Sequestro del fucile a caccia chiusa

Sono confidenze di Michele, molto importanti ed utili. La prima sarebbe quella che in una vettura privata non possono esserci più di 6 fucili da caccia contemporaneamente !!! La seconda è quella di fare attenzione ai bar con fucile in macchina, anche se ci fosse una persona all'interno della vettura e 2 a prendere il caffè, altra ancora non entrare in luoghi pubblici con carticce in vista ( cartuccera o gilet )..insomma i pretesti per ritirarci il pda, ci sono anche se assurdi e mentre una volta si chiudeva l'occhio, ora non più !! Poi Michele saprà dirvi di più e farlo in questo forum sarà molto utile...ragazzi ogni pretesto per toglierci il pda è valido !!
 
Poniamo un veto a questa incomprensione e cerchiamo di tornare a parlare della vicenda anche se ormai è stata risolta per fortuna con un lieto fine.. :D
Ciao Francesco
Nulla Francesco, capito. È come quello che va dal medico perché sta male e poi si fa la prognosi e la diagnosi da solo. Ora ho capito, non capiterà mai più!
 
Quello che piu' mi da angoscia in queste situazioni e' che nella vita ci troviamo in queste condizioni spesso anche noi tutti e in special modo a chi va nei vari campi di tiro a volo aperti anche nelle ore serali,qui quasi tutti aprono alla sera fino alle 24,00 e ci sono anche gare in special modo gastronomiche.Se prima ero tranquillo e in pace con me stesso dopo una serata passata in allegria con amici tiratori ora il mio viaggio di ritorno e' sicuramente svolto con ansia e paure...ciao Davide.....
 
Michele la cosa è strana.. se il fucile era in custodia.. il tuo PDA in regola con la scadenza ed i versamenti non ti possono fare niente.. tranquillo non appena gli fai avere una missiva dell'avvocato sicuramente ti annullano tutto..
Comunque brutta storia.. Il porto d'armi autorizza il trasporto in qualsiasi giorno dell'anno.. :D
Dal sito della Polizia di Stato..

http://www.poliziadistato.it/faq/view/20617/

[Domanda n.1638] Il titolare della licenza di porto di fucile può trasportare l'arma in ogni momento dell'anno?


Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia può trasportare l'arma lunga oggetto dell'autorizzazione in ogni momento dell'anno, anche in periodi di caccia chiusa, per debito motivo e senza l'obbligo di avvisare l'autorità di P.S., purch� l'arma sia trasportata scarica ed in custodia.
 
Prova a tornare indietro a post di Walker&Walker te lo spiega LUI perche' e' una cazzatona, perche' TU puoi portare fino a 6 armi a testa quindi per assurdo potresti portare con 7 persone 42 fucili
 
Buongiorno appena tornato dalla procura la cosa pare proceda per la strada giusta, ci sono stati dei cambiamenti a mio favore, che non posso al momento scrivere. Il pm ha disposto in base alla mia dichiarazione ( arma mal funzionante ) la perizia, punto a mio favore. Fatto questo si procederà per l'archiviazione, si sono un po allungati i tempi di chiusura, mi dispiace di essere cosi sintetico. Ancora grazie a tutti voi per l'appoggio morale. Ci tengo a farvi sapere che il padre del pm ( una donna ) è cacciatore....................:D.

Bene Michele....almeno qualche buona notizia!Certo che addiruttura la perizia dell'arma :cry: !?Me sa' che non c'e' piu' tanta certezza che un titolo di porto d'arma autorizzi al trasporto in qualunque periodo e a qualunque ora ?!? Se questi procedono al sequestro e il giudice lo convalida pure....a sto' punto il fucile in macchina di notte lo metto solo a caccia aperta in prossimita' dell'ora plausubile per uscire per la battuta e vestito pure da da cacciatore!E che ca@@o....se poi a sto' giudice sembra normale che becco,alle 2 di notte, uno che consulta il tablet pe' vede' che legge sto' infrangendo.....ma mi rovina ugualmente pure se sto' in regola...procedo come sopra scritto ,mica c'ho fegato e soldi da butta' [censored.gif]!Ibal cmq....ciao.
 
