utilizzo illimitato degli allevati in alcune regioni

amedeo

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Ho iniziato a trattare questo argomento per sapere, con il vostro aiuto, quali sono le regioni in cui si possono utilizzare i richiami allevati in numero illimitato per la caccia da appostamento. Io nella mia regione , pur essendo allevatore, posso utilizzare 10 animali di cattura e 10 allevati per ogni specie cacciabile. Ora , noi in umbria non abbiamo roccoli, quindi i 10 di cattura non posso averli, risultato finale io posso detenere ed utilizzare solo 10 uccelli allevati per specie.
Andando in provincia a chiedere delucidazioni in merito, voglio chiedere se ci concedono la possibilità di avere altri allevati (al posto di quelli di cattura) da utilizzare come fanno nelle altre regioni tipo....(e qui mi dovreste aiutare Voi).
Con tutta onestà, questi ns amministratori, hanno rotto i co.......ni, non ne possiamo più sono buoni solo a chiedere soldi e non vogliono mai concedere nulla, stiamo pensando di fare anche una sottoscrizione, chi fosse interessato, si faccia vivo.
saluti amedo
 
Amadeo, a quanto colgo dalle tue parole, non è che la provincia ti conceda un massimo di 10 anelli da applicare ai tuoi tordi come "allevamento privato"???
 
E purtroppo quello che dicono a me nel lazio un po perché non ci capiscono un ***** e un po per reggere il punto!!!!Io ci ho rinunciato anche perché dopo ti prendono di mira e magari vengono al capanno e ti prendono gli uccelli in mano o ti trovano 10 milioni di cazzi....io ho deciso di tenerli quanti ne voglio io...a rotazione li faccio uscire tutti e poi da quest'anno se mi dice bene faccio il mio appostamento dentro la terra di un mio amico tutta recintata e si attaccano al cazzissimo...caccio co 30 richiami tutti quelli che entrano dentro la mia maxcchina!!!!
Ciao a tutti, da noi in provincia di Latina, sono invece detenibili solo n°10( dieci esemplari ) tra tutte le speci.
A proposito di "scienziati" guardate in allegato cosa mi ha scritto la provincia un po' di tempo fa.Secondo loro gli allevati che ho sono da conteggiare come di cattura e gli allevati non si possono detenere.
saluti Alessandro

N.B. ho cancellato dagli allegati solo i nomi...
 
credo che quella umbra sia una norma tutta nostra,assolutamente incomprensibile per quanto riguarda la detenzione degli allevati, io che non ho l'opsione appostamento fisso posso usare e "detenere" solo 10 di cattura e 10 allevati, e non per specie ma per tutte le specie, x amedeo: io in regione ci sono stato e ho anche parlato di questa assurda norma, ma che vuoi pretendere con quei "scenziati", io credo che a parole e singolarmente non otteniamo proprio niente.



Ciao a tutti, da noi in provincia di Latina, sono invece detenibili solo n°10( dieci esemplari ) tra tutte le speci.
A proposito di "scienziati" guardate in allegato cosa mi ha scritto la provincia un po' di tempo fa.Secondo loro gli allevati che ho sono da conteggiare come di cattura e gli allevati non si possono detenere.
saluti Alessandro

N.B. ho cancellato dagli allegati solo i nomi...
 

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sarebbe la norma più assurda mai sentita !
se uno alleva canarini o pappagalli può farne quanti ne vuole, se alleva tordi solo 10 !
spero proprio non sia così
ciao

magari ne può allevare quanti ne vuole..ma ne può allevare solo dieci x uso venatorio...bha effettivamente è strana la cosa
 
ciao Amedeo ma sei sicuro sia come dici ?
di allevamento non puoi comperarti e detenere quanti uccelli vuoi ?
mi sembra una cosa troppo assurda
Friuli illimitati di allevamento
ciao
 
Ma Sei andato avanti? come è andata a finire?

ciao se ti riferisci a me, tutto è rimasto come prima. Loro sono rimasti dell'idea che io debbo rientrare nel limite di 10 totali ma non si è fatto più vedere e sentire nessuno, quindi quando verranno mi regolerò.
ciao Alessandro
 
Questa è la legge regionale toscana

Art. 77 [SUP]35[/SUP]
Uso di richiami negli appostamenti

1.[SUP]36[/SUP] Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994, non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

2.[SUP]37[/SUP] Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi per trampolieri e palmipedi e trampolieri nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.

4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all’impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull’argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall’argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall’argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera.

5. Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare abbia optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c), della l.r. 3/1994, i richiami vivi non possono superare le quindici unità per l’intero impianto.
 
