Dimensioni delle gabbie per tordo bottaccio e tordo sassello.

Cari ragazzi grazie delle vostre risposte ma vi devo dare una brutta notizia le gabbie che ho sono più piccole di quella misura perche furono fatte prima che uscisse la legge, vi domando ci può essere un pò di tolleranza? e soprattutto andare a caccia con quelle che cosa rischio?
rischi una denuncia per maltrattamento ed e' penale, lasciale a casa.
se proprio le vuoi utilizzare, anche se secondo me i richiami ci stanno stretti davvero, le puoi usare nel periodo di riposo, ma ugualmente, se proprio ti dice **** e per quache motivo subisci un controllo a casa, rischi la stessa denuncia........
 
Ciao Prete Non sò Bergamo ma quì a Brescia le misure per i turdidi ed eventuale storno sono 25x25x30 per allodola ed eventuali fringillidi 15x20x20 Ciao
 
Dato che sono incorso, qualche anno fa, in un problema con l'utilizzo delle vecchie gabbie, vi posso dire (ho documentazione in merito) che la tolleranza inizialmente prevista era del 15%; con il 1° supplemento Ordinario al N. 32 del BURL- 8 Agosto 2003, si notificano le misure attualmente in essere, senza menzionare nessuna tolleranza.
 
Ciao Prete Non sò Bergamo ma quì a Brescia le misure per i turdidi ed eventuale storno sono 25x25x30 per allodola ed eventuali fringillidi 15x20x20 Ciao


Esatto Cip le misure sono esattamente quelle indicate da te, quelle che ho elencate io sono quelle imposte dalla Direttiva Ue. a cui bisogna sottostare .......poi restrizioni imposte da Regioni o Provincie han portato le misure da te elencate che sono quelle in uso.
 

gabriele86

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WP_20140111_001[1].jpgWP_20140111_003[1].jpgSalve ragazzi, queste sono le gabbie che ho, volevo sapere di che dimensioni devono essere per essere in regola? come vedete mi manca il più ossia gli uccelli da richiamo poi per il resto ho tutta l'attrezzatura per praticare la caccia al capanno...
 
