Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Scusa bota, ciao vecio! tornando al discorso deroghe, tema nel quale, ti assicuro che comincio a capirne sempre meno, mi puoi spiegare in soldoni, in cosa consiste la mozione di berlato, perchè la consideri buona, ma sopratutto cosa può portare di beneficio alle deroghe, cado letteralmente dalle nuvole e ormai un pò per delusione e in gran parte per rassegnazione, non seguo più tanto la questione.. grazie in anticipo bota!

Ciao Simo, allora come ben sappiamo il problema deroghe nasce dal fatto che la commissione permanente stato-regioni, non comunica la ripartizione dei piccoli quantitativi alle regioni che ne hanno fatto richiesta. Cosi' facendo rende praticamente impossibile applicare il 19 bis come oggi modificato. Cosa puo' fare la regione in tutto questo? L'unica cosa che puo' fare e' richiedere FORMALMENTE alla commisione di dare una risposta. L'unico mezzo per farlo a disposizione del consiglio regionale e' la mozione. Per questo quella approvata da Sergio e' importante, perche' e' un'atto formale della regione contro la commissione. Di cui la regione in seguito se potra' avvalere per svariati motivi, legali in primis.
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

La mobilita' si rifara' con il nuovo piano faunistico..... tranquilli, la cosa e' meramente politica, visto che altre regioni invece applicano cio' che la costituzionale ha dichiarato incostituzionale.

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Speriamo di no

da Veneto spero proprio di si...poi voi fate quel che volete.
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

che vuol dire

Spero che non molti vogliano andare a caccia con le pigne dipinte di nero da usare come stampi .....
Abbassarsi a queste cose per sparare a quelle bestie schifose ? No grazie
Ma giustamente .... ognuno fa quello che crede giusto e io lo rispetto
Saluti
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Spero che non molti vogliano andare a caccia con le pigne dipinte di nero da usare come stampi .....
Abbassarsi a queste cose per sparare a quelle bestie schifose ? No grazie
Ma giustamente .... ognuno fa quello che crede giusto e io lo rispetto
Saluti


forse non hai capito il messaggio precedente....
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Spero che non molti vogliano andare a caccia con le pigne dipinte di nero da usare come stampi .....
Abbassarsi a queste cose per sparare a quelle bestie schifose ? No grazie
Ma giustamente .... ognuno fa quello che crede giusto e io lo rispetto
Saluti


Si sta parlando di deroghe x cacce tradizionali...fringuello,peppola ecc....e non di quelle x danni,dove accade quello che hai scritto.
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

La mobilita' si rifara' con il nuovo piano faunistico..... tranquilli, la cosa e' meramente politica, visto che altre regioni invece applicano cio' che la costituzionale ha dichiarato incostituzionale.

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Ciao Botahv, la mobilità con il nuovo piano faunistico sarà analoga a quella della regione Emilia Romagna?(che da quel che so è una ''mobilità '' che non ha mai avuto problemi con la legge)... ovvero prenotazione online e solo da appostamento temporaneo? Grazie mille per la risposta
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

La mobilita' si rifara' con il nuovo piano faunistico..... tranquilli, la cosa e' meramente politica, visto che altre regioni invece applicano cio' che la costituzionale ha dichiarato incostituzionale.

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Ciao Botahv, la mobilità con il nuovo piano faunistico sarà analoga a quella della regione Emilia Romagna?(che da quel che so è una ''mobilità '' che non ha mai avuto problemi con la legge)... ovvero prenotazione online e solo da appostamento temporaneo? Grazie mille per la risposta


Il problema non e' la nostra legge ma il governo. Ora ci sono regioni che hanno la legge uguale alla nostra e non e' stata impugnata all'epoca perche' il governo era favorevole. Ora come verra' modificata di preciso ancora non lo so, ma appena avro' nuove vi aggiornero'.
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Spero che non molti vogliano andare a caccia con le pigne dipinte di nero da usare come stampi .....
Abbassarsi a queste cose per sparare a quelle bestie schifose ? No grazie
Ma giustamente .... ognuno fa quello che crede giusto e io lo rispetto
Saluti
premetto che da quando si caccia in deroga alle condizioni ultime, non ho mai più cacciato storni che erano uno dei selvatici che cacciavo più volentieri al prato, insieme ad allodole e pavoncelle,..fosse sole per le curate al gioco e la difficoltà del tiro al volo......in toscana usare le pigne "bruciate" come stampi è una tradizione molto radicata che fa risparmiare parecchi soldi e rende o meglio rendeva come avere stampi di plastica o di penna. si usava anche il tunnel ed il "gabbione" con dentro almeno venti storni che catavano nel contendersi il mangiare di solito una palla amalgamata di fichi secchi e mangime .......rimpiango quei tempi e parecchio.............quando si scommeteva a chi faceva il "triplete" quando gli stormi (a volte di centiaia di soggetti) curavano il gioco...........ricordi ormai............in bocca al cocker!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