Ti dispiace se ti contraddico? Sarebbe sterile una discussione squisitamente giuridica sui sequestri. Ad ogni modo, ci avventuriamo a beneficio di chi ha voglia di leggere.
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Avviene che gli operatori della forza pubblica debbano affrontare comportamenti non costituenti reato, ma che coinvolgono soggetti non più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione delle armi.
L’art. 39 tulps stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunciate ai termini dell’articolo 38, alle persone ritenute capaci di abusarne.
A volte il rischio si presenta con carattere di attualità, si pensi al legittimo detentore di un’arma in preda a una crisi depressiva e occorre perciò l’immediato spossessamento dell’arma, in attesa del definitivo provvedimento del prefetto.
La prassi comunemente seguita, è che, quando vengono riscontrate o ipotizzate irregolarità in ordine alle modalità di detenzione di un’arma, viene sovente effettuato un cosiddetto “ritiro cautelare”, anche con motivazioni insufficienti.
In questi termini, la procedura non è corretta.
Riassumiamo le norme che regolano la materia.Divieto di detenzione
La legge non attribuisce alcun potere di iniziativa né alla polizia giudiziaria, né agli ufficiali o agenti di ps, né genericamente all’autorità di ps: unico titolare del potere di divieto è il prefetto (art. 39 tulps). La giurisprudenza ha costantemente affermato che la misura si ricollega a un giudizio ampiamente discrezionale in ordine alla capacità personale di abuso da parte dei soggetti detentori, e trova giustificazione tutte le volte che, sulla base di un giudizio prognostico, non vi è la certezza della completa affidabilità del soggetto (Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 febbraio 2002, n. 1066; cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 11/10/1999, n. 429).
La decisione del prefetto deve essere supportata da adeguata istruttoria, a volte con comunicazione di avvio del procedimento, il che fa spesso sorgere la necessità di adottare soluzioni temporanee.
Secondo la giurisprudenza (Tar Puglia sent. n. 5361/04 , Tar Lombardia, sent. 1250 /2008) il pericolo di abuso delle armi richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità. Secondo il TAR la mera denuncia all’autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi. Tali cautele sono ancor più necessarie quando l’interessato esercita la professione di guardia particolare giurata.
Il Tar Veneto (sez. terza, 15 ottobre 2003, n. 5901), in un caso in cui il prefetto aveva vietato la detenzione delle armi a un soggetto, la cui convivente aveva segnalato ripetute minacce di suicidio, ha ritenuto che l’urgenza non fosse tale da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto del fatto che già i Carabinieri, a titolo cautelativo, avevano ritirato l’arma al ricorrente.
Nella circostanza il Tar non è stato chiamato a valutare il “ritiro cautelare”, tuttavia è significativo il fatto che su di esso abbia basato la propria decisione, dando per scontata la legittimità dell’atto operato da un organo di polizia. (!)
Sequestro amministrativo
Il sequestro amministrativo non è possibile.
Infatti, secondo la legge, gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro… possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13 legge 689/1981).
La confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 della legge 689/81 è una sanzione amministrativa accessoria. Tuttavia, avendo l’art. 34 della medesima legge escluso dalla depenalizzazione le disposizioni concernenti armi, munizioni ed esplosivi, non si rinvengono in materia ipotesi di confisca amministrativa né, conseguentemente, di sequestro amministrativo di iniziativa.
Il sequestro probatorio di iniziativa della pg
Il sequestro probatorio presuppone la commissione di un reato: in materia di armi la polizia giudiziaria agisce secondo le regole del codice di procedura penale.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria (e gli agenti ex art. 113 n. attuaz.) se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (art. 354 cpp).
Il sequestro preventivo di iniziativa della pg
Tra le attività che in certi casi la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare rientra anche il sequestro preventivo. In materia di armi, l’eventualità è piuttosto frequente.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, nel corso delle indagini preliminari, se non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria. Essi nelle quarantotto ore successive, devono trasmettere il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.
Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta (art. 321, commi 3 bis e 3 ter cpp).
La convalida del sequestro ha lo scopo di accertare che sussistano le condizioni previste dalla legge e cioè:
- che un reato sia stato commesso e l’arma (o le armi) sia pertinente al reato;
- che la disponibilità dell’arma possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati;
- che l’atto di sequestro sia stato urgente ed indifferibile.
Attenzione! Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un reato. Sarebbe quindi illegittimo il sequestro preventivo effettuato prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l’agente abbia intenzione di commetterlo (cfr Cass. III, sent. 778 del 30/6/93).
Peraltro, in tema di sequestro preventivo, la nozione di cose pertinenti al reato è piuttosto ampia in quanto comprende non solo il corpo di reato, ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. Ciò comporta che, in astratto, ogni bene può essere pertinente a reato, salvo verificarne in concreto il legame con quest’ultimo (cfr. Cass. V, sent. 1671 del 09/06/98).
In quest’ottica, un’arma legittimamente detenuta può essere sottoposta a sequestro preventivo se è collegabile al reato commesso e se esiste la concreta possibilità che l’arma stessa possa essere usata per aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Non deve trattarsi di una generica ed astratta eventualità, ma di una concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del l reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati (cfr. Cass. V, sent. 2899 del 27/6/00).
Giova rammentare che, per consentire al giudice le valutazioni in ordine alla convalida, nel verbale di sequestro vanno indicate dettagliatamente le motivazioni che hanno imposto l’atto di pg in via d’urgenza.
E il cosiddetto ritiro cautelare?
Si è già visto che la legge non prevede esplicitamente alcun potere di “ritiro cautelare” da parte di operatori di polizia.
Trattandosi di attività di prevenzione, e non di polizia giudiziaria, si era correttamente pensato di attribuire l’iniziativa agli ufficiali di ps: la proposta però non è mai giunta al parlamento per essere trasformata in legge.
Un interessante provvedimento del prefetto di Pavia (decreto 739 proc. 2009 -1717/A1 – UPA del 2 febbraio 2010) ha individuato nell’art. 38 tulps la norma che aveva legittimato in via d’urgenza il dirigente di un commissariato distaccato ad ordinare la consegna di armi e munizioni.
Al riguardo, infatti l’art. 38 tulps, comma 3 dispone: l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, qualora lo ritenga necessario, verifiche di controllo… e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Occorre stabilire:
1) quali siano le “misure cautelari” che l’autorità possa prescrivere;
2) se l’autorità di pubblica sicurezza in questione sia quella provinciale o anche locale, e se il potere possa ritenersi esteso anche agli ufficiali di ps.
Relativamente al primo punto, si sarebbe portati a pensare (sbagliando) che le “misure cautelari” coincidano con le “garanzie di sicurezza” del luogo di detenzione.
Ora però l'ultimo comma dell’art. 38 dispone anche “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”. Dal che si deduce che le misure cautelari sono qualcosa di diverso dalle garanzie di sicurezza dei locali: tra esse rientra anche il temporaneo spossessamento.
Relativamente al secondo punto, giova fare riferimento al dm Interno 7 aprile 2008, n. 104, che ha ridefinito e ampliato i poteri e i compiti degli ufficiali e agenti di ps. Ebbene, nessun potere è loro attribuito per la detenzione armi di cui all’art. 38 tulps: perciò le relative visite di controllo non possono essere effettuate d’iniziativa degli ufficiali di ps.
Conclusione
Secondo la tesi più convincente, deputata a disporre verifiche di controllo e prescrivere “misure cautelari” ex art. 38 è l’autorità di ps provinciale tecnica (questore), che ben potrebbe delegare anche in via permanente uno o più ufficiali di ps (della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri), in conformità alle rispettive competenze territoriali.
In relazione a ciò, “gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito e potuto osservare in servizio” (art. 37 rd 31 agosto 1907, n. 690). Esso dovrà essere inviato al questore ed è ricorribile al prefetto.
Invece la polizia giudiziaria, operando un sequestro penale (probatorio o preventivo), dovrà riferire al pubblico ministero, con le regole previste dal codice di procedura.
 
