Per francesco 91 non facciamoci influenzare da pseudi Sindacati che dichiarano di aiutare i cacciatori ecco la risposta alla missiva che hai pubblicato a chi dobbiamo dare credito?
Lettera aperta al Dott. Giovanni Di Giunta
Caro Giovanni,
sono assai lieto di poter corrispondere con Te in persona, ed assai più lieto dello spirito costruttivo con cui Ti poni nella Tua ultima, cui intendo brevemente replicare, senza vena polemica, per Tua esclusiva utilità .Siccome sono sicuro che Tu sia persona dotata di robusta intelligenza, Ti vorrei rinnovare l'invito a non tentare di smentire un Avvocato su norme processuali e sulla loro interpretazione, ma di cimentarTi esclusivamente in ciò che Ti é più congeniale, per evitare figuracce.Dovrei, per la verità , essere molto più duro con Te ed incavolarmi sul serio perché Ti sei concesso l'ardire, senza neppure documentarTi, di contestarmi un errore che mai e poi mai neppure il più disattento dei praticanti avvocati potrebbe compiere. Dopo che avrai chiesto parere ad uno qualsiasi degli Avvocati che conosci, non Ti sarà difficile capire che, con i termini di impugnazione, hai preso una cantonata bestiale (nonsarebbe la prima volta, come quando Ti ho dovuto spiegare cosa fosse la tutela costitutiva del G.A., ancora ho il nostro scambio di email in memoria, e mi dicesti alla fine che avevo ragione perche é non frequentavi aule di Tribunale) e che io non scrivo mai quando ho mal di testa (malanno che comunque non mi avrebbe mai fatto commettere simile errore).Tenterò di essere il più chiaro possibile per i non addetti ai lavori che ci seguono. Ricordi bene che l'art. 54 del Codice del Processo Amministrativo esclude dalla sospensione feriale dei termini il processo cautelare, ma a quanto pare non hai capito che cosa significa. Dunque mi permetto di illustrarTelo di nuovo e per l'ultima volta: significa che se io impugno un atto amministrativo e chiedo la sospensiva, e la Camera di Consiglio mi viene fissata nel periodo feriale (per esempio il 5settembre), i termini del procedimento cautelare ( ad esempio i due giorni liberi da contarsi a ritroso dalla camera di consiglio per il deposito) non sono soggetti a sospensione. Il procedimento cautelare é un subprocedimento all'interno del procedimento (tant'è che il Giudice può ora regolare le spese della fase cautelare) meramente eventuale, che segue regole d'urgenza, quindi non sottoposte a sospensione.Il che significa che io posso impugnare il 10 agosto un atto emanato il 2 giugno, perche i termini sono sospesi dall'1/8 e quindi non sono decaduto, ma se chiedo la sospensiva e mi viene fissata nel periodo feriale, i termini del pr
ocedimento cautelare non si sospendono.Prendiamo ad esempio il ricorso di Legambiente di quest'anno ed immagina che, invece di
notificarlo i primi di luglio, lo avessero notificato il 30 luglio, chiedendo la sospensione. Se non ricordo male é stata fissata una camera di consiglio per i primi di settembre e quindi in periodo feriale. Se si applicasse la sospensione, i termini a ritroso si conterebbero a partire dal 31 luglio e quindi sarebbero scaduti prima ancora della notifica. Questo paradosso Ti rende chiaro adesso il concetto? Ed ancora, credi possibile che io possa beneficiare della sospensione feriale solo se non chiedo un provvedimento cautelare? assolutamente no.Questo accade anche nel processo civile con i procedimenti assoggettati al rito cautelare uniforme ed in altri casi specificamente regolati dalla legge.Quindi il CV di metà giugno resterebbe impugnabile fino alla fine di settembre. Ti é chiaro adesso o ne vuoi ancora? Vuoi telefonare a Gorlani per sapere se ho ragione?Quindi abbandona la Tua convinzione, perché oltretutto potrebbe fare danni enormi ai cacciatori, e dimostra l'umiltà che mi chiedi di usare, perché sono sicuro che i nostri lettori,nel dubbio, chiederanno lumi ad un loro conoscente Avvocato (ce ne sono tanti, troppi,quindi la probabilità è alta), quindi saresti apprezzabile se anticipassi
Tu la risposta,altrimenti passerai per quello che dici di non essere.Se, come dici, possiedo i ferri del mestiere,è perché , contrariamente a quanto pensi, non ho smesso mai di confrontarmi ed imparare da chi ne sa più di me. Non saprei fare oggi il mio lavoro se, appena laureato, avessi contestato a d un Avvocato l'interpretazione così elementare di una regola processuale. E stiamo parlando delle basi.
Per la cronaca: non ho chiesto, anzi non hanno chiesto all'Assessore di modificare l'art. 5,ma di revocare il CV e di riemetterlo, dopo la pubblicazione del Piano, emendato da qualche errore.Andiamo al secondo punto della Tua lettera.Non conosco il contenuto delle telefonate che dici essere intercorse tra Mistretta, La Russa e i Funzionari dell'Assessorato, quindi non posso smentire né confermare.
Se mi autorizzi, però , pubblicherei integralmente il nostro scambio di corrispondenza elettronica (email) che il mio pc conserva in memor
ia, così ricorderemo insieme quale fosse il mio pensiero in proposito: senza Piano la caccia si può praticare con le note limitazioni che anche Tu ricordi; solo che io ritenevo, a differenza Tua, che non si potesse praticare la preapertura. Ora non imbarchiamoci in polemiche, ma la preapertura di cui abbiamo goduto lo scorso anno, dal 3/9 in poi, era quella del CV 2011/2012, quindi la mia
idea, solo leggermente diversa dalla Tua, non é smentita né confermata.Sulla portata della Sentenza 2755/11 del Consiglio
di Stato si é discusso e si discute ancora oggi sino alla nausea per ragioni che nulla hanno a che vedere con la caccia,
altroché .Ti dirò a quattr'occhi, sottraendolo ai possibili sguardi ambientalisti, quali sono i miei timori che nascono dalla valorizzazione di quella sentenza e dal possibile uso che potrebbe farne un Tribunale molto zelante come quello siciliano.Andiamo alla parte di diritto ambientale.Ti scrivo brevemente, perché mi rendo conto che la questione occuperebbe pagine e pagine, ma quando avrò tempo lo farò
a beneficio di tutti: intanto devi capire che le misure di salvaguardia sono adottate nelle more dell'adozione delle misure di conservazione,quindi oggi non avrebbero ragione di esistere. Poi le misure di conservazione, per legge,devono essere di carattere generale e non possono riguardare solo una determinata attività (la caccia ad esempio). Esse possono essere adotta te con provvedimento amministrativo autonomo avente, quale contenuto minimo, i criteri del DM Pecoraro Scanio, per categorie di Siti, oppure essere contenute nei Piani di Gestione, nel qual caso divengono sito specifiche.Questo non lo dico io, lo dice la legge e migliaia
di Professionisti che ogni giorno si occupano di questo e per obiettivi ben diversi dall'esercizio venatorio. Il testo completo lo puoi leggere su ASCN di queste persone ne possiamo fare a meno anche perchè i componenti di questo sindacato sono presidenti di piccole AA:VV e con tali comunicati tirano l'acqua per il proprio mulino.