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vi posto la risposta che ho ricevuto dalla pol.prov. in merito ad una mia e-mail riguardo all' utilizzo di richiami cechi per cause naturali.
risposta da prendere comunque con le molle, come in seguito potrete leggere, perche' questa e' solo un interpretazione
di questo comando e di quest'organo di vigilanza.
*******
Gentile Sig. Lorenzo,
evidenziamo la normativa vigente attualmente:
1) NORMATIVA STATALE (L.157/92) Articolo 21, lettera r)
"è vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali....."
2) NORMATIVA REGIONALE (L.R.T. 3/94) Articolo 32 lettera g)
"è vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali......"
La normativa suddetta in effetti lascia spazio a qualche dubbio e questo quesito è stato a suo tempo dibattuto anche all'interno del nostro comando.
Senza avere alcuna pretesa di aver interpretato correttamente la volontà del legislatore, abbiamo adottato, per il momento e fino a disposizione contraria, la seguente linea interpretativa:
si ritiene che il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo, sia relativo ai soli soggetti che sono stati volutamente "accecati" (antiche credenze ritenevano che gli uccelli accecati svolgessero meglio il loro ruolo di richiamo) e non riguardi gli uccelli da richiamo che, per ragioni di età o comunque per cause naturali, hanno perso la vista.
Ribadisco che questa è una linea adottata dalla Polizia Provinciale di Pistoia e, non escludo, che tra i tanti organi di vigilanza che possono operare controlli in materia venatoria vi possano essere interpretazioni diverse.
Quanto sopra è tutto quello che posso dirle attualmente.
Appena possibile faremo una ricerca per vedere se la giurisprudenza si è, qualche volta, espressa su questo argomento. Se vorrà ricontattarci tra circa 15-20 giorni, la informeremo sugli esiti di questa ricerca.
Distinti saluti
*********
meritano almeno un grazie per la cortesia e disponibilita', una volta tanto!!!
risposta da prendere comunque con le molle, come in seguito potrete leggere, perche' questa e' solo un interpretazione
di questo comando e di quest'organo di vigilanza.
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Gentile Sig. Lorenzo,
evidenziamo la normativa vigente attualmente:
1) NORMATIVA STATALE (L.157/92) Articolo 21, lettera r)
"è vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali....."
2) NORMATIVA REGIONALE (L.R.T. 3/94) Articolo 32 lettera g)
"è vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali......"
La normativa suddetta in effetti lascia spazio a qualche dubbio e questo quesito è stato a suo tempo dibattuto anche all'interno del nostro comando.
Senza avere alcuna pretesa di aver interpretato correttamente la volontà del legislatore, abbiamo adottato, per il momento e fino a disposizione contraria, la seguente linea interpretativa:
si ritiene che il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo, sia relativo ai soli soggetti che sono stati volutamente "accecati" (antiche credenze ritenevano che gli uccelli accecati svolgessero meglio il loro ruolo di richiamo) e non riguardi gli uccelli da richiamo che, per ragioni di età o comunque per cause naturali, hanno perso la vista.
Ribadisco che questa è una linea adottata dalla Polizia Provinciale di Pistoia e, non escludo, che tra i tanti organi di vigilanza che possono operare controlli in materia venatoria vi possano essere interpretazioni diverse.
Quanto sopra è tutto quello che posso dirle attualmente.
Appena possibile faremo una ricerca per vedere se la giurisprudenza si è, qualche volta, espressa su questo argomento. Se vorrà ricontattarci tra circa 15-20 giorni, la informeremo sugli esiti di questa ricerca.
Distinti saluti
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meritano almeno un grazie per la cortesia e disponibilita', una volta tanto!!!