013

[h=2]Il decreto correttivo al 204/10 risulta tra gli atti firmati dal presidente della Repubblica.[/h]
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Il decreto correttivo al 204/10 risulta tra gli atti firmati dal presidente della Repubblica: sul sito del quirinale, infatti, è stato pubblicato il relativo aggiornamento. Per consultarlo, CLICCA QUI.

fonte:armietiro.it
 
Armi: le Associazioni armiere sulle modifiche alla normativa nazionale sulle armi

Armi: le Associazioni armiere sulle modifiche alla normativa nazionale sulle armi

Armi: le Associazioni del settore armiero, ANPAM, ASSORAMIERI e CONARMI esprimono il loro pensiero sulle modifiche alla normativa nazionale in fatto di armi.

Il Presidente di Assormieri, avv. Antonio Bana, rende noto che le Associazioni armiere sono state invitate in tempi strettissimi ad un confronto con il Ministero ( in data 12 giugno 2013) al fine di modificare il testo del correttivo predisposto dalla commissione ministeriale. Alcune questioni sono state modificate in parte altre non sono state per nulla recepite. Di seguito pubblichiamo il testo completo della lettera congiunta inviata in data 20 giugno al Ministero in merito alla linea di pensiero del comparto Armiero, ANPAM, ASSOARMIERI e CONARMI a testimonianza dell'assoluta trasparenza di lavoro e il tentativo collaborativo con il Ministero in un corretto interesse legislativo attento anche alle normative comunitarie in vigore.


S.E. Prefetto Tomao,

nonostante il ridottissimo tempo a disposizione, che ha impedito la necessaria riflessione su questioni che possono rivelarsi essenziali per il comparto, trasmettiamo tempestivamente le nostre osservazioni sul testo sottopostoci, con l'auspicio di fornire spunti utili alla formulazione di un articolato più efficace, anche in considerazione del complesso iter parlamentare che esso dovrà eseguire.
1. Articolo 1 comma 1 lettera a) n.3: la disposizione proposta non è chiara, e se attuata in questa formulazione è destinata a generare notevoli problemi interpretativi. Non si comprende infatti se la preposizione " Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'art.31" debba applicarsi in ogni caso, ai soli soggetti muniti della licenza di cui al primo comma, oppure ai soli soggetti esentati dalla licenza. Nel merito, si ribadisce la sostaziale illogicità e la probabile illegittimità nell'attribuire al mandante, soggetto diverso rispetto a quello identificato quale itermediario, un obbligo di rendiconto di attività non proprie.2. Articolo 1 comma 1 lettera a) n.5: si ribadisce quanto in precedenza affermato; la disposizione proposta appare incostituzionale, in quanto destinata di dotare artatamente gli agenti o ufficiali di pubblica sicurezza di un potere discrezionale di "ritirare in via cautelativa" armi al legittimo detentore, in assenza del compimento di un reato e su base meramente discrezionale, attraverso la previsione della competenza del prefetto di decidere della correttezza dell'esercizio di tale potere, posto al di fuori dei previsiti istituto di sequesto e confisca, attribuito alla sola polizia giudiziaria. Inoltre l'esercizio di tale potere che non dovesse essere considerato legittimo a posteriroi dal prefetto, attraverso la restituzione delle armi, sarebbe comunque destinato a essere considerato reato e comunque ristorato in sede civile. Infine, la mancanza di definizione dei tempi dell'intervento del Prefetto definisce la certezza della possibilità di un abuso in merito: le armi potrebbero essere legittimamente trattenute dagli agenti o ufficiali di Pubblica Sicurezza per un tempo lunghissimo.3. Articolo 1 comma 1 lettera a) n.6: la formulazione attuale è certamente più adeguata rispetto alla precedentemente redatta, anche se non è ancora chiaro quali siano i professionisti abilitati alla redazione della documentazione tecnica richiesta. Sarebbe stato comunque opportuno un migliore riferimento alle norme di sicurezza costruttiva degli impianti, in relazione al lavoro svolto dalle Associazioni e Federazioni sportive coinvolte.4. Articolo 1 comma 1 lettera b) n.1: in relazione alla norma in oggetto, siamo lieti che attraverso la nostra collaborazione la si sia potuta modificare in senso maggiormente orientato alla realtà e alle esigenze del settore. Una modifica ulteriore che ci sentiamo comunque di raccomandare è quella di fare salva la possibilità di produrre, importare e vendere i modelli di armi già inseriti nell'abrogato Catalogo Nazionale, poichè l'abrogazione non è tale da inficiarne la natura di armi comuni da sparo, stabilita con provvedimento definitivo del Ministro. Tuttavia, non possiamo fare a meno di far presente che la norma è suscettibile di generare una serie di difficoltà applicative, poichè impedisce alcune discipline sportive in cui gli atleti italiani primeggiano a livello internazionale (per esempio, anche in ambito CONI, le categorie di tiro dinamico operate con armi non sportive - Production, Shitgun, Rifle - o, al di fuori delle discipline CONI, il tiro secondo i regolamenti dell'International Defensive Pistol Associatione - IDPA), e sottovaluta il fatto che le armi lunghe con serbatoi - anche inamovibili - che contengono pù di 5 colpi e le armi corte con più di 15 sono presenti in numero enorme sul territorio nazionale. Inoltre non si vede come possano essere vietati caricatori con capacità maggiori dal momento che essi sono esclusi dal novero delle parti d'arma, e come tali non possono essere soggetti a controllo, acneh con riferimento alle loro realizzazione e vendita. Desideraimo sottolineare inoltre che la disposizione può essere considerata tale da impedire la circolazione in Italia di armi consentite in tutti i Paesi dell'Unione Europea, tanto da interidre agli operatori comunitari la possibilità di commercializzarvele. Sembra prevedibile pertanto che la disposizione, una volta emanata, venga sottoposta al vaglio dell'Unione Europea al fine di verificarne la legittimità.5. Articolo1 comma 1 lettera b) n.7: dal 1 settembre verranno in applicazione le norme sull'esportazione temporanea immediatamente applicabili, e la materia è comunque già normata dalla disciplina esecutiva della direttiva 91/477/CEE e ss.mm.ii.. La disposizione non appare quindi necessaria, ed è destinata comunque a essere disapplicata dal 1 settembre.6. Articolo 1 comma 1 lettera b) n.9: la disposizione così formulata, se attuata, è destinata a generare rilevanti problemi di attuazione. Si ribadiscono infatti le perplessità già manifestate a riguardo, in ordine:
1. alla mancata differenziazione tra i diversi tipi di armi ai fini della custodia, che viola la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione;
2. alla mancata definizione della nozione di "contenitore blindato";
3. alla mancata previsione della possibilità di detenere almeno alcune armi senza ulteriori formalità presso il luogo di detenzione quanto siano sotto il controllo diretto del detentore, ai fini di difesa personale e abitativa;
4. alla mancata previzione della possibilità di detenere le armi in un apposito locale di sicurezza, con unico accesso dotato di porta blindata.

