Qui si va ad esaminare la norma e si può incappare in interpretazioni che però trovano chiarimento in diverse sentenze della Suprema Corte che sanciscono che anche se non si è in atteggiamento di caccia ..

Ne riporto qualcuna...


Cass. Civ., Sez. I,
10 settembre 1997, n. 8890
Cass. Civ., Sez. I,
In tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perchè aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina.


Oppure ....

Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un registratore contenente richiami vietati, costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 14242 dell'8 novembre 1999, registro generale n. 40607, depositata in cancelleria il 16 dicembre 1999, imputato Lorusso.*

Oppure.....

Il possesso di un richiamo elettromagnetico è reato anche se inattivo al momento del controllo. Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 1187 o 5593 del 20 maggio 1997, registro generale n. 2465/97, depositata in cancelleria l'11 giugno 1997, imputato Taddei.*


Oppure .....


Consistendo la caccia non solo nell'abbattimento della selvaggina, ma anche nella ricerca e attesa degli animali o nel provocare la loro uscita allo scoperto, sono mezzi di caccia non solo le armi, ma anche i mezzi per ricercarli, braccarli e stanarli, quali anche gli apparecchi radio ricetrasmittenti, che sono quindi vietati dalla legge 157/1992 - Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1614 o 8322 del 17 giugno 1994, registro generale n. 11993/94, depositata in cancelleria il 23 luglio 1994, imputato Scilironi*
 
La domanda Francesco era un'altra. Conosco il divieto e gli orientamenti della Cassazione. Ma se una persona viene sorpresa in possesso di richiamo acustico o addirittura mentre ne fa' uso, a caccia chiusa, in epoca di addestramento cani. Privo di fucile. Immaginiamo alle quaglie... Secondo me non è reato. Che poi qualche figlio di indrocchia che ti fa un sequestro lo trovi lo stesso è molto probabile, ma il reato non c'è... Che ne pensi??
 
Ho capito Marco ma nell'ultima sentenza da me postata penso che si possa trovare chiarimento al quesito.. Se si considera andare a caccia ossia essere in atteggiamento di caccia .... un momento di ricerca della selvaggina usando apparecchi radio ricetrasmittenti.. secondo me siamo nel penale.. :D
 
Infatti le sentenze da te citate, che vanno a definire cosa si intenda per esercizio di caccia, parlano di "non solo abbattimento" (quindi il fine dell'abbattimento è intrinseco), oppure ricerca o attesa della fauna PER abbatterla... oppure uso di riproduttore costituente esercizio di caccia in quanto atto diretto all'abbattimento della fauna. Se uno, privo di armi in genere, mette il quaglierino e poi ci fa addestramento cani.... Per me il reato non c'è. A meno che non mi dimostri che i cani possono catturare le quaglie al volo.

- - - Aggiornato - - -

Ho capito Marco ma nell'ultima sentenza da me postata penso che si possa trovare chiarimento al quesito.. Se si considera andare a caccia ossia essere in atteggiamento di caccia .... un momento di ricerca della selvaggina usando apparecchi radio ricetrasmittenti.. secondo me siamo nel penale.. :D

Consistendo la caccia non solo nell'abbattimento della selvaggina, m a anche nella ricerca e attesa degli animali o nel provocare la loro uscita allo scoperto
 
Si vero pure questa cosa ma c'è un però.... il cane è considerato un mezzo per la ricerca della selvaggina e quindi legato alla caccia .....quindi a mio avviso viene a considerarsi in atteggiamento di caccia pure questo .... Se paradossalmente ti trovano a caccia invece di un setter un pastore tedesco dubito che possano contestarti il reato visto che il pastore tedesco è un cane da guarda e non da caccia..
 
"""Consistendo la caccia non solo nell'abbattimento della selvaggina, ma anche nella ricerca e attesa degli animali o nel provocare la loro uscita allo scoperto""" Se non c'è il fine di abbattimento (almeno presunto) non è caccia
 
Marco andiamo a finire su discorsi interpretativi che esulano a mio avviso il concetto in se ... concordo con te ma a volte la lungimiranza e l'eccesso di zelo di alcuni addetti alla vigilanza venatoria non considerano minimamente certe interpretazioni e vanno dritto.. lex.. legis per usare un latinismo e ti trovi di fronte ad un tribunale. Allora dico conviene arrivare a questo? Io rispondo di no.. :D
 
Uso di richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati


Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenza n. 14451 del 24/03/2004.Massima: L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo.
Cassazione, III Sez. Penale, con sentenza n.1187, udienza 20/5/1997, depositata l'11/6/1997, pres.Pioletti, imput. Taddei, ha ritenuto che sussiste il reato di cui all'art. 30, primo comma-lettera h) della Legge 157/92, laddove un soggetto venga "sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che l'apparecchio di registrazione, munito di cassetta riproducente canti di uccelli, fosse inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori".

Legge quadro 157/1992 - Articolo 21

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

Articolo 30
Sanzioni penali


h) l'ammenda fino a euro 1.550,00 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (Nota 7);

E poi ci sono le pene accessorie previste dall' art. Art. 32.
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)
 
Siamo pienamente d'accordo. Ma se ci pensi bene, visto che per fare bird watching è concesso... L'addestramento cani alla fine non è che un bird watching. In ogni caso, come entrambi abbiamo già detto, le probabilità di incontrare qualche volontario super zelante che interpreta a modo suo la legge sono alte. Ergo... non si fa'...
 
Per quale motivo scusa? Ho solo fatto una semplice domanda ed è utile informarsi. Non l'ho mai usata e non ne possiedo una quindi?
 
Con i "RICHIAMI ELETTRONICI" si va in penale senza ombra di dubbio,e mi riferisco al post "Passo Quaglie"dove in tanti scrivono di averne trovate 5 oppure averne alzate 6,o addirittura qualcuno chiede"Con la musica?".Penso che sia molto più sportivo ed intelligente (non ho intenzione di offendere nessuno)scrivere, averne sentite cantare 5 oppure 6.Siccome dai nostri dati personali viene rilasciata anche la località ,il gioco "GUARDIE E LADRI" è fatto.Presumo che tanti controlli vengono fatti in questo periodo, non per colpa di questo FORUM,ma grazie alla nostra ingenuità.C'è tanta gente che ci legge che non sappiamo nemmeno chi è.Spero di essere stato chiaro con BERNARDELLI ROMA 3,anche se non mi riferivo a lui in particolare.Concludo dicendo che le "GUARDIE", che vogliono la medaglia al valore ,se la devono sudare.OKKIO ai nemici.Ciao Ciao.
 
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