Ecco il testo della legge approvata dal Consiglio regionale in data 9 marzo 2016
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURAPROGETTO DI LEGGE N. 117PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consigliere Berlato, Ciambetti, Finco, Possamai, Gerolimetto, Finozzi, Barbisan F. e Dalla Libera
APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO".
Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del VenetoA seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n. 117 di iniziativa dei consiglieri Berlato, Ciambetti, Finco, Possamai, Gerolimetto, Finozzi, Barbisan F. e Dalla LiberaLicenziato il 24-2-2016 nella seduta n. 21 con la seguente votazione
Favorevoli n. 42
Contrari n. 26
Astenuti n. 10
Maggioranza richiesta n. 22
Incaricato a relazionare in aula il consigliere Sergio Antonio Berlato.
Correlatore la consigliera Cristina Guarda
APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO".
R e l a z i o n e: Ristabilire la certezza del diritto per tutti coloro che praticano l'attività venatoria, esplicitamente prevista dalle Direttive comunitarie e regolamentata dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Questo è uno degli obiettivi del legislatore regionale che si è mosso in più occasioni per porre fine alla strumentalizzazione organizzata ad arte da coloro che dichiaravano pretestuosamente di avere a cuore la tutela dell'ambiente, del paesaggio e la sicurezza dei praticanti l'attività venatoria, ma che in realtà hanno cercato in tutti i modi di fornire un'interpretazione soggettiva e vincolistica delle normative vigenti per penalizzare il più possibile i praticanti l'attività venatoria ed in particolar modo coloro che, tra essi, praticano le forme di caccia più radicate nella storia, nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni venete quali, ad esempio, le cacce da appostamento.
Diverse sono le tipologie di appostamenti ad uso venatorio storicamente utilizzati per esercitare alcune forme di caccia in Veneto:
a) gli appostamenti temporanei che, solitamente, vengono allestiti all'inizio della giornata di caccia e vengono rimossi a fine della stessa giornata di caccia;
b) gli appostamenti per l'attività di selezione agli ungulati;
c) gli appostamenti per la caccia agli acquatici in zona lagunare e valliva;
d) gli appostamenti precari ad uso venatorio, che possono essere allestiti non prima di un mese dall'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dalla fine della stagione venatoria;
e) gli appostamenti fissi per i quali è necessaria l'autorizzazione da parte delle province la cui validità è fissata dall'autorizzazione stessa.
La Regione del Veneto, attraverso una serie di interventi normativi, ha inteso regolamentare l'utilizzo, le caratteristiche, le dimensioni massime e le modalità di costruzione delle varie tipologie di appostamento.
Fino a questo momento la Regione del Veneto ha regolamentato l'utilizzo di tutte le tipologie di appostamento tranne che per gli appostamenti fissi, sia quelli previsti dall'articolo 12 comma 5 lettera b) della legge statale 157/1992 (appostamenti fissi con richiami vivi) che quelli previsti dall'articolo 12 comma 5 lettera c) quali gli appostamenti fissi senza richiami vivi e gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci.
Anche alla luce dell'approvazione dell'articolo 7 del collegato ambientale, la Regione del Veneto intende, con questa legge, regolamentare l'ultima tipologia di appostamento finora non ancora adeguatamente regolamentata.
Il comma 3 bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 introdotto con il collegato ambientale, articolo 7, alla legge di stabilità - legge 28 dicembre 2015, n. 208 - stabilisce che:
"3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.".
Il successivo comma 3 ter, poi, dà mandato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di definire con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.
La proposta di legge intende quindi proporre una disciplina in attuazione alle nuove disposizioni statali coerente a quanto già regolamentato all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
Lo scopo di tale proposta è altresì in linea con precedenti interventi già operati nella corrente legislatura e finalizzati a rimuovere situazioni di incertezza determinate dal succedersi di normative regionali e di interventi della corte costituzionale in tal caso operando anche sotto il profilo della disciplina dell'autorizzazione paesaggistica ritenendo che la sopravvenuta normativa statale del collegato ambientale non possa non essere letta se non in chiave, beninteso nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore statale, di una regolamentazione semplificata sotto tale aspetto anche per tale tipologia di interventi.
In data 24 febbraio 2016 è stata depositata la Scheda di Inquadramento Normativo predisposta dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi.
Nella seduta del 24 febbraio 2016 sono state svolte consultazioni con: Province e Città Metropolitane, Organizzazioni agricole, Associazioni ambientaliste, Associazioni venatorie e Associazioni agricolo-economiche.
La terza Commissione consiliare nella seduta del 24 febbraio 2016, acquisito il parere della prima commissione, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, ha approvato a maggioranza la proposta di legge, con modifiche al testo, che viene ora sottoposta all'esame dell'Assemblea consiliare.Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fdl-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà), Liga Veneta - Lega Nord (Finco, Finozzi, Possamai), Forza Italia (Giorgetti), Indipendenza Noi Veneto (Guadagnini), Veneto Civico (Dalla Libera). Hanno votato contro i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Zottis con delega Azzalin) e Alessandra Moretti Presidente (Guarda). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Alessandra Moretti Presidente (Ferrari) e Movimento 5 Stelle (Scarabel con delega Baldin).
Della relazione è incaricato il Consigliere Sergio Antonio Berlato e, in qualità di correlatore, la consigliera Cristina Guarda.APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO".Art. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l'articolo 20 ter è inserito il seguente:
"Art. 20 quater - Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.
1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa.
2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:
- base metri quadrati 12;
- altezza metri 3 dal piano di calpestio;
b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:
- base metri quadrati 12;
- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.".Art. 2 - Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.INDICEArt. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". 3
Art. 2 - Norma finanziaria. 3