Desideriamo sottolineare che riteniamo che non possa essere limitata la possibilità di produrre, importare e vendere i modelli di armi già inseriti nell'abrogato catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, poichè la loro natura di armi comuni da sparo è stata stabilità con provvedimento definito del Ministro, e non suscettibile di essere modificata, per elementari esigenze di certezza del diritto e di non discrimianzione. Riteniamo pertanto che tute le norme relative dell'articolato dovrebbero essere modificate in tal senso, e in particolare il secondo comma dell'articolo 2.
Con riferimento alle disposizioni relative all'esportazione di armi, nel rimandare a uno specifico documento, desideriamo sottolineare la delicatezza della questione, e la necessità degli operatori italiani di competere alla pari con gli esportatori di altri Paesi membri, quindi con la possibilità di ottenere e utilizzare licenze multiple e globali di durata adeguata.In relazione alla disciplina prevista in relazione al c.d. "paintball", a prescindere dalla competenza normativa, pur essendo tale settore al di fuori dell'interesse delle Associazioni sriventi, esprimiamo tuttavia delle perplessità in ordine alla farraginosità delle disposizioni proposte, e alla restrittività delel medesime. Per esempio, equiparare una pallina di gomma a una munizione militare in ordine alla sua detenzione illegale appare decisamente inopportuno ed eccessivamente punitivo, come appare parimenti inadeguato classficare quale arma sportiva un attrezzo che arma non è, né può essere trasformato al fine di divenirlo.Infine riteniamo necessario che l'intero testo sia soggetto a un attento vaglio di legittimità con riferimento ai suoi contenuti. Infatti molte delle materie trattate (disciplina delle armi non da fuoto e delle armi sportive, introduzione di limiti generali alle armi consentite, esportazione e importazione di armi, etc.) non sembrano essere sussumibili nelle norme di delega di cui all'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n.88, a cui il decreto integrativo e correttivo deve comunque conformarsi a pena di illegittimità. Tali disposizioni, pertanto, se attuate, potrebbero risultare violative dell'articolo 77 Cost., e conseguentemente annullabili. Tale streto controllo appare opportuno e necessaio, anche al fine di evitare le eccezioni di costituzionalità che verrano prevedibilmente poste durante il percorso parlamentare del testo.

Con i migliori saluti.

Avv. Nicola Perrotti - Presidente ANPAM
Avv. Antonio Bana - Presidente ASSOARMIERI
Dott. Pierangelo Pedersoli - Presidente CONARMI


 
Battaglia in senato, ma sui caricatori...

Battaglia in senato, ma sui caricatori...

19/09/2013

... nulla si può (o quasi), contro la volontà del ministero. Almeno per il momento, perché sembra che i senatori Divina e Bonfrisco, nonché Anpam siano determinati ad appellarsi all'Europa. Intanto pubblichiamo il primo parere della commissione e quello verbalizzato che poi sarò approvato.

Scarica gli allegati:

:arrow: Atto Governo n 16 PARERE COMMISSIONE APPROVATO.pdf

:arrow: VERBALE COMMISSIONE.pdf


La 1ª Commissione permanente Affari costituzionali ha ieri sera espresso il parere sul decreto correttivo del 204, la commissione affari costituzionali della camera non avrà tempo per esprimere il parere, pertanto viene acquisito solo il parere della commissione del senato e oggi sarà approvato.
Come era stato anticipato nei giorni scorsi, sono state stralciate alcune norme, e si è votato su quelle con prescrizioni. Sulla questione caricatori lo scontro è stato duro, con osservazioni pesanti. Tuttavia nella commissione presieduta dal senatore pd Anna Finocchiaro e con relatore Maurizio Migliavacca dello stesso partito, il parere negativo della maggioranza, costituita da pd, m5s e sel ha fatto sì non solo che alla fine la situazione non fosse modificata rispetto all’originale formulazione, ma le osservazioni presentate, dai “nostri” Sergio Divina (lega) e Cinzia Bonfrisco (pdl), che in buona sostanza aprono la porta a un immediato ricorso in Europa, non siano state nemmeno allegate, come invece sembrava previsto. Quindi, ancora, non si può importare e vendere (ma chi le ha le può detenere ed è consentita la cessione fra privati) un’arma comune con caricatore a più di 5 colpi se lunga, o 15 se corta e che quindi sono soggetti allo stesso regime i caricatori con capacità superiore. In ogni caso, non è detta l'ultima parola, in quanto la commissione ha comunque delegato al Governo di valutare "in una prospettiva organica e sistematica, tutte le problematiche sottese alla disposizione in esame, in riferimento e in coerenza alla direttiva europea";
Con riferimento alla previsione dell'obbligo, per i detentori di armi, di presentare una tantum, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico che attesti l'idoneità al possesso delle armi, la commissione ha prescritto che la disposizione sia riformulata con l’attribuzione, a tutela dei detentori di armi, di un termine più ampio per la produzione del certificato e comunque con il riconoscimento di una presentazione in sanatoria a seguito della diffida dell’amministrazione.
Il decreto, poi, demanda a uno o più altri decreti del ministro dell'Interno la determinazione delle modalità di custodia delle armi, "anche in relazione al numero di armi detenute, ivi compresi sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passivada adottare in tempi brevi per fornire ai detentori di armi indicazioni chiare circa le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l’omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente".
La commissione ha sostanzialmente garantito la libertà di accesso al mercato per i poligoni privati: un successivo provvedimento dovrà tenere conto dello schema di regolamento già concertato tra l’Associazione dei poligoni privati, l’Associazione nazionale produttori armi e munizioni, Assoarmieri, il Consorzio nazionale armaioli, la Federazione italiana tiro a volo, la Federazione italiana tiro dinamico e sportivo e la Federazione italiana tiro a lunga distanza e i competenti uffici del Ministero dell’interno. Alo stesso modo, “pari opportunità di accesso, nella gestione delle attività di rilascio della certificazione, a tutti i soggetti di diritto privato operanti sul mercato”.
Ha, infine, rimandato a una, futura, disciplina più dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (Paintball).