Ultima modifica:
Buongiorno appena tornato dalla procura la cosa pare proceda per la strada giusta, ci sono stati dei cambiamenti a mio favore, che non posso al momento scrivere. Il pm ha disposto in base alla mia dichiarazione ( arma mal funzionante ) la perizia, punto a mio favore. Fatto questo si procederà per l'archiviazione, si sono un po allungati i tempi di chiusura, mi dispiace di essere cosi sintetico. Ancora grazie a tutti voi per l'appoggio morale. Ci tengo a farvi sapere che il padre del pm ( una donna ) è cacciatore....................:D.
Buon inizio dai..................Speriamo si risolva al meglio!!
MARCO
 
Scusatemi l'espressione ma mi sembra una grande stronzata, quella che non si può portare in giro il fucile a caccia chiusa è la prima che sento.
una volta che il fucile è nel fodero scarico, controllo del porto d'armi, la denuncia dell' arma, le matricole corrispondono. non capisco il sequestro dell' arma e addirittura la denuncia penale ( vuol dire anche addio caccia? ) ammetto che a me non mi è mai capitato un controllo del genere, ma se allora io decidessi un giorno di andare in una riserva per esempio in Piemonte ( io sono di Brescia ) a caccia chiusa, CHE DEVO FARE?
 
Per me hanno pestato una m...a...!!.. da come scrivi avevi il porto d'armi,denuncia al seguito anche se non e' obbligatorio, lo schioppo era in busta,addirittura eri senza munizioni non hai commesso nessun reato......questo il mio pensiero.....il problema e' come al solito che adesso hai una grana da giustificare ugualmente ......ciao Davide....
 
Michele la cosa è strana.. se il fucile era in custodia.. il tuo PDA in regola con la scadenza ed i versamenti non ti possono fare niente.. tranquillo non appena gli fai avere una missiva dell'avvocato sicuramente ti annullano tutto..
Comunque brutta storia.. Il porto d'armi autorizza il trasporto in qualsiasi giorno dell'anno.. :D
Dal sito della Polizia di Stato..

http://www.poliziadistato.it/faq/view/20617/

[Domanda n.1638] Il titolare della licenza di porto di fucile può trasportare l'arma in ogni momento dell'anno?


Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia può trasportare l'arma lunga oggetto dell'autorizzazione in ogni momento dell'anno, anche in periodi di caccia chiusa, per debito motivo e senza l'obbligo di avvisare l'autorità di P.S., purch� l'arma sia trasportata scarica ed in custodia.

E' il "debito motivo" che mette paura alle due di notte..... Anche io delle volte vado al TAV e poi mi fermo per la pizza e mi sono sempre chiesto come giustificare il trasporto dell'arma a mezzanotte....
 
Prova a tornare indietro a post di Walker&Walker te lo spiega LUI perche' e' una cazzatona, perche' TU puoi portare fino a 6 armi a testa quindi per assurdo potresti portare con 7 persone 42 fucili

Scusate, ma dove sta scritto che le armi sono a testa ? io nella circolare ho letto a singolo tragitto no a singolo pda.... ed un tragitto si puo fare anche con 7 pda e 7 fucili !!
 
E' il "debito motivo" che mette paura alle due di notte..... Anche io delle volte vado al TAV e poi mi fermo per la pizza e mi sono sempre chiesto come giustificare il trasporto dell'arma a mezzanotte....

E' giustificabile il trasporto se te dichiari come hai passato il tempo e questo è valido fino a prova di falso.. Esempio .. se io dichiaro a te agente accertatore che mi contesti il trasporto illegale di un arma .... che sono stato a casa di amici dopo essere stato al tav .. voglio vedere perchè non ci devi credere... mica è vietato che mi fermi a cena a casa di amici oppure se io ho intenzione di vendere ad un mio amico il fucile che fai mi proibisci di portarglielo a far vedere.. non c'è mica un limite di tempo per portare il fucile fuori di casa..

Secondo me è di facile conclusione ma comunque vi è necessità di un avvocato e con la conseguente spesa di soldi... :mad:
 
Michele tranquillo...ti hanno contestato il Porto....(avrebbero dovuto arrestarti).....ed invece tu TRASPORTAVI!

Non dovevano neanche sequestrari nulla.

