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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
163ª Seduta pubblica – Martedì 18 giugno 2013 Deliberazione legislativa n. 12
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
POSSAMAI, CIAMBETTI, FINCO, SANDRI, STIVAL,
MANZATO, CENCI, FURLANETTO, LAZZARINI, BAGGIO,
BASSI, CANER, CORAZZARI, FINOZZI, BOZZA E BENDINELLI
RELATIVA A “MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9
DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA
FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” ”.
(Progetto di legge n. 248)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTA la proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Possamai, Ciambetti,
Finco, Sandri, Stival, Manzato, Cenci, Furlanetto, Lazzarini, Baggio, Bassi, Caner,
Corazzari, Finozzi, Bozza e Bendinelli relativa a “Modifica della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio” ”;
UDITA la relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il
consigliere Gianpiero POSSAMAI, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con la presente modifica si propone una normativa semplificata per la gestione
degli allevamenti di uccelli da richiamo appartenenti a specie cacciabili.
La richiesta di una gestione burocratica più semplice e snella da parte degli
allevatori di questo settore nasce dalla constatazione che analoga semplificazione
avvenne per gli allevamenti di specie ornitiche non cacciabili per fini espositivi
ornamentali o amatoriali, di cui alla legge regionale n. 15 del 1997, con cui, novella
del 2008, fu abolito l’obbligo di tenuta del registro.
La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, intende quindi
modificare l’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, prevedendo l’abolizione
del registro di carico e scarico, in quanto i capi in allevamento risultano comunque
identificabili tramite gli anelli inamovibili riportanti l’apposito codice matricola che
individua l’allevamento, la specie e il numero progressivo; come pure le informazioni
relative alle variazioni della consistenza risultano desumibili dalle ricevute per la
2
cessione o acquisizione degli animali, delle quali invece permane l’obbligo di
conservazione.
Il medesimo articolo, al comma 2, prevede altresì l’equiparabilità dell’anello
inamovibile rilasciato dalle province a quello di federazioni o confederazioni
ornitologiche riconosciute dalla Regione, atteso che la medesima equiparabilità è già
prevista con riferimento agli anelli apposti dalla FOI (Federazione ornicoltori italiani
che risulta riconosciuta a livello nazionale) e dalla FIMOV (federazione di
associazioni).
Al fine di fissare i requisiti che tali federazioni o confederazioni devono
possedere per poter svolgere tali funzioni amministrative pubbliche, il comma 3 dà
mandato alla Giunta regionale di fissare i criteri e le procedure per il loro
riconoscimento.
La Quarta Commissione consiliare competente per materia ha acquisito il
parere favorevole della Prima Commissione consiliare e ha completato il proprio iter
nella seduta del 9 aprile 2013, dopo un esame che è durato complessivamente 4
sedute.”;
VISTO l’emendamento approvato in Aula;
con votazione palese,
A P P R O V A
la legge composta di un unico articolo nel testo che segue:
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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO”
Art. 1 - Modifica dell’allegato C “Allevamenti di uccelli da utilizzare come
richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32” della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio” e successive modificazioni.
1. La lettera c) del comma 1 dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50, come sostituita dal comma 1 dell’articolo 93 della legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, è abrogata.
2. Al comma 1 bis dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50,
dopo le parole “alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV)”
sono aggiunte le parole “o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche
riconosciute dalla Regione”.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento delle
federazioni o confederazioni ornitologiche di cui al comma 1 bis dell’allegato C della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come da ultimo modificato dal comma 2 del
presente articolo.
4. La Giunta regionale individua, con decorrenza di effetti a valere dalla prima
stagione venatoria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,
metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di
richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l’esercizio
della attività venatoria.
Assegnati n. 60
Presenti-votanti n. 48
Voti favorevoli n. 28
Voti contrari n. 4
Astenuti n. 16
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Moreno Teso
IL PRESIDENTE
f.to Clodovaldo Ruffato
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INDICE
Art. 1 - Modifica dell’allegato C “Allevamenti di uccelli da utilizzare come
richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32” della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio” e successive modificazioni. ......................................... 3
 
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