fonte:armietiro.it
 
Prime correzioni al decreto "correttivo"

Prime correzioni al decreto "correttivo"

13/09/2013

[h=2]Stralciate le norme che riguardano casseforti ed eliminate quelle relative ai poligoni privati, saranno regolate con successivi decreti. Rimane l'obbligo, per i soggetti che detengono armi e non abbiano prodotto certificati di idoneità psico-fisica negli ultimi dieci anni, di presentare il certificato medico. Il paintball è libero. Resta ancora aperta la questione caricatori.[/h]Ancora un passo avanti nella definizione del decreto legislativo "correttivo" del 204, presentato a giugno dal ministero dell'Interno. Ieri nella riunione con i rappresentanti del ministero organizzata dai senatori Cinzia Bonfrisco (pdl) e Sergio Divina (lega) e a cui hanno partecipato l'Anpam, l'Associazione nazionale dei poligoni privati e l'associazione che rappresenta gli interessi del paintball, è stato raggiunto un accordo su alcuni punti "spinosi".
Viene stralciato dal decreto l'articolo che introduceva l'obbligo di dotarsi di casseforti per la custodia delle armi: verrà successivamente prodotto un provvedimento esplicativo che, tenendo conto della giurisprudenza già espressa dalla cassazione in materia di diligente custodia , circoscriverà la discrezionalità nella valutazione dei mezzi idonei per la custodia in relazione alle situazioni ambientali e al numero di armi detenute.
Vengono eliminate dal Decreto le norme relative ai poligoni privati: verrà emanato un decreto ministeriale che regolerà le attività dei poligoni privati sulla base di uno schema di accordo che già da tempo era stato raggiunto, a seguito di un'attività di concertazione, tra l'Associazione dei poligoni privati e il ministero dell'Interno.
Rimane l'obbligo, per i soggetti che detengono armi e non abbiano prodotto certificati di idoneità psico-fisica negli ultimi dieci anni, di presentare il certificato medico. Sarà però onere dell'amministrazione di ps sollecitare eventuali inadempienti, dopo un anno dall'entrata in vigore di questo decreto, dando un termine ragionevole per produrre il certificato senza sanzioni o automatismi In caso di mancato adempimento.
Gli strumenti per l'esercizio del paintball non sono considerati armi: l'acquisto, la detenzione, il trasporto e l'uso degli strumenti con potenza inferiore ai 7,5 joule è libero ed è consentito liberamente l'uso per finalità agonistiche per gli strumenti con potenza fino ai 12,5 joule.

Resta da sciogliere il nodo relativo alla limitazione dei colpi nei caricatori. Al momento sono stati fatti piccoli passi in avanti chiarendo che la normativa si applica alle armi che saranno introdotte in commercio dopo l'entrata in vigore del decreto e che comunque le armi sportive e quelle utilizzate per le attività agonistiche di tutte le Federazioni a vario titolo affiliate e associate al Coni potranno utilizzare caricatori senza il limite. Questa parte è ancora oggetto di riflessione in quanto i senatori Bonfrisco e Divina hanno espresso forti perpressità rispetto alla normativa comunitaria.
La prossima settimana si terrà ancora un nuovo incontro per cercare di arrivare ad un accordo definitivo che consenta al parlamento di esprimere un parere positivo al decreto.

fonte:armietiro.it
 
Adesso è Legge

Adesso è Legge

Martedì 01/10/2013

Il consiglio dei ministri, dopo il doppio passaggio nelle commissioni di camera e senato, ha approvato il decreto legislativo che “corregge” il decreto 204 del 2010. Stralciati i punti che riguardavano i poligoni privati; attenuati gli effetti sulla certificazione medica. Ma sui caricatori…

Tra coloro che hanno attivamente preso parte all’intenso lavoro di mediazione con il ministero dell’Interno c’è anche Stefano Ciccardini, consigliere parlamentare e appassionato tiratore.

«È quanto di meglio si è potuto fare, dovendo esprimere un parere e non avendo la possibilità di riformulare un nuovo testo, in quanto la scrittura materiale del provvedimento, trattandosi di un decreto legislativo e non di un decreto legge in conversione in parlamento, è di competenza del governo. E, comunque, non è poco: abbiamo ottenuto più cose di quelle che abbiamo ceduto, tenendo conto della composizione politica delle commissioni, la cui maggioranza non si può certamente considerare a favore delle armi.

In particolare abbiamo ottenuto: un termine di novanta giorni per emanare il decreto sui poligoni; l’affermazione del principio che la certificazione non è appannaggio esclusivo dei Tsn, introdotta da entrambi le commissioni come condizione posta al governo; l’eliminazione dell'obbligo (almeno per ora) di rifare la certificazione; l’eliminazione dell’articolo relativo alla regolamentazione dell’obbligo della detenzione in cassaforte; l’esclusione che gli strumenti per il Paintball siano considerati armi; l’introduzione del principio che si può derogare dal tetto delle sei armi sportive con annesse considerazioni su quelle a percussione anulare e annessi; un’apertura sulla possibilità di detenere i silenziatori; l’introduzione del concetto di diffida ad adempiere nella consegna dei certificati medici per la detenzione, senza che scattino in automatico provvedimenti in caso di prima inadempienza.

Rispetto al problema caricatori: la salvaguardia delle situazioni precedenti e, quindi, la non retroattività che esclude l’applicabilità alle armi già a vario titolo in circolazione e sul mercato; l’evidenziazione di un fumus rispetto alla coerenza con la disciplina comunitaria che apre ampi spazi per possibili ricorsi.