Amico mio non ti dimenticare di meeeeeeeee e' bisogna programmare l'accensioneeeeee ......io ho terminato nel mettere vassoi di acciaio sotto tutti a modo per benino...ho ampliato l'illuminazione e per me a settembre incominciano anche a ballare hihihihihi ho messo un areatore che se non lo regolo aspira pure le gabbie.....che devo fare di piu'....la sera vado giu e gli do 2 bacetti per uno...prima o poi ve tocca ospitamme perché me cacciano de casa sisisisisisiissisiis[40]
Hahaha bravo Roberto cosi si fa .....
 
ciao Amedeo ma sei sicuro sia come dici ?
di allevamento non puoi comperarti e detenere quanti uccelli vuoi ?
mi sembra una cosa troppo assurda
ciao
E' una cosa che voglio chiarire direttamente in provincia con le persone preposte, lo scorso anno mi hanno concesso solo 10 tordi allevati e nessun animale di cattura dato che da noi, in umbria non esistono i roccoli. Quello che voglio dire , mi sta bene che non ci concedano quelli di cattura, ma se io mi allevo i tordi perché non li posso utilizzare?, perché in altre regioni si possono utilizzare? ma non siamo tutti Italiani?
Vi terrò informati e grazie comunque delle risposte
saluti amedeo
 
ciao se ti riferisci a me, tutto è rimasto come prima. Loro sono rimasti dell'idea che io debbo rientrare nel limite di 10 totali ma non si è fatto più vedere e sentire nessuno, quindi quando verranno mi regolerò.
ciao Alessandro

E fai benissimo a fare così la legge non parla di limiti alcuni per uccelli allevati e dunque tu continua a detenerli comunque qui nel Lazio è un casino nella mia provincia non sanno neanche di cosa parlo quando li chiamo ma è meglio che si comportino così che impongano leggi nate dalla loro pura fantasia
 
Amadeo, a quanto colgo dalle tue parole, non è che la provincia ti conceda un massimo di 10 anelli da applicare ai tuoi tordi come "allevamento privato"???
Io come allevatore ho l'autorizzazione della provincia per utilizzare 5 coppie per specie per l'allevamento (quelle per uso caccia, Tb, sassello,ecc...) ma per uso caccia anche se mm nascessero 50 Tb io ne potrò utilizzare solo 10 e non una volta 10 , un'altra volta altri 10, ma sempre gli stessi, quelli segnati sull'attestato di possesso che la provincia mi ha rilasciato.
saluti amedeo

- - - Aggiornato - - -

sarebbe la norma più assurda mai sentita !
se uno alleva canarini o pappagalli può farne quanti ne vuole, se alleva tordi solo 10 !
spero proprio non sia così
ciao

Forse non mi sono spiegato, non è un limite all'allevamento, è un limite all'USO dei miei nati, se ne ho disponibili 50, ne posso utilizzare solo ed esclusivamente 10, quei 10 che sono segnati sull'ATTESTATO DI POSSESSO rilasciatomi dalla provincia.
 
Art 16

Richiami vivi di allevamento.
1. La detenzione e l'uso dei richiami vivi di allevamento,
appartenenti alle specie cacciabili, è
consentita con le stesse modalità previste dai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 7, per i richiami vivi di
cattura.
2. L'allevamento di uccelli, appartenenti alle specie
cacciabili, destinati alla utilizzazione come
richiami vivi è soggetto ad autorizzazione delle
Province che determinano le prescrizioni relative
comprendenti i seguenti elementi:
a) il numero massimo dei soggetti di cui è consentita
la detenzione, per ciascuna specie;
b) le modalità di inanellamento e di attestazione
della provenienza dei soggetti allevati;
c) la tenuta dei registri di carico e scarico.
3. I titolari di autorizzazione di allevamento di
richiami vivi possono vendere gli uccelli allevati
nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2
compresi gli ibridi delle specie per le quali è stato
concesso l'allevamento purché non utilizzati a
fini di richiamo.

Art 7
Richiami vivi di cattura.
1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo
è consentita solo per le seguenti specie:
allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio,
storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella
e colombaccio.
2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria
ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera b) della legge
11 febbraio 1992, n. 157, può detenere un numero
massimo di dieci soggetti di cattura per ciascuna
delle suddette specie, fino ad un massimo
complessivo di 40 unità. Negli appostamenti
temporanei l'uso dei richiami vivi è consentito in
numero non superiore a dieci.
3. Entro il 31 gennaio 1996 i proprietari di richiami
vivi provvedono ad apporre a tutti i capi
appartenenti alle specie di cui al comma 1, appositi
anelli numerati inamovibili messi a disposizione
dalle Province. La numerazione deve essere
preceduta dalla sigla di provincia 90.
4. Le Province provvedono a rilasciare ad ogni
proprietario di richiami vivi di cattura un documento
attestante il numero di anello assegnato a
ciascun soggetto. Il documento di cui sopra deve
essere costantemente aggiornato.
89 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, Reg.to Reg.le
24 novembre 1995, n. 44.
90 Comma modificato dall'art. 1, comma 2, R

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Questa è la nostra normativa Provinciale
 
Facciamo un po' di passaparola tra di noi cacciatori di appostamento fisso con uso di richiami, ognuno nella propria zona, io continuo a fare pressioni su alcune persone poi cercherò di fissare un appuntamento in provincia e lì ci si potrà andare in tanti. Credo che si possa fare anche una sottoscrizione, l'importante è risolvere questa anomalia quindi si accettano consigli da parte di tutti, se qualcuno ha conoscenze importanti in provincia, anche il nostro capo Marco è perugino si accettano suggerimenti anche da lui
 
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