Prendi con beneficio di dubbio quello che scrivo perchè non ho sottomano l'articolo a cui ti riferisci, ma l'istituzione delle ZSC è il passo successivo all'istituzione dei SIC, quindi dal punto di vista delle aree non cambia nulla, bisogna capire se ci saranno diversi criteri di gestione.
 
Prendi con beneficio di dubbio quello che scrivo perchè non ho sottomano l'articolo a cui ti riferisci, ma l'istituzione delle ZSC è il passo successivo all'istituzione dei SIC, quindi dal punto di vista delle aree non cambia nulla, bisogna capire se ci saranno diversi criteri di gestione.
Ok grazie lando quindi bisogna attendere per capirci qualcosa,se non chiedo troppo cosa cambia tra tra sic e zsc ?
 
Uno stralcio dal sito della Regione Emilia Romagna:

La designazione delle Zsc è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l'entrata a pieno regime delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020.


La designazione avviene secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva Habitat 92/43, regolamentato a livello nazionale dall’art 3 del D.P.R. 357/97 e dall’art. 2 del DM 17 ottobre 2007, a vantaggio dei SIC per i quali siano state approvate Misure di Conservazione Specifiche.

- - - Aggiornato - - -

Uno stralcio dal sito del ministero ambiente:

Le ZSC
Il processo che porta alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi:
1. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro individua siti - denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva.
In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di scelta dei siti è puramente scientifico; per facilitare l'individuazione degli habitat la Commissione Europea ha pubblicato un Manuale di Interpretazione come riferimento per i rilevatori. I dati vengono trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard compilato per ogni sito e completo di cartografia.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di un Manuale nazionale di interpretazione degli habitat di supporto per l'identificazione degli habitat della Direttiva relativamente al territorio italiano.
2. Sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui all'Allegato III (fase 1) e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Per analizzare le proposte dei vari Stati, la Commissione prima di pubblicare le liste iniziali dei SIC ha organizzato dei seminari scientifici per ogni regione biogeografica; ai seminari hanno partecipato, oltre ai rappresentanti degli Stati membri, esperti indipendenti e rappresentanti di organizzazioni non governative di livello europeo.
Durante i seminari biogeografici sono stati vagliati i siti proposti da ogni Stato per verificare che ospitassero, nella regione biogeografica in questione, un campione sufficientemente rappresentativo di ogni habitat e specie per la loro tutela complessiva a livello comunitario.
Alla fine delle consultazioni con gli Stati membri la Commissione può ritenere che esistano ancora delle riserve, ovvero che ci siano ancora habitat o specie non sufficientemente rappresentati nella rete di alcuni paesi o che necessitino di ulteriori analisi scientifiche.
3. Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.
In Italia l'individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie; il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.
I SIC, a seguito della definizione da parte delle regioni delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata.
 
Uno stralcio dal sito della Regione Emilia Romagna:

La designazione delle Zsc è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l'entrata a pieno regime delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020.


La designazione avviene secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva Habitat 92/43, regolamentato a livello nazionale dall’art 3 del D.P.R. 357/97 e dall’art. 2 del DM 17 ottobre 2007, a vantaggio dei SIC per i quali siano state approvate Misure di Conservazione Specifiche.

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Uno stralcio dal sito del ministero ambiente:

Le ZSC
Il processo che porta alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi:
1. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro individua siti - denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva.
In questi allegati alcuni habitat e specie vengono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di scelta dei siti è puramente scientifico; per facilitare l'individuazione degli habitat la Commissione Europea ha pubblicato un Manuale di Interpretazione come riferimento per i rilevatori. I dati vengono trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard compilato per ogni sito e completo di cartografia.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di un Manuale nazionale di interpretazione degli habitat di supporto per l'identificazione degli habitat della Direttiva relativamente al territorio italiano.
2. Sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui all'Allegato III (fase 1) e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Per analizzare le proposte dei vari Stati, la Commissione prima di pubblicare le liste iniziali dei SIC ha organizzato dei seminari scientifici per ogni regione biogeografica; ai seminari hanno partecipato, oltre ai rappresentanti degli Stati membri, esperti indipendenti e rappresentanti di organizzazioni non governative di livello europeo.
Durante i seminari biogeografici sono stati vagliati i siti proposti da ogni Stato per verificare che ospitassero, nella regione biogeografica in questione, un campione sufficientemente rappresentativo di ogni habitat e specie per la loro tutela complessiva a livello comunitario.
Alla fine delle consultazioni con gli Stati membri la Commissione può ritenere che esistano ancora delle riserve, ovvero che ci siano ancora habitat o specie non sufficientemente rappresentati nella rete di alcuni paesi o che necessitino di ulteriori analisi scientifiche.
3. Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.
In Italia l'individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie; il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.
I SIC, a seguito della definizione da parte delle regioni delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata.
Anche io avevo letto più' o meno questo articolo,di sicuro sono zone che aime sono interdette alla caccia grazie lando buon anno nuovo
 

Codone81

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Leggendo il blog vengo a conoscenza di questa situazione l'istituzione di nuove zone speciali di conservazione 140 solo nel lazio,qualcuno ne sa qualcosa in più' e dove verranno istituite...stanno riuscendo nel loro intento...quello di rinchiuderci in un recinto...ma le percentuali di territorio da istituire a caccia dove sono finite?????
 
In generale non saranno interdette alla caccia, avranno regolamenti propri, bisogna anche capire se verrà modificata la 394 e che conseguenze ci saranno.
 
la 394 la vogliono modificare anche nella gestione di zps ed aree contingue, in pratica vorrebbero che la caccia fosse gestita dal direttore del parco adiacente a queste aree, se passa ciò io la vedo come un'allargamento dei confini del parco, perché nulla vieterebbe ad un direttore di parco sotto valutazione di Ispra di modificare ulteriormente il calendario venatorio all'interno di queste aree del tipo:
esclusione di alcune specie cacciabili, orari di caccia, tempi, modi di caccia e tante altre amenità, ad aggiungersi alle già presenti.
 
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