Ma rimaniamo qui a vigilare anche rispetto a possibili applicazioni, vedi i casi armi a canna liscia o altro e siamo sempre pronti a proporre correttivi: ma per fare questo, è necessario che gli appassionati di armi, i cacciatori, i collezionisti e i tiratori votino i parlamentari che in queste ultime settimane e nei mesi precedenti si sono spesi in difesa del settore armiero. Per questo credo si debba sottolineare, in questa fase, l’impegno dei senatori Cinzia Bonfrisco e Sergio Divina e dei deputati Laura Ravetto e Matteo Bragantini. Bravi anche l’Anpam; l’Associazione poligoni privati, che merita un particolare sostegno per la funzione che dovrà in futuro svolgere; l’associazione del Paintball; ringraziamo anche l’ufficio legislativo del ministero. Io non ho visto altri al tavolo di lavoro e trattativa in questi due mesi! Non trovo giusto, invece, che qualcuno si prenda meriti, facendo cinque minuti di passerella web».

fonte:armietiro.it
 
Il decreto "correttivo" del 204 è stato rimandato a Settembre

Il decreto "correttivo" del 204 è stato rimandato a Settembre

08/08/2013

Il decreto "correttivo" del 204 è stato rimandato alla prima o seconda settimana di settembre, con una serie di audizioni in commissione. Di più, è stato respinto con perdite.


Il decreto "correttivo" del 204 è stato rimandato alla prima o seconda settimana di settembre, con una serie di audizioni in commissione. Di più, è stato respinto con perdite.
Sembra anche che il prefetto Gianfranco Tomao, che ha svolto il ruolo di direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, sia stato destinato ad altro incarico. D'altra parte è emersa con chiarezza l'inconsistenza del decreto preparato dal ministero e l'incoerenza con la delega e la legge comunitaria. Lo hanno ammesso persino il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico e il relatore Maurizio Migliavacca e anche Anna Finocchiaro, entrambi del pd. Nonché i senatori Sergio Divina e Roberto Calderoli della lega Nord, Anna Cinzia Bonfrisco (pdl), che sono intervenuti in aula. Le misure che il ministero dell’Interno vorrebbe attuare, inoltre, non avrebbero alcun effetto concreto sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Se si guarda a un recente caso di cronaca, come quello del vigile urbano di Cardano al Campo (Va), per esempio, non si capisce poi quale peso avrebbe ridurre il numero di colpi nei caricatori. O se si considerano le difficoltà di aggiornamento in tempo reale del database che registra possesso e detenzione di armi.
Ma cosa più importante è che, secondo una recente statistica, nei casi di cronaca nera in Italia degli ultimi tre anni, soltanto il 2,27% dei casi di omicidio è stato compiuto con armi da fuoco legalmente detenute, contro il 21,64% dei casi di omicidio commessi con armi da fuoco illegali. Considerando il complesso dei reati compiuti con armi (omicidi, rapine eccetera), soltanto l’8,1% è stato compiuto con armi legalmente detenute, contro il 79,64% dei casi in cui è stata utilizzata un’arma illegale.Il ministero dell’Interno continua a voler recitare un ruolo che non gli compete, cercando di sostituirsi al ruolo di legislatore che soltanto il parlamento può esercitare.
E continua a sbandierare la necessità di interventi punitivi nei confronti degli appassionati delle discipline sportive praticate con armi da fuoco, fingendo di non conoscere dati che certificano esattamente l’opposto e contrabbandando la repressione nei confronti di chi detiene e utilizza nel rispetto della legge armi da fuoco, come metodo di contrasto a fenomeni criminali.
In un momento così difficile, con la coesione sociale messa a dura prova da una crisi economica senza paragoni, solerti funzionari e dirigenti del ministero sembrano del tutto indifferenti al fatto che l’introduzione di pastoie burocratiche e amministrative hanno il solo risultato di costituire una grossa zavorra per la competitività del settore armiero.
Il decreto è stato rimandato a settembre, nel frattempo dovranno essere risentite le associazioni e, questa volta, ci auguriamo che lo spirito - da parte di tutti - sia maggiormente collaborativo.

fonte: armietiro.it
 
Relazione decreto 204/10 trasmessa dal governo alla presidenza del Senato

Relazione decreto 204/10 trasmessa dal governo alla presidenza del Senato

La relazione trasmessa dal governo alla presidenza del Senato dello schema di decreto di “aggiornamento” del decreto 204/10 è semplicemente scandalosa per disinformazione e ipocrisia, allo scopo di nascondere il maldestro tentativo di riportare indietro di tre anni l’orologio del nostro tartassato settore.Alcuni passaggi meritano un breve ma incisivo commento, a cominciare dal punto in cui si dice che il decreto “correttivo” sarebbe necessario per “corrispondere alle urgenti oggettive esigenze in una materia molto delicata per i correlati riflessi sulla sicurezza pubblica”. Ma quali? Dopo gli inevitabili, iniziali aggiustamenti, il Banco di prova sta governando la situazione con soddisfazione (tranne rari casi) da parte delle aziende produttrici/importatrici ma, soprattutto, senza che si sia verificato un solo caso di cronaca con protagoniste quelle armi che in vigenza del Catalogo nazionale erano state ostracizzate.Nel commento al decreto si legge anche che il limite alla capacità dei caricatori (15 colpi per le pistole, 5 per le carabine) sarebbe giustificato dal fatto che già “nella vigenza del Catalogo, precludeva il riconoscimento come armi comuni da sparo”. Questa affermazione è semplicemente falsa, perché nella vigenza del Catalogo nazionale c’erano pistole catalogate con più di 15 colpi e carabine con più di 5 colpi. Solo negli ultimi anni, un ben noto dirigente del ministero aveva introdotto questo limite in modo del tutto personale e arbitrario, malgrado ciò le pistole che già erano state catalogate con 17, 19 o più colpi hanno continuato a essere commercializzate senza che si verificasse un singolo fatto criminoso legato in qualsiasi modo alla capacità maggiore o minore dei caricatori.L’intervento viene giustificato, sentite un po’, con il fatto che risponde a “precise finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si rende necessario per colmare le incertezze applicative conseguenti all’attribuzione al Banco nazionale di prova della competenza alla classificazione delle armi comuni da sparo, prima attribuita al Catalogo nazionale, senza disporre di alcun criterio valutativo ai fini della determinazione del “limitato volume di fuoco” richiamato dall’articolo 2, secondo comma, della medesima legge. L’intervento impedisce che armi d’assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in dotazione alle forze dell’ordine possano essere immesse sul mercato civile”.Questo inciso è un concentrato di falsità! Prima di tutto, l’articolo 2 della legge 110/75 fa riferimento alla “limitata capacità di fuoco” solo per quanto riguarda le armi lunghe camerate per calibri da guerra; in secondo luogo, già il Banco nazionale di prova ha limitato la capacità di fuoco di queste armi, rendendola inferiore a quella delle armi in dotazione alle forze dell’ordine. Quindi, la norma (oltre che assurda) è perfettamente inutile. Ancor più inutile perché, prevedendo una deroga per le armi sportive, non impedisce in alcun modo la circolazione di “armi d’assalto con un numero di colpi superiore alle forze dell’ordine”. E senza dimenticare che si sconfessa lo stesso decreto 204, che ha stabilito che il caricatore non è una parte fondamentale d'arma!La perla finale: nella relazione si specifica che “nelle more dell’adozione del decreto da parte del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Interno, che non è ancora stato adottato”, si prevede l’obbligo per i meri detentori di armi di presentare una tantum un certificato medico dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo. Altro abuso, visto che il decreto 204 già prevede l’obbligo per i meri detentori di armi di presentare un certificato medico ogni sei anni.