premetto che da quando si caccia in deroga alle condizioni ultime, non ho mai più cacciato storni che erano uno dei selvatici che cacciavo più volentieri al prato, insieme ad allodole e pavoncelle,..fosse sole per le curate al gioco e la difficoltà del tiro al volo......in toscana usare le pigne "bruciate" come stampi è una tradizione molto radicata che fa risparmiare parecchi soldi e rende o meglio rendeva come avere stampi di plastica o di penna. si usava anche il tunnel ed il "gabbione" con dentro almeno venti storni che catavano nel contendersi il mangiare di solito una palla amalgamata di fichi secchi e mangime .......rimpiango quei tempi e parecchio.............quando si scommeteva a chi faceva il "triplete" quando gli stormi (a volte di centiaia di soggetti) curavano il gioco...........ricordi ormai............in bocca al cocker!!!!!!!!!!!!!!


Vedi ..... io pensavo che, usare le pigne, fosse un escamotage come quello di dipingere il becco giallo agli stampi di storno.
Non si finisce mai di imparare
Ciao grazie
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Ah, adesso è tutto più chiaro, con i sinistroidi non è mai facile lavorare, ma varrà anche per quelle regioni rosse che però le deroghe le applicano regolarmente, come la toscana e l'emilia romagna... ad ogni mkdo grazie Mirco per il prezioso chiarimento
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Comunque per le deroghe il parere Ispra è vincolante e credo che se questo parere non possa essere espresso per mancanza di dati, automaticamente non possono essere concesse deroghe in base a dati vecchi.
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Ah, adesso è tutto più chiaro, con i sinistroidi non è mai facile lavorare, ma varrà anche per quelle regioni rosse che però le deroghe le applicano regolarmente, come la toscana e l'emilia romagna... ad ogni mkdo grazie Mirco per il prezioso chiarimento

applicare una deroga in lettera a (danni all'agricoltura) e' quasi peggio che non averla. Le modalita' son talmente restrittive che sono una presa in giro.
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Comunque per le deroghe il parere Ispra è vincolante e credo che se questo parere non possa essere espresso per mancanza di dati, automaticamente non possono essere concesse deroghe in base a dati vecchi.

occhio Fabio... leggi bene...

rt. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). -- 1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l’ISPRA o altri istituti indipendenti all’uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all’ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti dall’ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l’annullamento.

5. Le regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all’ISPRA una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

3. All’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all’articolo 19-bis».

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

occhio Fabio... leggi bene...

rt. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). -- 1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l’ISPRA o altri istituti indipendenti all’uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all’ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti dall’ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l’annullamento.

5. Le regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all’ISPRA una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

3. All’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all’articolo 19-bis».

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ok, però cozza con la comunitaria che è legge nazionale ...vedremo gli sviluppi, ma nulla toglie all'eccellente lavoro di Berlato
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Scusa bota, ciao vecio! tornando al discorso deroghe, tema nel quale, ti assicuro che comincio a capirne sempre meno, mi puoi spiegare in soldoni, in cosa consiste la mozione di berlato, perchè la consideri buona, ma sopratutto cosa può portare di beneficio alle deroghe, cado letteralmente dalle nuvole e ormai un pò per delusione e in gran parte per rassegnazione, non seguo più tanto la questione.. grazie in anticipo bota!
 
Re: Veneto. Approvata la mozione di Berlato sulle cacce in deroga

Scusate ragazzi ma ho sentito in giro che la Corte costituzionale ha bocciato la legge sulla mobilità. Qualcuno ne sa qualcosa?
Lo so sono andato fuori tema perdonatemi
 
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