avevo anche la sentenza in cartaceo ma come accade quando si prestano le cose non sempre fa ritorno..per il resto credo che questo è quanto ci si deve attenere
copio e incollo........ciao
Prot. n. (ABF/96/D1124AA)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", ed in particolare gli artt. 4 e 5, a norma dei quali è
consentita l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione,
a fini di richiamo, di uccelli appartenenti a specie ivi
individuate;
Richiamata altresì la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria" che all'art. 55 - commi 1 e 2
- prevede e consente la detenzione e l'uso di richiami vivi di
cattura appartenenti alle specie suddette, ai cacciatori che
esercitino l'attività venatoria da appostamento, ai sensi del comma
5 dell'art. 12 della sopracitata legge statale n. 157/92;
Richiamate infine le proprie "Direttive per la cattura di uccelli
da utilizzare a scopo di richiamo" emanate con deliberazione n.
4004 del 6 settembre 1994, che disciplinano le attività di cattura
e di cessione dei volatili catturati prevedendo, in particolare, la
marcatura con contrassegno inamovibile di tutti i soggetti
catturati;
Preso atto che l'attività venatoria da appostamento con l'uso dei
richiami si esplica esponendo nei luoghi prescelti le gabbie in cui
sono detenuti gli esemplari legittimamente posseduti, in modo che i
medesimi con il canto attirino verso il cacciatore, specie di fauna
selvatica migratrice;
Considerato che tali esemplari da richiamo sono trasportati e
detenuti in gabbie le cui limitate dimensioni tradizionalmente
consolidate sono stabilite in relazione alle dimensioni degli
uccelli in esse rinchiusi;
Preso atto che la legge 22 novembre 1993, n. 473 ha modificato
l'art. 727 del codice penale in materia di maltrattamento di
animali e che tali nuove disposizioni, applicandosi anche
all'attività venatoria in tutti i suoi aspetti e, nella fattispecie
alla detenzione dei richiami vivi, hanno ingenerato perplessità e
difficoltà interpretative in merito alle corrette dimensioni delle
gabbie di detenzione;
Atteso che il parere tecnico-scientifico espresso in materia
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel manuale "Cattura
di uccelli a fini di richiamo" ed in particolare nel capitolo
"Mantenimento e cura degli uccelli" depone decisamente a favore
delle gabbie tradizionali comunemente usate le cui dimensioni sono
corrispondenti a quelle indicate nella letteratura tecnica
sull'argomento e qui di seguito riportate:
- 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza) cm. nel
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caso di Allodola, Passera d'Italia e Passera mattugia;
- 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25 (altezza) cm. nel
caso di Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e
Storno;
Atteso che l'Istituto medesimo definisce indicative le suddette
dimensioni per cui leggeri scostamenti sono da ritenersi
accettabili in quanto non esistono nella letteratura valori
assoluti imprescindibili;
Considerato che, per quanto attiene agli esemplari appartenenti
alle specie Pavoncella e Colombaccio, il trasporto degli stessi
deve avvenire utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui
dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati;
Ritenuto di condividere le valutazioni e le indicazioni fornite
dall'Istituto in quanto le limitate dimensioni delle gabbie,
trasportate spesso lontano dal luogo di detenzione, rappresentano
una tipologia di struttura che consente una maggior tranquillità
degli uccelli detenuti evitando loro pericolosi sobbalzi e
potenziali ferite al capo ed alle ali;
Considerata pertanto la necessità di confermare la liceità
dell'utilizzo di tali strutture da ritenersi non in contrasto con
le finalità della legge 473/93;
Richiamata inoltre la legge 12 febbraio 1992, n. 157 che, all'art.
21 lett. r), fa assoluto divieto di usare richiami vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali, mentre nulla dice in merito agli
zimbelli, ammettendo pertanto il loro utilizzo venatorio, qualora,
naturalmente, ciò non ne implichi maltrattamento o sofferenza;
Ritenuto, a tal fine, che l'uso di zimbelli regolarmente imbracati,
non sottoposti a violenti strattonamenti tramite il filo o legaccio
mosso a distanza dall'appostamento sia da ritenersi conforme tanto
alla vigente normativa nazionale e regionale in materia faunisticovenatoria
quanto al recentemente modificato art. 727 del codice
penale in materia di maltrattamento agli animali;
Ritenuto pertanto necessario fornire alle Province precisi
indirizzi e criteri di riferimento in merito alle dimensioni delle
gabbie utilizzate per la detenzione e l'uso dei richiami vivi
nonchè all'uso degli zimbelli nell'esercizio venatorio - secondo
quanto indicato nel presente provvedimento - al fine di uniformare
i comportamenti sull'intero territorio regionale;
Acquisito in merito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica con nota prot. n. 3793/T-A 62 del 17 luglio 1996, che si
allega in visione al presente atto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995, esecutiva;
Vista, altresì, la propria deliberazione n. 3059 dell'1 agosto
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono attribuiti gli
incarichi di responsabilità di Servizio;
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Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 4347
del 20 giugno 1996 recante "Incarichi di sostituzione per assenza o
impedimento dei Responsabili di Servizio della Direzione Generale
Agricoltura";
Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Infrastrutture, Ing. Paolo Toschi in merito alla
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi della
determinazione n. 4347/96, dell'art. 4, sesto comma, della L.R. n.
41/92 e della deliberazione n. 2541/95;
Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Direttore
Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito alla
legittimità della presente deliberazione, ai sensi del medesimo
articolo di legge;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1) di stabilire che, per il trasporto e l'uso degli uccelli
da richiamo nella caccia, vengano utilizzati contenitori le
cui forme e dimensioni interne sono qui di seguito
riportate:
a) per le specie Allodola, Passera d'Italia e
Passera mattugia gabbia in legno e plastica di cm.
20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza);
b) per le specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio,
Tordo sassello e Storno gabbie in legno o plastica
di cm. 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25
(altezza);
c) per le specie Pavoncella e Colombaccio ceste o
cassette, con tetto in tela, le cui dimensioni
vanno rapportate al numero di soggetti
trasportati;
2) di stabilire altresì che minimi scostamenti delle
dimensioni soprariportate - fino ad un massimo di cm. 2 -
possano essere consentiti;
3) di stabilire inoltre che l'adeguamento delle gabbie
finora utilizzate ed eventualmente non conformi alle
suddette dimensioni, debba essere effettuato entro il 31-
12-1996;
4) di dichiarare legittimo l'uso dello zimbello
nell'esercizio venatorio, purchè legittimamente detenuto,
regolarmente imbracato e non sottoposto a strattonamenti
che possono arrecargli sofferenza;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
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