Scarica gli allegati:








tratto da Armi e Tiro del 02 Giugno 2013
 
Fisat verso i ricorsi contro il decreto-truffa

Fisat verso i ricorsi contro il decreto-truffa

Lunedì 28/10/2013

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La Fisat ha annunciato battaglia nei confronti dello sciagurato decreto correttivo del 204/10, evidenziando alcune linee di strategia da tentare di far valere in sede giudiziaria. Intanto, si prepara la costituzione del comitato Fisat Roma e un progetto di grande riunione nella Capitale, che coinvolga tutti i titolari di Porto d'armi, per presentare i progetti di ricorso e raccogliere fondi per affrontare i ricorsi medesimi (la raccolta di fondi sarà su base esclusivamente volontaria, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori).

Per quanto riguarda le linee guida ispiratrici dei ricorsi, sono fondamentalmente quattro:
1)Violazione dell'articolo 14 del DPR 400/88 per non aver seguito il procedimento che impone di rispettare i pareri delle Commissioni parlamentari.

2)Violazione dell'articolo 1 comma 5 della L. 88/2009 di delega al Governo che imponeva il completamento dell'iter entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 204/2010 e non la presentazione alle camere come effettivamente avvenuto.

3)Violazione degli articoli 3 e 6 della Carta Europea (diritto alla vita e diritto alla sicurezza) in quanto obbliga le persone legalmente armate quali cittadini e guardie giurate e agenti di polizia autorizzati a portare armi comuni (Magistrati, Direttori di Penitenziario, ufficiali di PS, alcuni corpi armati) ad impiegare armi limitate per legge a 5 e 15 colpi, mettendo un limite alla loro possibilità di difendersi e quindi di proteggere adeguatamente la loro vita.

4)Violazione degli articoli 34 – 35 – 36 – 346 .1 lett (b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in quanto il provvedimento legalizza definitivamente i caricatori di ogni capacità non più considerandoli parte di arma, solo per le esportazioni salvo poi vietarne acquisto uso od importazione ai cittadini italiani.

Secondo la Fisat, i primi due ricorsi sarebbero da farsi valere davanti alla corte costituzionale, il terzo davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il quarto davanti alla Corte europea di giustizia. Il problema dei due primi ricorsi, però, è che la corte costituzionale può essere chiamata a esprimersi solo in via “incidentale”, cioè nell’ambito di un processo in atto. Il che significa che, teoricamente, almeno un cittadino dovrà essere accusato di detenzione di un caricatore “vietato” e finire a processo, per poter tentare la via della corte costituzionale. Inoltre, la corte potrà essere interessata del problema solo se il giudice ordinario riterrà la questione non "manifestamente infondata". Per quanto riguarda i ricorsi in sede europea, invece, l’incognita è che le istituzioni europee non ritengano che il decreto abbia espresso norme in contrasto con il funzionamento dell’Unione.

fonte:armietrio.it
 
Un coro di voci stonate?

Un coro di voci stonate?

25/09/2013

La Commissione affari costituzionali della camera ha accolto ieri l'audizione dei tecnici (Anpam, Auda, Fisat, Anpp eccetera) in vista dell'approvazione del provvedimento di modifica del decreto 204/10. L'intervento senza dubbio più razionale ed efficace è stato quello di Simone Ciucchi, presidente della Fisat, che soprattutto per quanto riguarda la questione delle limitazioni alla capacità dei caricatori ha pacatamente evidenziato come una norma del genere avrebbe ripercussioni negative e pericolose solo per i cittadini onesti mentre, al solito, non avrebbe effetto alcuno per la criminalità. Anche il contributo iniziale del consulente giuridico dell'Anpam, Ranieri De Maria, sembrava andare in questa direzione, salvo poi cristallizzarsi su una proposta decisamente non condivisibile: limitare il numero dei colpi del caricatore dei soli "black rifle" (cioé le versioni civili dei fucili d'assalto militari) a 5 colpi, prevedendo per le armi di aspetto militare dotate di caricatori di capacità superiore, l'obbligo di classificazione sportiva. Ovviamente nessuno ha la pretesa di essere così ingenuo da ritenere che un provvedimento di questo tipo non richieda, inevitabilmente, compromessi e mediazioni; ma che proprio l'associazione dei produttori di armi (che, quindi, dovrebbero sapere come sono fatte) proponga una limitazione sulla base dell'aspetto estetico (perché, a livello funzionale, non c'è alcuna differenza rispetto alle armi da caccia) ha dell'incredibile. Inoltre, stante la limitazione del numero di armi sportive che si possono detenere, una simile soluzione avrà senz'altro ripercussione estremamente negative sul comparto e in particolare sulle armerie.

