Comunque non tutto è stato detto....riferito al fatto che A.V. hanno applaudito alla modifica alla legge ed altre vogliono limitare la mobilità tra gli a.t.c. probabilmente perché i denari da spartirsi sono pochi...a proposito qualcuno sa dirmi come viene rendicontato il bilancio del vari a.t.c. e sopratutto a chi? Salutoni Elio

P.S. dimenticavo le persone che presiedono le varie ( non tutte ) A.V. sono le e raccolgono i soldini delle tessere sono gli stessi che presiedono i consigli degli a.t.c ( spesso i casi detti trombato in politica) é chiaramente non lo fanno certo per la gloria il tutto naturalmente sulle nostre spalle o meglio dietro le nostre ......spalle. Salutoni Elio
 
La bozza del calendario sottoposta al parere non vincolante dell ISPRA sostanzialmente non si discosta dal calendario precedente: 3 giorni di pre apertura a settembre, tordo al 31/01,beccaccia al 19/01; unica novità sarebbe la possibilità della giornata a scelta nel mese di ottobre, aspettiamo.....

Ecco la bozza del calendario ... :D
 

Allegati

  • 2016-06-30-PHOTO-00000221.jpg
    2016-06-30-PHOTO-00000221.jpg
    36.9 KB · Visite: 0
  • 2016-06-30-PHOTO-00000222.jpg
    2016-06-30-PHOTO-00000222.jpg
    60.9 KB · Visite: 0
  • 2016-06-30-PHOTO-00000223.jpg
    2016-06-30-PHOTO-00000223.jpg
    55 KB · Visite: 0
  • 2016-06-30-PHOTO-00000224.jpg
    2016-06-30-PHOTO-00000224.jpg
    71.4 KB · Visite: 0
  • 2016-06-30-PHOTO-00000225.jpg
    2016-06-30-PHOTO-00000225.jpg
    66.7 KB · Visite: 0
  • 2016-06-30-PHOTO-00000226.jpg
    2016-06-30-PHOTO-00000226.jpg
    25.7 KB · Visite: 0
buonasera amici migratoristi. Chi ha notizie della riunione dell'8-7-16 organizzata dall' assessore regionale? Si sarebbe dovuto parlare del calendario..................
 
Ho appena ricevuto il cal.ven. tramite "vazzapp"............niente di nuovo di quanto già si sapeva..........preaperture 1 - 4 - 11 (non sembra esserci la limitazione fino alle ore 14,00)........3 giorni a scelta per il mese di ottobre.........i tordi sino al 29 gennaio.............l'annotazione della selvaggina immediatamente dopo l'abbattimento.
 
beh..allora possiamo essere piu che contenti..almeno io

Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
 
Una nota che gli altri anni non era riportata;
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

Quindi bisogna portarsi dietro il fodero del fucile per raggiungere il posto di caccia o spostarsi....... un'altro piccolo dettaglio.....che ci mancava.
Saluti
 
CALENDARIO VENATORIO


Annata 2016/2017


Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009) prorogato con DGR n. 1170/2015;
Visto il Programma venatorio regionale 2015/2016;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016;
Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;


La Regione regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art.33 della L.R. n°27/98.


Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.


ART.1
Stagione venatoria


L’apertura generale della stagione venatoria è fissata al 18 settembre 2016 e termina il 29 gennaio 2017, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 2 ottobre 2016 fino a sabato 31 dicembre 2016.


ART.2
Periodi, giorni e modi di caccia consentiti


Domenica 18 settembre 2016 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 03 ottobre – 30 ottobre 2016 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria, limitatamente alle specie tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza nei giorni 1 e 4 settembre. Nel giorno 1 settembre è consentito il prelievo anche del colombaccio; inoltre, alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza l’11 settembre.
I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S.Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall’attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007.
Nel periodo 01 ottobre 2016 – 29 gennaio 2017 è vietato cacciare in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.
Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie “Beccaccia” attraverso la “posta” ovvero durante “il passaggio” mattutino e serale.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.


ART. 3
Attività venatoria nelle ZPS – SIC


L’attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 “Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.” e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 “Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008”.
Ai sensi di quanto riportato all’art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l’attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2016, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2017 unicamente nelle giornate di sabato e domenica.
Per quanto riguarda il prelievo venatorio nei 47 SIC elencati nel R.R. n. 6 del 10 maggio 2016, pubblicato sul BURP n.54 del 12.05.2016,


vigono le prescrizioni contenute nello stesso. Nello specifico nel mese di gennaio sarà consentito il prelievo venatorio unicamente nelle giornate di sabato e domenica.
Infine nelle 21 ZSC designate con decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 luglio 2015 (G.U. n. 170 del 24 luglio 2015) l’esercizio venatorio è disciplinato ai sensi dell’art. 2 del precitato decreto nonché dalle disposizioni di cui al R.R. n. 28 del 22.12.2008.


