[h=1]Denunciato per lesioni dal suocero, ricorre per il porto d’armi uso caccia.
Il TAR Toscana da torto all'ex cacciatore. Niente porto d'armi se sospettato di alzare le mani.[/h]Una querela per la presunta aggressione subita dal titolare del porto d’armi uso caccia. Basterebbe questo per potere giustificare i provvedimenti limitativi di Questura e Prefettura.Ad intendere in tal maniera è anche il TAR Toscana, intervenuto lo scorso marzo in merito ad una vicenda risalente al 2007. Lesioni, stante la querela presentata dal suocero di un cacciatore. La Questura competente aveva poi comunicato il tutto alla Prefettura proponendo il Decreto di divieto di detenere armi. Segnalazione poi accolta dalla Prefettura. La Questura, nel frattempo, aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia.Apriti cielo. L’ex cacciatore ricorreva a questo punto innanzi al TAR Toscana chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in questione e sostenendo, tra l’altro, di non avere mai avuto contestazioni sull’uso della licenza oltre al fatto di avere presentato controquerela nei confronti del suocero. La tesi sostenuta era, in questo caso, di essere stato vittima di una aggressione.Ed invece, per il TAR Toscana, il ricorso dell’ex cacciatore era infondato.Secondo i Giudici amministrativi l’abuso delle armi può infatti basarsi su elementi di carattere indiziario che non esigono “una approfondita motivazione o l’esauriente e definitivo accertamento di specifici fatti“. In sintesi basta il possibile comportamento inaffidabile come un paventato pericolo (ovviamente motivato) di “abuso desumibile“.Una tesi che conferma così l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione che deve intervenire per i fini di pubblica sicurezza, come il solo pericolo di lesione.Per vietare la detenzione di armi o munizioni, così come la revoca della licenza di porto d’armi, non occorre “l’acclarata responsabilità su eventi lesivi cagionati a terzi così come il verificato abuso nell’utilizzo delle armi“. Ad avviso dei Giudici Amministrativi, basta già la querela di parte per giustificare l’adozione di provvedimenti limitativi del diritto a possedere e portare armi. Questo, ad ogni modo, qualora i fatti siano sorretti da elementi obiettivi in grado di far presumere la possibilità di abuso. Quali sono, nel caso specifico, questi elementi? Si tratta della presenza, al momento della colluttazione, della figlia del querelante, oltre al sopraggiunto intervento di una terza persona. In aggiunta a ciò anche il dato oggettivo della frattura di tre costole ai danni del querelante. Frattura accertata dal referto ospedaliero.Dunque, tutto compreso, ad avviso dei Giudici la denuncia sarebbe sufficientemente circostanziata e sintomatica “di una condotta incompatibile con il giudizio di affidabilità circa l’uso delle armi“.