Il video dell'audizione è visibile cliccando QUI.

fonte:armietiro.it
 
Corretto l'errore materiale del decreto

Corretto l'errore materiale del decreto

Il decreto 29 settembre 2013, n. 121, correttivo del decreto 204/2010, è stato a sua volta corretto nella parte finale che, come è noto, era "pasticciata" a seguito di un mero errore materiale. Sul sito della Gazzetta Ufficiale, infatti, è stato pubblicato il seguente comunicato:"Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina 3, articolo 6, comma 2, dove e' scritto: "2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i soggetti...", leggasi: "2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti..."; ed ancora, alla fine della lettera a) il segno del punto e virgola e' sostituito dal segno del punto; inoltre, alla lettera b), dove e' scritto: " b) le armi prodotte...", leggasi: " 3. Le armi prodotte..." e dove e' scritto: "...ai sensi dell'articolo 11, comma 2...", leggasi: "...ai sensi dell'articolo 11, secondo comma...". Pertanto, l'articolo 6, risulta suddiviso in numero 3 commi".Quindi, la seconda parte del nuovo articolo 6 è composta come segue:2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.

3. le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla fine, la zuppa non cambia e, soprattutto, non cambiano le disposizioni più aberranti che abbiamo già abbondantemente discusso e criticato. Per una disamina completa degli aspetti critici del decreto, leggete Armi e Tiro di novembre in edicola.
 
Domani, 5 Novembre, entrerà in vigore il decreto 29 settembre 2013, n. 121

Domani, 5 Novembre, entrerà in vigore il decreto 29 settembre 2013, n. 121

Lunedì 04/11/2013

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Domani, 5 Novembre, entrerà in vigore il decreto 29 settembre 2013, n. 121, correttivo del decreto 204/2010. Ovviamente, la questione più spinosa è quella relativa al limite imposto ai colpi dei caricatori (5 per le armi lunghe di tutti i tipi NON sportive e 15 per le pistole NON sportive) e, soprattutto, quando e a chi tale limite si applichi. Per sgombrare il campo dalle interpretazioni più disparate che si sono moltiplicate in questi giorni, la redazione di Armi e Tiro e Antonio Bana, presidente di Assoarmieri, hanno messo a punto il seguente schema applicativo, risultante dall'analisi giuridica del testo del decreto:


- Privati
: per chi già detiene armi lunghe con più di 5 colpi e pistole con più di 15 colpi, nulla cambia e non è necessario eseguire alcun intervento sulle armi. SOLO ed esclusivamente nel caso in cui un'arma con capacità superiore al limite, dovesse essere venduta a terzi in un momento successivo al 5 novembre 2015 (cioè oltre due anni dopo l'entrata in vigore del decreto), il privato prima di venderla dovrà modificarla per rientrare nel limite.


- Armerie
: le armerie continueranno a vendere le armi che già avevano in negozio all'entrata in vigore del decreto, con la capacià originale dei caricatori, senza alcun obbligo di modifica. SOLO le armi che riceveranno in negozio dal 5 novembre 2013 in poi, prodotte o autorizzate all'importazione DOPO l'entrata in vigore del decreto, dovranno avere la capacità del caricatore già conforme ai limiti. Le armi che arriveranno in negozio DOPO il 5 novembre, ma che sono state prodotte o importate PRIMA dell'entrata in vigore del decreto, potranno avere ancora la capacità originale dei caricatori. Dopo il 5 novembre 2015 (quindi dopo due anni dall'entrata in vigore), ANCHE le armi che già erano presenti in negozio all'atto dell'entrata in vigore del decreto, che non siano state ancora vendute, dovranno essere modificate per rispettare il limite, a prescindere dalla data di produzione o importazione.


- Produttori
: le armi già prodotte e sottoposte al Banco nazionale di prova PRIMA dell'entrata in vigore del decreto (5 novembre 2013) potranno essere vendute con la capacità di colpi originale, senza modifiche fino al 5 novembre 2015 (cioè entro due anni dall'entrata in vigore del decreto. SOLO le armi che rimanessero invendute dopo tale data, dovranno essere modificate per rispettare il limite. Le armi prodotte e/o bancate DOPO l'entrata in vigore del decreto, dovranno essere già conformi al limite.


- Distributori
: le armi già importate o per le quali sia già stata autorizzata l'importazione PRIMA dell'entrata in vigore del decreto potranno essere vendute con la capacità di colpi originale, senza modifiche fino al 5 novembre 2015 (cioè entro due anni dall'entrata in vigore del decreto). SOLO le armi che rimanessero invendute dopo tale data dovranno essere modificate per rispettare il limite. Le armi per le quali viene concessa la licenza di importazione DOPO l'entrata in vigore del decreto, dovranno essere conformi al limite.

fonte.armietrio.it
 

Alberto 69

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Correttivo 204

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Il giudice Edoardo Mori ha pubblicato sul suo sito un progetto di chiaro "stampo" ministeriale che si proporrebbe di "risolvere" (?) le tante questioni lasciate in sospeso dal decreto 204 del 2010. Provate a indovinare? Torna l'obbligo dei caricatori a 5 colpi per le carabine (e 15 per le pistole), obbligo di cassaforte (e allarme per chi ha più di 9 armi), e altri "chiodi fissi" del ministero. In allegato trovate la vecchia formulazione delle norme di legge, e accanto la nuova formulazione, con il commento del giudice Mori. Attendiamo con interesse il commento delle associazioni di categoria...

Per saperne di più, CLICCA QUI: http://www.earmi.it/varie/attenti.html
 
La circolare esplicativa del decreto 121

La circolare esplicativa del decreto 121

Lunedì 25 Agosto 2014

Lo scorso 30 luglio, il ministero dell'Interno ha emanato la circolare esplicativa del decreto 121, entrato in vigore il 5 novembre 2013. Molti gli argomenti sul piatto, dalla figura dell'intermediario nel commercio di armi al ritiro cautelare delle armi. L'attenzione, però, è inevitabilmente calamitata sulla questione dei caricatori per armi comuni da sparo che, come è noto, il decreto 121 ha "mutilato" a 15 colpi per le armi corte e soli 5 per le armi lunghe. Il grosso problema che si è riscontrato in questi mesi è che, fino a questo momento, il ministero non aveva emanato alcun provvedimento tecnico esplicativo, che stabilisse le modalità di intervento per la riduzione della capacità di un caricatore (o serbatoio fisso) che fosse originariamente di capacità superiore a quella prevista. La soluzione è stata abbastanza pilatesca, nel senso che il provvedimento stabilisce una procedura tanto generica da non spiegare, in realtà, nulla, e tale soprattutto, da far ricadere, al solito, le responsabilità ma soprattutto i rischi di rilievi e sanzioni sull'utilizzatore finale.