ART. 4
Specie di selvaggina cacciabile


Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) Specie cacciabili nei giorni 1 e 4 settembre: tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza, nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. Nel giorno 1 settembre è consentito anche il prelievo del colombaccio;
b) Specie cacciabili nel giorno 11 settembre: tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza. Il prelievo della quaglia potrà essere effettuato limitatamente alle stoppie e incolti. Per le altre specie il prelievo potrà essere effettuato nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo;
c) Specie cacciabile dal 18 settembre al 19 ottobre: tortora;
d) Specie cacciabile dal 18 settembre al 30 ottobre: quaglia;
e) Specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre: merlo e lepre comune;
f) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre: allodola, con la previsione che nel periodo 2 novembre - 31 dicembre il prelievo dovrà essere effettuato unicamente da appostamento;
g) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 29 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;
h) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 29 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all’approvazione della Regione;
i) Specie cacciabile dal 02 novembre al 29 gennaio: cinghiale;
j) Specie cacciabili dal 25 settembre al 29 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e nera, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
k) Specie cacciabile dal 25 settembre al 29 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
l) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 29 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
m) Specie cacciabile dal 18 settembre al 29 gennaio: volpe;
n) Specie cacciabile dal 9 ottobre al 18 gennaio: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
o) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 30 novembre: starna;
p) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 31 dicembre: fagiano.
Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 29 gennaio 2017 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall’Organo di gestione, alla Provincia territorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.
Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta e pernice rossa.


ART. 5
Orario di caccia


La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto (art.33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla “beccaccia” è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.


ART. 6
Mezzi di caccia


I mezzi consentiti per l’esercizio venatorio sono quelli previsti dall’art.32 della L.R. 27/98.


ART. 7
Carniere consentito


In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:


• Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l’abbattimento di un capo
per giornata di caccia secondo l’eventuale regolamento emanato dalle Province. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a cacciatore;
• Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi ( di cui massimo cinque codoni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest’ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie “Codone”, il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie allodola i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie “Beccaccia” il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore. Per quanto attiene la specie “Pavoncella” il carniere totale annuale non potrà superare i 25 capi per cacciatore. Infine, per la specie Colombaccio, limitatamente alla giornata del 01 settembre, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.


ART. 8
Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà


Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell’art.8 della L.R. 27/98.


ART. 9
Ambiti Territoriali di Caccia


Ai sensi della L.R. 27/98, cosi’ come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L’attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.


ART.10
Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile


E’ consentito l’uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2016 al 29 gennaio 2017. Mentre, l’uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del
selvatico, dal’11 settembre 2016 al 29 gennaio 2017. Per quest’ultimi, nelle giornate dell’1 e 4 settembre 2016 è consentito l’utilizzo unicamente per attività di riporto.
Nel periodo compreso tra il 01.01.2017 ed il 29.01.2017 l’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell’ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 novembre 2016 al 29 gennaio 2017 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia. L’allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l’apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è
autorizzati all’attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 24 agosto al 08 settembre 2016, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L’allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l’abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l’anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell’Organo di gestione e l’autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell’annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.
Nelle prove cinofile senza l’abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell’Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell’azienda stessa.
I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 Febbraio al 30 Marzo 2017, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento, esclusivamente nelle giornate del mercoledì, sabato e domenica.


ART. 11
Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.


Per l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l’uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) Licenza di porto d’armi per uso di caccia;
b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all’art.23 lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2017. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l’esclusione dal rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio della giornata di caccia, la data nell’apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell’ ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.
Per ogni giornata di caccia, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l’elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2017.
Le Province sono tenute a comunicare all’Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 27 marzo 2017 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a “Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale” , causale: “Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102”.
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l’attività venatoria.


Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende
per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall’anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all’estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell’autorizzazione annuale, è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 02 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra Provincia della Regione è consentito l’esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 02 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.


ART. 12
Limitazioni e divieti


Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all’esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 33, punto 9), della predetta legge regionale, è
vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell’avifauna (1 febbraio – 30 agosto).


ART. 13
Vigilanza


La vigilanza sull’applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all’art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all’art. 46 della stessa legge.


ART.14
Sanzioni


Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.


ART. 15
Disposizioni finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.
 