avevo anche la sentenza in cartaceo ma come accade quando si prestano le cose non sempre fa ritorno..per il resto credo che questo è quanto ci si deve attenere
copio e incollo........ciao
Prot. n. (ABF/96/D1124AA)
____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", ed in particolare gli artt. 4 e 5, a norma dei quali è
consentita l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione,
a fini di richiamo, di uccelli appartenenti a specie ivi
individuate;
Richiamata altresì la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria" che all'art. 55 - commi 1 e 2
- prevede e consente la detenzione e l'uso di richiami vivi di
cattura appartenenti alle specie suddette, ai cacciatori che
esercitino l'attività venatoria da appostamento, ai sensi del comma
5 dell'art. 12 della sopracitata legge statale n. 157/92;
Richiamate infine le proprie "Direttive per la cattura di uccelli
da utilizzare a scopo di richiamo" emanate con deliberazione n.
4004 del 6 settembre 1994, che disciplinano le attività di cattura
e di cessione dei volatili catturati prevedendo, in particolare, la
marcatura con contrassegno inamovibile di tutti i soggetti
catturati;
Preso atto che l'attività venatoria da appostamento con l'uso dei
richiami si esplica esponendo nei luoghi prescelti le gabbie in cui
sono detenuti gli esemplari legittimamente posseduti, in modo che i
medesimi con il canto attirino verso il cacciatore, specie di fauna
selvatica migratrice;
Considerato che tali esemplari da richiamo sono trasportati e
detenuti in gabbie le cui limitate dimensioni tradizionalmente
consolidate sono stabilite in relazione alle dimensioni degli
uccelli in esse rinchiusi;
Preso atto che la legge 22 novembre 1993, n. 473 ha modificato
l'art. 727 del codice penale in materia di maltrattamento di
animali e che tali nuove disposizioni, applicandosi anche
all'attività venatoria in tutti i suoi aspetti e, nella fattispecie
alla detenzione dei richiami vivi, hanno ingenerato perplessità e
difficoltà interpretative in merito alle corrette dimensioni delle
gabbie di detenzione;
Atteso che il parere tecnico-scientifico espresso in materia
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel manuale "Cattura
di uccelli a fini di richiamo" ed in particolare nel capitolo
"Mantenimento e cura degli uccelli" depone decisamente a favore
delle gabbie tradizionali comunemente usate le cui dimensioni sono
corrispondenti a quelle indicate nella letteratura tecnica
sull'argomento e qui di seguito riportate:
- 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza) cm. nel
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caso di Allodola, Passera d'Italia e Passera mattugia;
- 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25 (altezza) cm. nel
caso di Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e
Storno;
Atteso che l'Istituto medesimo definisce indicative le suddette
dimensioni per cui leggeri scostamenti sono da ritenersi
accettabili in quanto non esistono nella letteratura valori
assoluti imprescindibili;
Considerato che, per quanto attiene agli esemplari appartenenti
alle specie Pavoncella e Colombaccio, il trasporto degli stessi
deve avvenire utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui
dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati;
Ritenuto di condividere le valutazioni e le indicazioni fornite
dall'Istituto in quanto le limitate dimensioni delle gabbie,
trasportate spesso lontano dal luogo di detenzione, rappresentano
una tipologia di struttura che consente una maggior tranquillità
degli uccelli detenuti evitando loro pericolosi sobbalzi e
potenziali ferite al capo ed alle ali;
Considerata pertanto la necessità di confermare la liceità
dell'utilizzo di tali strutture da ritenersi non in contrasto con
le finalità della legge 473/93;
Richiamata inoltre la legge 12 febbraio 1992, n. 157 che, all'art.
21 lett. r), fa assoluto divieto di usare richiami vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali, mentre nulla dice in merito agli
zimbelli, ammettendo pertanto il loro utilizzo venatorio, qualora,
naturalmente, ciò non ne implichi maltrattamento o sofferenza;
Ritenuto, a tal fine, che l'uso di zimbelli regolarmente imbracati,
non sottoposti a violenti strattonamenti tramite il filo o legaccio
mosso a distanza dall'appostamento sia da ritenersi conforme tanto
alla vigente normativa nazionale e regionale in materia faunisticovenatoria
quanto al recentemente modificato art. 727 del codice
penale in materia di maltrattamento agli animali;
Ritenuto pertanto necessario fornire alle Province precisi
indirizzi e criteri di riferimento in merito alle dimensioni delle
gabbie utilizzate per la detenzione e l'uso dei richiami vivi
nonchè all'uso degli zimbelli nell'esercizio venatorio - secondo
quanto indicato nel presente provvedimento - al fine di uniformare
i comportamenti sull'intero territorio regionale;
Acquisito in merito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica con nota prot. n. 3793/T-A 62 del 17 luglio 1996, che si
allega in visione al presente atto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995, esecutiva;
Vista, altresì, la propria deliberazione n. 3059 dell'1 agosto
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono attribuiti gli
incarichi di responsabilità di Servizio;
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Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 4347
del 20 giugno 1996 recante "Incarichi di sostituzione per assenza o
impedimento dei Responsabili di Servizio della Direzione Generale
Agricoltura";
Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Infrastrutture, Ing. Paolo Toschi in merito alla
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi della
determinazione n. 4347/96, dell'art. 4, sesto comma, della L.R. n.
41/92 e della deliberazione n. 2541/95;
Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Direttore
Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito alla
legittimità della presente deliberazione, ai sensi del medesimo
articolo di legge;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1) di stabilire che, per il trasporto e l'uso degli uccelli
da richiamo nella caccia, vengano utilizzati contenitori le
cui forme e dimensioni interne sono qui di seguito
riportate:
a) per le specie Allodola, Passera d'Italia e
Passera mattugia gabbia in legno e plastica di cm.
20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza);
b) per le specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio,
Tordo sassello e Storno gabbie in legno o plastica
di cm. 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25
(altezza);
c) per le specie Pavoncella e Colombaccio ceste o
cassette, con tetto in tela, le cui dimensioni
vanno rapportate al numero di soggetti
trasportati;
2) di stabilire altresì che minimi scostamenti delle
dimensioni soprariportate - fino ad un massimo di cm. 2 -
possano essere consentiti;
3) di stabilire inoltre che l'adeguamento delle gabbie
finora utilizzate ed eventualmente non conformi alle
suddette dimensioni, debba essere effettuato entro il 31-
12-1996;
4) di dichiarare legittimo l'uso dello zimbello
nell'esercizio venatorio, purchè legittimamente detenuto,
regolarmente imbracato e non sottoposto a strattonamenti
che possono arrecargli sofferenza;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
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Ho un testo praticamente simile, sempre dell'ER, forse più recente, nel quale la tolleranza è espressa in ragione del 15% e l'adeguamento delle vecchie gabbie da fare entro il 31/12/199. Poco importa, il periodo è ampiamente scaduto.
 
Scusate ma qual è la legge che stabilisce le dimensioni minime che devono avere le gabbie per ogni specie di uccello (allodola, tordo, cesena, ecc.). Grazie in anticipo a chi sarà così cortese da rispondermi!
 
Vedi l'allegato 49523Vedi l'allegato 49524Salve ragazzi, queste sono le gabbie che ho, volevo sapere di che dimensioni devono essere per essere in regola? come vedete mi manca il più ossia gli uccelli da richiamo poi per il resto ho tutta l'attrezzatura per praticare la caccia al capanno...

Queste che hai postato Gabriele contengono diverse parti in legno soprattutto le mangiatoie e parere personale, avendone utilizzate alcune non sono il massimo, le misure che han riportato sopra sono corrette.
 
le dimensioni uficiali in cm sono 25 h 25largh. e 30 lungh. ti consiglio di non utilizzare gabbie più grosse di queste , sarebbero ingombranti.
dimenticavo, misure x tordacei per le allodole sono più piccole.
 
Scusate ma qual è la legge che stabilisce le dimensioni minime che devono avere le gabbie per ogni specie di uccello (allodola, tordo, cesena, ecc.). Grazie in anticipo a chi sarà così cortese da rispondermi!


  • Le misure delle gabbie per i richiami vivi devono sottostare a quanto previsto dalla direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997, che impone le seguenti misure:
    - per i turdidi (bottacio, sassello, merlo, cesena e storno): cm.30,5x25xh.25
    - per allodole e fringillidi: cm.22,5x17xh.21




 
le misure sono quelle di prete e non ci sono tolleranze

sono queste per non sbagliare Carlotordo:

- 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza) cm. nel
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caso di Allodola, Passera d'Italia e Passera mattugia;
- 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25 (altezza) cm. nel
caso di Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e
Storno;
 
Cari ragazzi grazie delle vostre risposte ma vi devo dare una brutta notizia le gabbie che ho sono più piccole di quella misura perche furono fatte prima che uscisse la legge, vi domando ci può essere un pò di tolleranza? e soprattutto andare a caccia con quelle che cosa rischio?
 
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