La circolare, infatti, dispone che "Una riduzione della capacità del caricatore entro i limiti stabiliti sembra ammissibile anche attraverso operazioni che, senza ricorrere a radicali modifiche di carattere costruttivo, abbiano sufficienti caratteri di inalterabilità, a meno di ricorrere, per l'eventuale rimozione degli accorgimenti riduttori, all'uso volontario di appositi utensili". Da quanto esposto, sembra che possa essere ritenuta sufficiente, quindi, anche una semplice spinatura del caricatore o serbatoio, o altro accorgimento analogo. Questo anche per "come peraltro segnalato dal Banco nazionale di prova, l'oggettiva difficoltà a definiree una specifica e puntuale modalità di intervento di riduzione dei caricatori, in relazione sia alla notevole variabilità dei materiali utilizzati per la loro costruzione (acciaio, alluminio e sue leghe, polimeri e loro composti), sia alla loro variabilità morfologica (prismatici, tubolari, a pacchetto, a piastrine, eccetera)".

Alla fine, anche a voi non viene il sospetto che tutta la vicenda dei caricatori, del decreto 121, della circolare esplicativa, altro non siano che una soluzione inutile a un problema inesistente? Per saperne di più, leggete Armi e Tiro di ottobre!


Circolare :arrow: http://www.armietiro.it/moduli/articoli/attachments/5/9/6/7/Circolare decreto 121.pdf
 
"Dubbia legittimità"

"Dubbia legittimità"

Mercoledì 23/10/2013

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Ecco il comunicato stampa dell'Associazione nazionale produttori armi e munizioni: "In data 21 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 121 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, approvato dal consiglio dei Ministri il 27 settembre 2013. L’Anpam nei mesi scorsi ha partecipato, con il valido supporto dei rappresentanti di Assoarmieri, Anpp, Conarmi, Ente Sportivo Paintball e Fitav, ai diversi incontri avvenuti con istituzioni e parlamentari per apportare sostanziali modifiche alla proposta originaria del Ministero dell’Interno. Sono state infatti evitate molte prescrizioni di dubbia legittimità e particolarmente restrittive per il settore, mentre è stato dato un contributo per predisporre norme più semplici ed eque".
In particolare:
1. Evitata la riduzione a un anno della licenza di esportazione delle armi: che avrebbe imposto agli esportatori un aggravio poco compatibile con la tempistica delle operazioni di esportazione.
2. Licenza per la gestione dei poligoni privati: la disciplina è stata demandata al regolamento già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 57 attualmente in vigore, che andrà emanato entro 90 giorni dall’approvazione del decreto garantendo la libertà di accesso al mercato e i pari diritti dei soggetti di diritto privato già operanti nel settore.
3. Paintball: sono stati definiti e normati gli strumenti sportivi e le sfere marcatrici utilizzati, chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non possono considerarsi armi.
4. Modalità di custodia delle armi: stralciando l'iniziale disposizione restrittiva, la norma è stata riportata alla formulazione che prevede l’adozione in tempi brevi di un regolamento ministeriale che stabilisca chiaramente le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l’omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente.
5. Armi sportive: il riconoscimento delle armi sportive è stato attribuito al Banco Nazionale di Prova, e dovrà avvenire nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre sono state ammesse a fornire il parere relativo anche le federazioni sportive associate al CONI, oltre che quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche.
6. Certificato medico per la detenzione: riformulata la prescrizione in modo che tutti i detentori di armi che non sono titolari di un porto d'armi in corso di validità presentino una tantum, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico di idoneità al possesso delle armi, prevedendo tuttavia che, a seguito di diffida dell’amministrazione, gli inadempienti possano produrre il certificato in tempi utili senza conseguenze negative.
7. Intermediario di armi: è stata esclusa la necessità che agenti e rappresentanti delle aziende si dotino di licenza di intermediario quando siano muniti di mandato notificato alle questure competenti. È stata inoltre esclusa la necessità da parte di tali soggetti e delle Aziende mandanti di presentare il resoconto delle attività svolte.
8. Attribuzione agli ufficiali di pubblica sicurezza del potere di sequestrare le armi: è stata precisata la natura del potere di sottrarre temporaneamente le armi a chi è capace di abusarne e, soprattutto, sono stati definiti i tempi e le procedure, a garanzia dei cittadini interessati.
9. Limitazione del numero dei colpi: ne sono state escluse le armi sportive, le armi antiche e le repliche (fino a 10 colpi), ma permane una formulazione che creerà certamente notevoli difficoltà agli utilizzatori ed agli operatori che dovranno provvedere ai controlli, e influirà negativamente sul mercato nazionale. Sull’argomento sarà necessario verificare la legittimità della disposizione in relazione alle norme comunitarie e alla legge di delega.
10. Certificazione dell’idoneità al maneggio delle armi: stralciata la norma che prevedeva la necessità di ripetere ogni 10 anni la certificazione al maneggio delle armi per tutti coloro i quali richiedano o rinnovino la licenza di porto, con la dichiarata intenzione di normarla successivamente.
L’Anpam desidera ringraziare i dirigenti del Viminale, che a seguito di numerosi incontri, hanno mostrato disponibilità a comprendere gran parte delle osservazioni fornite dagli esperti del settore e dei Parlamentari coinvolti. Un ringraziamento particolare va anche ai presidenti delle commissioni affari costituzionali della camera e del senato, On. Sisto e Sen. Finocchiaro, competenti per l’emanazione del parere parlamentare allo schema di decreto, nonché ai rispettivi relatori del provvedimento On. Ravetto e Sen. Migliavacca.
Infine, un ringraziamento sentito va alla Sen. Cinzia Bonfrisco, che si è impegnata in prima persona per creare le condizioni per apportare le dovute modifiche al testo originario e ad altri parlamentari che, a più riprese, hanno partecipato agli incontri di lavoro, quali: Sen. L. Rossi, Sen. Divina, Sen. Calderoli, Sen. Candiani, On. Bragantini.
Purtroppo, nonostante il notevole sforzo profuso in un brevissimo lasso di tempo, il Viminale non ha recepito interamente le indicazioni del settore e i pareri parlamentari, facendo approvare un articolo sulla limitazione dei colpi di dubbia legittimità e impossibile da far rispettare, a causa del fatto che i caricatori per la disciplina europea sono esclusi dalle parti d'arma. In questo modo si determina una situazione di difficoltà per gli operatori del comparto e gli utilizzatori finali, ma anche per gli stessi organi di PS a cui è demandato il compito di attuarlo.
Inoltre la non chiara dizione dell’articolo 6, dovuta probabilmente alla sovrapposizione di testi diversi, richiede la necessità di un urgente ulteriore intervento normativo che chiarisca definitivamente le norme transitorie da applicare, al fine di garantire la legittimità e la certezza dei comportamenti di detentori, commercianti e produttori nel tempo. Riteniamo che tale intervento normativo debba essere l’occasione per adeguare il decreto ai pareri parlamentari, e per riflettere sulla legittimità di alcune norme in relazione alla Costituzione e al diritto europeo".