La bozza del calendario sottoposta al parere non vincolante dell ISPRA sostanzialmente non si discosta dal calendario precedente: 3 giorni di pre apertura a settembre, tordo al 31/01,beccaccia al 19/01; unica novità sarebbe la possibilità della giornata a scelta nel mese di ottobre, aspettiamo.....

Confermo........anche se ieri sera qualcuno (attendibilità scarsa) lo da va già per acquisito............aspettiamo.............ciao.
 
credo che anche l'anno scorso c'era

Si hai ragione Michele, c'era anche l'anno scorso. Non la ricordavo......
Saluti

- - - Aggiornato - - -

Una nota che gli altri anni non era riportata;
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

Quindi bisogna portarsi dietro il fodero del fucile per raggiungere il posto di caccia o spostarsi....... un'altro piccolo dettaglio.....che ci mancava.
Saluti
NO !!!!! mi correggo c'era....!!!!
 
Mi risulta che la prima riunione con l assessore è finita a schifio......., gli agricoltori si sono opposti alle giornate a scelta e la discussione è degenerata, tanto che l assessore ha sospeso tutto minacciando che se non si troverà un accordo sulla questione, farà da solo ed amen.......
 
La bozza era buona e prevedeva novità positive... (io l'ho letta)Solo che una A. V. Ha diffuso uno pseudo calendario dove si parlava di merlo al 31 gennaio e caccia fino al, 9 febbraio... Più altre boiate!...scritte da gente poco competente in materia..... L'assessore, che era propenso alla bozza che prevedeva giornate a scelta, il colombaccio in preapertura (tre giornate intere) i tordi al 31/01......, vista questa bozza diffusa ha detto ciò che ha scritto Arsvenandi.... FONTE CERTISSIMA.

Inviato dal mio Dynamic Racing 2 utilizzando Tapatalk
 
Quanto scritto dal presidente Federcaccia ... postato da Alberto .... denota il pressapochismo dei nostri dirigenti, sempre a guardare in casa d'altri, mendicando ( pure col salamelecco ) quello che si vorrebbe avere e che aspetta di diritto.
Poco fa ho letto altri articoli su migra dove in altre regioni gia' hanno dato in deroga lo storno il piccione e dulcis infundo la tortora dal collare
e qua ancora in puglia stiamo alla preistoria
 
CALENDARIO VENATORIO


Annata 2016/2017


Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009) prorogato con DGR n. 1170/2015;
Visto il Programma venatorio regionale 2015/2016;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016;
Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;


La Regione regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art.33 della L.R. n°27/98.


Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.


ART.1
Stagione venatoria


L’apertura generale della stagione venatoria è fissata al 18 settembre 2016 e termina il 29 gennaio 2017, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 2 ottobre 2016 fino a sabato 31 dicembre 2016.


ART.2
Periodi, giorni e modi di caccia consentiti


Domenica 18 settembre 2016 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 03 ottobre – 30 ottobre 2016 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria, limitatamente alle specie tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza nei giorni 1 e 4 settembre. Nel giorno 1 settembre è consentito il prelievo anche del colombaccio; inoltre, alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza l’11 settembre.
I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S.Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall’attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007.
Nel periodo 01 ottobre 2016 – 29 gennaio 2017 è vietato cacciare in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.
Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie “Beccaccia” attraverso la “posta” ovvero durante “il passaggio” mattutino e serale.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.


ART. 3
Attività venatoria nelle ZPS – SIC


L’attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 “Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.” e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 “Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008”.
Ai sensi di quanto riportato all’art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l’attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2016, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2017 unicamente nelle giornate di sabato e domenica.
Per quanto riguarda il prelievo venatorio nei 47 SIC elencati nel R.R. n. 6 del 10 maggio 2016, pubblicato sul BURP n.54 del 12.05.2016,


vigono le prescrizioni contenute nello stesso. Nello specifico nel mese di gennaio sarà consentito il prelievo venatorio unicamente nelle giornate di sabato e domenica.
Infine nelle 21 ZSC designate con decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 luglio 2015 (G.U. n. 170 del 24 luglio 2015) l’esercizio venatorio è disciplinato ai sensi dell’art. 2 del precitato decreto nonché dalle disposizioni di cui al R.R. n. 28 del 22.12.2008.


