Si hai ragione
Richiamo alle leggi: l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di porto di fucile uso caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni e rct sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai seguenti punti delle attività e dei rischi assicurati:
d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
e) addestramento cani senza sparo;
f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
g) esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e, comunque, con ami, nel rispetto di Leggi e regolamenti vigenti in materia;
i) attività di raccolta funghi e tartufi;
j) prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC;
k) attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità;
l) operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi ad arma scarica;
m) costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
n) attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
resta ferma, comunque, l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.
La polizza opera anche per i cercatori di funghi e tartufi che non siano titolari di porto d'armi uso caccia o uso sportivo.
L'operatività della polizza è garantita anche in caso di possesso di licenza di porto d'armi per uso sportivo.