fonte:armietiro.it
 
Il decreto in pillole

Il decreto in pillole

Lunedì 07/10/2013

In attesa di leggere il testo definitivo del decreto in Gazzetta ufficiale, ecco un breve elenco delle materie principali toccate dal provvedimento, e di cosa cambierà per gli appassionati.


In attesa di leggere il testo definitivo del decreto in Gazzetta ufficiale, ecco un breve elenco delle materie principali toccate dal provvedimento, e di cosa cambierà per gli appassionati.Intermediazione di armi: per svolgere l’attività di intermediario, è necessario richiedere licenza rilasciata dal questore, valida 3 anni. La licenza di intermediario non è richiesta per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate.Detenzione di armi: la denuncia è obbligatoria entro le 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità dell’arma. La denuncia può essere fatta di persona all’ufficio locale di pubblica sicurezza, oppure per via telematica alla questura competente per territorio.Sequestro cautelativo di armi: potrà essere effettuato da qualsiasi agente di ps, con immediata comunicazione al prefetto. Quest’ultimo può emanare provvedimento di divieto di detenzione, assegnando un termine di 150 giorni per la cessione a terzi. In caso di mancata cessione, si dispone la confisca.Caricatori: le armi comuni da sparo possono avere caricatori o serbatoio della capacità massima di 5 (armi lunghe) o 15 (armi corte) cartucce. Per le repliche di armi antiche lunghe vale il limite di 10 colpi. Per le armi sportive, non c’è alcun limite di colpi. Per le armi già presenti sul territorio nazionale all’entrata in vigore del provvedimento, restano le capacità di colpi originali per sempre se il proprietario è sempre lo stesso, mentre se le armi vengono vendute, dopo due anni dall’entrata in vigore, è necessario ridurle alla capacità prevista (5 colpi per le lunghe, 15 per le corte).Armi sportive: per la classificazione sportiva non viene sentita solo l’Uits, ma le federazioni sportive affiliate o associate al Coni di volta in volta interessate. Non si applica il limite di colpi nel caricatore.Paintball: gli strumenti ad aria o gas compressi per il Paintball di calibro compreso tra 12,7 e 17,27 mm, con potenza non superiore a 12,7 joule, non sono considerati armi. Gli strumenti di potenza compresa tra 7,5 e 12,7 joule, però, possono essere utilizzati solo per l’attività agonistica. Si rinvia a un decreto la definizione delle modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e agonistica.Importazione temporanea di armi: i cittadini esteri non residenti in Italia e i cittadini italiani residenti all’estero possono importare temporaneamente armi in Italia per caccia, sport o per esposizioni temporanee durante fiere, esposizioni, mostre, per valutazioni e riparazioni. L’unico requisito previsto è che le armi abbiano la matricola.Comodato di armi: possono essere cedute in comodato o locazione le armi per uso caccia o sportive e le armi per uso scenico.Armi per uso scenico: si prevede che debbano subire una verifica al Banco nazionale di prova, con apposizione di specifico punzone.Poligoni di tiro, requisiti psicofisici, certificati di idoneità al maneggio delle armi: per il momento la questione non è stata affrontata, rinviando a un successivo decreto..

fonte:armietiro.it
 
25/09/2013

La Commissione affari costituzionali della camera ha accolto ieri l'audizione dei tecnici (Anpam, Auda, Fisat, Anpp eccetera) in vista dell'approvazione del provvedimento di modifica del decreto 204/10. L'intervento senza dubbio più razionale ed efficace è stato quello di Simone Ciucchi, presidente della Fisat, che soprattutto per quanto riguarda la questione delle limitazioni alla capacità dei caricatori ha pacatamente evidenziato come una norma del genere avrebbe ripercussioni negative e pericolose solo per i cittadini onesti mentre, al solito, non avrebbe effetto alcuno per la criminalità. Anche il contributo iniziale del consulente giuridico dell'Anpam, Ranieri De Maria, sembrava andare in questa direzione, salvo poi cristallizzarsi su una proposta decisamente non condivisibile: limitare il numero dei colpi del caricatore dei soli "black rifle" (cioé le versioni civili dei fucili d'assalto militari) a 5 colpi, prevedendo per le armi di aspetto militare dotate di caricatori di capacità superiore, l'obbligo di classificazione sportiva. Ovviamente nessuno ha la pretesa di essere così ingenuo da ritenere che un provvedimento di questo tipo non richieda, inevitabilmente, compromessi e mediazioni; ma che proprio l'associazione dei produttori di armi (che, quindi, dovrebbero sapere come sono fatte) proponga una limitazione sulla base dell'aspetto estetico (perché, a livello funzionale, non c'è alcuna differenza rispetto alle armi da caccia) ha dell'incredibile. Inoltre, stante la limitazione del numero di armi sportive che si possono detenere, una simile soluzione avrà senz'altro ripercussione estremamente negative sul comparto e in particolare sulle armerie.

Il video dell'audizione è visibile cliccando QUI.

fonte:armietiro.it

Sempre più complicato, speriamo che alla fine il buon senso abbia la meglio. Quello che mi colpisce di più è il finale "le armi sportive" limitarle per quale motivo?? sono forse una minaccia per l'incolumità pubblica??? Il bello è che poi quando i nostri atleti del tiro portano a casa le medaglie d'oro......come in questi giorni, siamo tutti "Italiani Tiratori"... la criminalità non si combatte limitando la libertà al cittadino per bene ma combattendo contro di essa.
Saluti
 
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