Re: aiuto dagli amici della prov. di lucca
No Lorenzo la 157 non fa distinzione se l'appostamento fisso ha o meno l'utilizzo dei richiami vivi, la 157 stabilisce che la caccia da appostamento fisso è caccia in forma esclusiva, punto!
E' proprio per questo che mi stupisco che vi sia chi legifera in maniera diversa creando addirittura sotto categorie di appostamenti....
allora non e' solo la toscana che ha un po' manipolato la cosa, perche' son sicuro che in emilia romagna la lagge regionale, prevede che si possano avere appostamenti fissi con opzione vagante, ma senza l' utilizzo di richiami vivi, son sicuro per i colombacci, non per la minuta.........se ho tempo, ricerco la legge e la psto.
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REGOLAMENTO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO IN PROVINCIA DI BOLOGNA
Allegato alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 18 giugno 2002
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Regolamento per la caccia da appostamento fisso in Provincia di Bologna
ART. 1
(norme generali)
Il presente regolamento riguarda tutti gli appostamenti fissi di caccia nel territorio
provinciale con o senza richiami vivi, ad esclusione di quelli collocati all’interno delle
aziende venatorie (denominati dalla normativa vigente “apprestamenti” ed esclusi
pertanto dal presente regolamento).
Per appostamento fisso di caccia si intende una struttura realizzata in muratura,
legno, materiale plastico o qualsiasi altro materiale, approntata stabilmente per
l’intera stagione venatoria. Sono considerati appostamenti fissi le botti, tine o
imbarcazioni stabilmente ancorate al fondo dei corsi e specchi d’acqua o ai margini
degli stessi nonché le piattaforme appositamente costruite per la caccia al
colombaccio.
Essi vengono suddivisi ed autorizzati in “appostamenti fissi con o senza richiami
vivi”.
Sia gli uni sia gli altri possono essere in acqua o in terra.
A norma di legge negli appostamenti fissi con richiami vivi è consentito l’uso di
richiami vivi; in essi possono accedere con armi proprie i cacciatori che abbiano
optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5 – lett. b) della legge 11
febbraio 1992 n. 157; per essi non c’è obbligo né di residenza né di iscrizione
all’A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) nel quale insiste l’appostamento.
Negli appostamenti fissi senza richiami vivi possono entrare esclusivamente i
cacciatori ammessi a qualsiasi titolo nell’A.T.C., che abbiano scelto la forma di
caccia “c” di cui all’articolo appena citato. In tali appostamenti non è consentito
l’uso di richiami vivi ad eccezione di quelli autorizzati per la caccia al colombaccio,
in cui si può fare uso di “volantini” (colombi e/o colombacci) come richiamo.
Gli appostamenti fissi possono essere collocati, nel rispetto delle disposizioni di
seguito indicate, in tutto il territorio destinato alla caccia programmata ad
esclusione, come previsto dall’attuale Piano faunistico-venatorio provinciale, delle
zone comprese entro il raggio di un Km da ognuna delle località di interesse
ambientale, paesistico e/o rilevanti per l’avifauna e per i suoi movimenti migratori,
riportate nell’elenco di cui all’allegato al presente regolamento.
A norma della L. n. 157/92 il numero massimo di appostamenti fissi, sia con uso di
richiami vivi che senza, che possono essere autorizzati in Provincia di Bologna è di
121 (centoventuno), di cui non più di 60 nel comprensorio omogeneo di pianura e
non più di 80 nel comprensorio omogeneo di montagna così come indicato dal
Piano faunistico-venatorio provinciale.
al colombaccio si possano utilizzare anche i richiami.
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Allora lucca e pisa mi hanno detto che per i possessori di tipologia C si possono portare solo 15 richiami al capanno mentre i possesori di tipologia B un numero illimitato.
no matteo, 15 con la c, 40 con la b, il numero illimitato riguarda solo la detenzione dei richimi di allevamento, ma a caccia ne puoi portare 15 o 40.