ART. 4
Specie di selvaggina cacciabile


Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) Specie cacciabili nei giorni 1 e 4 settembre: tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza, nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. Nel giorno 1 settembre è consentito anche il prelievo del colombaccio;
b) Specie cacciabili nel giorno 11 settembre: tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza. Il prelievo della quaglia potrà essere effettuato limitatamente alle stoppie e incolti. Per le altre specie il prelievo potrà essere effettuato nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo;
c) Specie cacciabile dal 18 settembre al 19 ottobre: tortora;
d) Specie cacciabile dal 18 settembre al 30 ottobre: quaglia;
e) Specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre: merlo e lepre comune;
f) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre: allodola, con la previsione che nel periodo 2 novembre - 31 dicembre il prelievo dovrà essere effettuato unicamente da appostamento;
g) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 29 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;
h) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 29 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all’approvazione della Regione;
i) Specie cacciabile dal 02 novembre al 29 gennaio: cinghiale;
j) Specie cacciabili dal 25 settembre al 29 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e nera, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
k) Specie cacciabile dal 25 settembre al 29 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
l) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 29 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
m) Specie cacciabile dal 18 settembre al 29 gennaio: volpe;
n) Specie cacciabile dal 9 ottobre al 18 gennaio: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
o) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 30 novembre: starna;
p) Specie cacciabili dal 01 ottobre al 31 dicembre: fagiano.
Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 29 gennaio 2017 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall’Organo di gestione, alla Provincia territorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.
Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta e pernice rossa.


ART. 5
Orario di caccia


La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto (art.33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla “beccaccia” è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.


ART. 6
Mezzi di caccia


I mezzi consentiti per l’esercizio venatorio sono quelli previsti dall’art.32 della L.R. 27/98.


ART. 7
Carniere consentito


In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:


• Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l’abbattimento di un capo
per giornata di caccia secondo l’eventuale regolamento emanato dalle Province. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a cacciatore;
• Selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi ( di cui massimo cinque codoni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest’ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie “Codone”, il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie allodola i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie “Beccaccia” il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore. Per quanto attiene la specie “Pavoncella” il carniere totale annuale non potrà superare i 25 capi per cacciatore. Infine, per la specie Colombaccio, limitatamente alla giornata del 01 settembre, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.


ART. 8
Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà


Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell’art.8 della L.R. 27/98.


ART. 9
Ambiti Territoriali di Caccia


Ai sensi della L.R. 27/98, cosi’ come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L’attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.


ART.10
Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile


E’ consentito l’uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2016 al 29 gennaio 2017. Mentre, l’uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del
selvatico, dal’11 settembre 2016 al 29 gennaio 2017. Per quest’ultimi, nelle giornate dell’1 e 4 settembre 2016 è consentito l’utilizzo unicamente per attività di riporto.
Nel periodo compreso tra il 01.01.2017 ed il 29.01.2017 l’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell’ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 novembre 2016 al 29 gennaio 2017 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia. L’allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l’apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è
autorizzati all’attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 24 agosto al 08 settembre 2016, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L’allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l’abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l’anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell’Organo di gestione e l’autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell’annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.
Nelle prove cinofile senza l’abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell’Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.
Le prove cinofile e gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell’azienda stessa.
I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 Febbraio al 30 Marzo 2017, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento, esclusivamente nelle giornate del mercoledì, sabato e domenica.


ART. 11
Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.


Per l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l’uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) Licenza di porto d’armi per uso di caccia;
b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all’art.23 lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2017. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l’esclusione dal rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio della giornata di caccia, la data nell’apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell’ ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.
Per ogni giornata di caccia, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.
I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l’elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2017.
Le Province sono tenute a comunicare all’Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 27 marzo 2017 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a “Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale” , causale: “Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102”.
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l’attività venatoria.


Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende
per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall’anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all’estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell’autorizzazione annuale, è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 02 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra Provincia della Regione è consentito l’esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 02 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.


ART. 12
Limitazioni e divieti


Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all’esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 33, punto 9), della predetta legge regionale, è
vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell’avifauna (1 febbraio – 30 agosto).


ART. 13
Vigilanza


La vigilanza sull’applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all’art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all’art. 46 della stessa legge.


ART.14
Sanzioni


Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.


ART. 15
Disposizioni finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.
Qualcosa è cambiato la nuova legge sulle sic e zps che le hanno riparagonate e che mercoledì e domenica si andra sabato e domenica
 
Poco fa ho letto altri articoli su migra dove in altre regioni gia' hanno dato in deroga lo storno il piccione e dulcis infundo la tortora dal collare
e qua ancora in puglia stiamo alla preistoria

Mi vergogno di essere conterraneo di questi pressapochisti che ci governano e che promettono solo in campagna elettorale e poi non mantengono..........
 
ma non l hanno ancora pubblicato..almeno io non lo trovo!!

Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto