Ti dispiace se ti contraddico? Sarebbe sterile una discussione squisitamente giuridica sui sequestri. Ad ogni modo, ci avventuriamo a beneficio di chi ha voglia di leggere.
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Avviene che gli operatori della forza pubblica debbano affrontare comportamenti non costituenti reato, ma che coinvolgono soggetti non più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione delle armi.
L’art. 39 tulps stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunciate ai termini dell’articolo 38, alle persone ritenute capaci di abusarne.
A volte il rischio si presenta con carattere di attualità, si pensi al legittimo detentore di un’arma in preda a una crisi depressiva e occorre perciò l’immediato spossessamento dell’arma, in attesa del definitivo provvedimento del prefetto.
La prassi comunemente seguita, è che, quando vengono riscontrate o ipotizzate irregolarità in ordine alle modalità di detenzione di un’arma, viene sovente effettuato un cosiddetto “ritiro cautelare”, anche con motivazioni insufficienti.
In questi termini, la procedura non è corretta.
Riassumiamo le norme che regolano la materia.Divieto di detenzione
La legge non attribuisce alcun potere di iniziativa né alla polizia giudiziaria, né agli ufficiali o agenti di ps, né genericamente all’autorità di ps: unico titolare del potere di divieto è il prefetto (art. 39 tulps). La giurisprudenza ha costantemente affermato che la misura si ricollega a un giudizio ampiamente discrezionale in ordine alla capacità personale di abuso da parte dei soggetti detentori, e trova giustificazione tutte le volte che, sulla base di un giudizio prognostico, non vi è la certezza della completa affidabilità del soggetto (Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 febbraio 2002, n. 1066; cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 11/10/1999, n. 429).
La decisione del prefetto deve essere supportata da adeguata istruttoria, a volte con comunicazione di avvio del procedimento, il che fa spesso sorgere la necessità di adottare soluzioni temporanee.
Secondo la giurisprudenza (Tar Puglia sent. n. 5361/04 , Tar Lombardia, sent. 1250 /2008) il pericolo di abuso delle armi richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità. Secondo il TAR la mera denuncia all’autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi. Tali cautele sono ancor più necessarie quando l’interessato esercita la professione di guardia particolare giurata.
Il Tar Veneto (sez. terza, 15 ottobre 2003, n. 5901), in un caso in cui il prefetto aveva vietato la detenzione delle armi a un soggetto, la cui convivente aveva segnalato ripetute minacce di suicidio, ha ritenuto che l’urgenza non fosse tale da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto del fatto che già i Carabinieri, a titolo cautelativo, avevano ritirato l’arma al ricorrente.
Nella circostanza il Tar non è stato chiamato a valutare il “ritiro cautelare”, tuttavia è significativo il fatto che su di esso abbia basato la propria decisione, dando per scontata la legittimità dell’atto operato da un organo di polizia. (!)
Sequestro amministrativo
Il sequestro amministrativo non è possibile.
Infatti, secondo la legge, gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro… possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13 legge 689/1981).
La confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 della legge 689/81 è una sanzione amministrativa accessoria. Tuttavia, avendo l’art. 34 della medesima legge escluso dalla depenalizzazione le disposizioni concernenti armi, munizioni ed esplosivi, non si rinvengono in materia ipotesi di confisca amministrativa né, conseguentemente, di sequestro amministrativo di iniziativa.
Il sequestro probatorio di iniziativa della pg
Il sequestro probatorio presuppone la commissione di un reato: in materia di armi la polizia giudiziaria agisce secondo le regole del codice di procedura penale.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria (e gli agenti ex art. 113 n. attuaz.) se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (art. 354 cpp).
Il sequestro preventivo di iniziativa della pg
Tra le attività che in certi casi la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare rientra anche il sequestro preventivo. In materia di armi, l’eventualità è piuttosto frequente.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, nel corso delle indagini preliminari, se non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria. Essi nelle quarantotto ore successive, devono trasmettere il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.
Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta (art. 321, commi 3 bis e 3 ter cpp).