Ritengo che se avessero fatto una telefonata.....magari in disparte al loro superiore...o al comando...qualche d' uno con in mente le idee piu chiare lo avrebbero trovato...e non sarebbe successo tutto questo....

Ma si sa'.....ce vo' pazienza!...

Ciao Massimo
 
Michele si vede che sei una persona seria la giustizia spero ne terra' conto .Secondo me hai fatto bene a non chiedere di essere portato in caserma pensa se i militari gia' avendoti identificato non avrebbero acconsentito si sarebbe potuto arrivare anche alla denuncia per resistenza ed in quel caso impossibile il rinnovo porto d'armi dunque si risolvera' cosi positivamente.Non e' il tuo caso pero' ci sono stati furti di fucili nelle auto o addirittura fucili lasciati incustoditi nei passaggi da un auto ad un altra ecco perche' basta un caso affinche' si inaspriscano i controlli sui cacciatori non ultimo il fatto che parecchi eventi delittuosi stanno avvenendo con armi da caccia per cui anche noi che siamo in regola alle volte entriamo nel mirino involontariamente
 
allora qui si dicono cose ..un po basate su opinioni , il limite e' il trasporto di munizioni..non mi risulta esista per le armi...se in macchina c'e' uno col pda ci lascio il fucile,in quanto e' custodito ,anzi anche se e' senza pda in quanto e' pur sempre custodito ..sulle cartucce a vista al bar potrei anche essere d'accordo anche se non so quale infrazione commetterei..e ribadisco che io il fucile lo trasp0rto quanto e quando voglio,..mettiamo che debba venire su in macchina a caccia , che faccio la notte lo consegno ai c.c.? e poi la mattina lo vado a riprendere?
pap
 
Appena sentito Michele!!!!Che dire?!?La solita italokafkiana situazione........interpretazione ad personam della legge,situazione che magari degenera perche' ci si sente palesemente oggetto d'un abuso di potere...cmq ti danneggiano nel modo piu' pesante possibile!Cmq credo che se le cose vadano come devono.......gli chiederanno scusa in ginocchio!Ibal Miche' [diable.gif]!!!!
 
Di sicuro é stato un abuso bello é buono...

Un mio amico carabiniere una volta mi raccontò un episodio accaduto a lui stesso......ha fermato un cacciatore nella stazione Termini che si era recato da un privato a Roma ad acquistare un fucile e stava ritornando a casa in treno con fucile scarico in custodia.....
Il mio amico continua a dire che non avrebbe potuto portarlo,nonostante io continuo a spiegargli che lui il fucile non lo portava...piuttosto lo trasportava.... son convinto che il Signore era nel pieno delle sue facoltà....

Fortunatamente per entrambe non hanno proceduto legalmente...sarebbero stati guai per ognuno di loro....il mio amico per l'abuso, e il tizio cacciatore per le noie del caso.. gli ha fatto amichevolmente smontare il fucile in 2 pezzi e lo ha riposto in una borsa continuando il suo viaggio....

Sta di fatto che c'è troppa ignoranza in materia.....Il mio amico carabiniere é ancora convinto di avergli fatto un favore a non sequestrarglielo, quando il favore secondo me ce lo ha fatto quel tizio a smontarlo e nasconderlo.....

NON CREDETE CHE SAREBBE IL CASO DI FARE UN PICCOLO ARTICOLO SU UN GIORNALE DEL SETTORE DESCRIVENDO L'ACCADUTO del nostro amico michele? Se le forze dell'ordine non si sentiranno mai chiamate in causa non la smetteranno Mai di fare certi errori piuttosto grossolani.....
 
Grazie ragazzi ne avevo bisogno molto bisogno del vostro appoggio .cmq il mio avvocato mi ha detto che non ci sono problemi oggi sono anche andato dal comandante delle fiamme gialle e gli ho esposto il problema persona molto cordiale e professionale e visibilmente a disagio per la cazzata commessa dai suoi colleghi .questa mattina anno trasmesso il tutto alla procura .in 48 ore il giudice deciderà se procedere al sequestro o no . vista la situazione il mio legale mi ha consigliato di attendere le 48 ore e se dovesse andar male procederò con denunzia per abuso di potere danni morali sequestro in proprio
 
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