Purtroppo non è decaduto nulla...anzi è stata proprio uno dei primi atti firmati da Letta quando ha preso ad interim (a seguito dimissioni della De Girolamo) il Ministero delle Politiche Agricole.
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale l’On. Dott. Enrico Letta è incaricato di reggere ad interim il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’art.17 in materia di pesca sportiva;
VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione europea dell’08 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;
VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n.96;
VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;
VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “ Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24;
VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2011 di modifica del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare;
CONSIDERATO che la comunicazione effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, da chiunque esercita l’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare ha validità triennale;
RITENUTO necessario, nelle more dell’adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all’art.1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sull’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa;
RITENUTO necessario introdurre l’obbligo della comunicazione di cui all’art.1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, anche per l’esercizio dell’attività di pesca da terra, nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca;
DECRETA
Articolo unico
1. La validità delle comunicazioni in scadenza nel corrente anno, effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, è prorogata al 31 dicembre 2014.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2011.
3. Le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell’esercizio dell’attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2014;
4. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
Il presente decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Enrico Letta