La convalida del sequestro ha lo scopo di accertare che sussistano le condizioni previste dalla legge e cioè:
- che un reato sia stato commesso e l’arma (o le armi) sia pertinente al reato;
- che la disponibilità dell’arma possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati;
- che l’atto di sequestro sia stato urgente ed indifferibile.
Attenzione! Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un reato. Sarebbe quindi illegittimo il sequestro preventivo effettuato prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l’agente abbia intenzione di commetterlo (cfr Cass. III, sent. 778 del 30/6/93).
Peraltro, in tema di sequestro preventivo, la nozione di cose pertinenti al reato è piuttosto ampia in quanto comprende non solo il corpo di reato, ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. Ciò comporta che, in astratto, ogni bene può essere pertinente a reato, salvo verificarne in concreto il legame con quest’ultimo (cfr. Cass. V, sent. 1671 del 09/06/98).
In quest’ottica, un’arma legittimamente detenuta può essere sottoposta a sequestro preventivo se è collegabile al reato commesso e se esiste la concreta possibilità che l’arma stessa possa essere usata per aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Non deve trattarsi di una generica ed astratta eventualità, ma di una concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del l reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (cfr. Cass. V, sent. 2899 del 27/6/00).
Giova rammentare che, per consentire al giudice le valutazioni in ordine alla convalida, nel verbale di sequestro vanno indicate dettagliatamente le motivazioni che hanno imposto l’atto di pg in via d’urgenza.
E il cosiddetto ritiro cautelare?
Si è già visto che la legge non prevede esplicitamente alcun potere di “ritiro cautelare” da parte di operatori di polizia.
Trattandosi di attività di prevenzione, e non di polizia giudiziaria, si era correttamente pensato di attribuire l’iniziativa agli ufficiali di ps: la proposta però non è mai giunta al parlamento per essere trasformata in legge.
Un interessante provvedimento del prefetto di Pavia (decreto 739 proc. 2009 -1717/A1 – UPA del 2 febbraio 2010) ha individuato nell’art. 38 tulps la norma che aveva legittimato in via d’urgenza il dirigente di un commissariato distaccato ad ordinare la consegna di armi e munizioni.
Al riguardo, infatti l’art. 38 tulps, comma 3 dispone: l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, qualora lo ritenga necessario, verifiche di controllo… e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Occorre stabilire:
1) quali siano le “misure cautelari” che l’autorità possa prescrivere;
2) se l’autorità di pubblica sicurezza in questione sia quella provinciale o anche locale, e se il potere possa ritenersi esteso anche agli ufficiali di ps.
Relativamente al primo punto, si sarebbe portati a pensare (sbagliando) che le “misure cautelari” coincidano con le “garanzie di sicurezza” del luogo di detenzione.
Ora però l'ultimo comma dell’art. 38 dispone anche “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”. Dal che si deduce che le misure cautelari sono qualcosa di diverso dalle garanzie di sicurezza dei locali: tra esse rientra anche il temporaneo spossessamento.
Relativamente al secondo punto, giova fare riferimento al dm Interno 7 aprile 2008, n. 104, che ha ridefinito e ampliato i poteri e i compiti degli ufficiali e agenti di ps. Ebbene, nessun potere è loro attribuito per la detenzione armi di cui all’art. 38 tulps: perciò le relative visite di controllo non possono essere effettuate d’iniziativa degli ufficiali di ps.
Conclusione
Secondo la tesi più convincente, deputata a disporre verifiche di controllo e prescrivere “misure cautelari” ex art. 38 è l’autorità di ps provinciale tecnica (questore), che ben potrebbe delegare anche in via permanente uno o più ufficiali di ps (della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri), in conformità alle rispettive competenze territoriali.
In relazione a ciò, “gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito e potuto osservare in servizio” (art. 37 rd 31 agosto 1907, n. 690). Esso dovrà essere inviato al questore ed è ricorribile al prefetto.
Invece la polizia giudiziaria, operando un sequestro penale (probatorio o preventivo), dovrà riferire al pubblico ministero, con le regole previste dal codice di procedura.