Nuova normativa per la pesca acque interne

E quanti kazzi! Adesso tireranno fuori anche le norme sulle esche: lombrichi consentiti soltanto se lunghi da 10 a 20 centimetri. Arenicole catturabili soltanto a Giugno. Formiconi consentiti solo se hanno le ali. Pesci morti di peso non inferiore ai 30 grammi. E i pesci vivi usati per esca devono essere anestetizzati prima di inserire l'amo. Te fann' passa' pur' 'a voglia e pisca'!
 

Franuliv

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Dal prossimo 13 marzo entrerà in vigore la nuova normativa regionale sulla pesca che la rende omogenea su tutto il territorio regionale.


Numerose le novità introdotte, compresi anche i nuovi limiti di cattura contenuti nell'allegato A del regolamento - DPGR n.6/r del 7 febbraio 2018 di attuazione della Legge regionale n.7/05 (gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) :


Allegato A

Limiti di cattura (articolo 6)

1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:
  • salmonidi 3 capi
  • persico trota 6 capi
  • persico reale 5 capi
  • luccio 1 capo
  • orata 5 capi
  • spigola 5 capi
  • ombrina 5 capi
  • cheppia 2 capi
  • anguilla 10 capi

2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:
  • salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
  • luccio centimetri 60; dal 1 gennaio al 31 marzo;
  • carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
  • persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
  • persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
  • anguilla centimetri 35;
  • barbo centimetri 18;
  • cefalo o muggine centimetri 20;
  • rombo centimetri 25;
  • spigola centimetri 30;
  • cheppia o alosa dal 1 aprile al 30 giugno;
  • orata e ombrina centimetri 25.

3. È fatto divieto di catture di anguille di lunghezza superiore a centimetri 60.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1, 2, 3 ciascun pescatore non può asportare più di cinque chilogrammi complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Tale limite complessivo di peso può essere superato solo con l'ultimo esemplare catturato.

5. Alla limitazione di cui al comma 4 non concorrono le specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione individuate nel piano regionale per la pesca nelle acque interne.

Inoltre in applicazione della nuova normativa si riepilogano le nuove disposizioni in riferimento ai mezzi di pesca e i limiti di prelievo per i salmonidi nelle acque regionali:
  • Misura minima: 22cm
  • Limite di prelievo giornaliero: 3 capi
  • Nelle acque a salmonidi è consentito:
    • l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
    • l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;
    • l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.
  • Gli ami di cui sopra devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato
  • Nelle acque classificate a salmonidi non possono essere detenute ed usate uova di pesci e la larva della mosca carnaria; è inoltre vietata la pasturazione.
 

Allegati

  • reg. pesca DPGR_2018_6R.pdf
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