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modifiche apportate alla L.R.
26/93, inserite nella L.R. di Semplificazione n. 252.



*Articolo 3*

*(Modifiche alla l.r. 26/1993)*

**

*1. *Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le
seguenti modifiche:

a)al comma 5 dell’articolo 7, le parole: “/storno,/”, “/passero,/” e
“/passera mattugia,/” sono soppresse;

b)alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 12, le parole: “/ed
appenninica/” sono soppresse;

c)il comma 9 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:**

/ “9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia ai
sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 35, è
consentito al titolare ed alle persone dallo stesso autorizzate,
entro un raggio di 100 metri dal capanno, il recupero in attitudine
di caccia della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da
riporto o con l’uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di
arma scarica e riposta nell’apposita custodia.”;/

d)al comma 3 dell’articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: /“Gli anelli identificativi che legittimano il possesso e
l’utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalle province e le
loro caratteristiche sono definite con apposita deliberazione della
Giunta regionale.”;/

e)il comma 5 dell’articolo 26 è sostituto dal seguente:

/ “5. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano
identificabili mediante anello inamovibile numerato e rilasciato ai
sensi dei commi 1, 1 bis e 3 ed apposto sul tarso di ogni esemplare.”; /

f)la lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 26 è sostituita dalla
seguente:

/ “b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo
riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di
cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a),
ai fini del prelievo venatorio;”/;

g)dopo la lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 26 è aggiunta la
seguente:

/ “b bis ) le quantità di richiami di allevamento distinti per
specie utilizzati ai fini del prelievo venatorio.”/;//

h)il comma 5 ter dell’articolo 26 è abrogato;

i)al comma 5 quater dell’articolo 26, le parole: “/La violazione
delle disposizioni del presente/ /articolo/” sono sostituite dalle
seguenti: “/Il mancato inserimento in banca dati dei dati di cui al/
/comma 5 bis”/ ;

j)alla rubrica dell’articolo 27, le parole: “/e zona appenninica/”
sono soppresse;

k)il comma 3 dell’articolo 27 è abrogato;

l)al comma 4 dell’articolo 27, le parole: “/e della zona
appenninica/” sono soppresse;

m)al comma 8 dell’articolo 27, le parole: “, /e nella zona
appenninica/” sono soppresse;

n)al comma 11 dell’articolo 27, le parole: “/e appenninica/” sono
soppresse e le parole: “/alle predette/ /zone/” sono sostituite
dalle seguenti: “/alla predetta zona/”;

o)il comma 12 dell’articolo 27 è abrogato;

p)al comma 7 dell’art. 28, il periodo:

/ “Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di un
altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della
regione, oltre a quello di residenza anagrafica.”, è/sostituito dal
seguente:

/ “Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di
altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della
regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione
da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata
ai residenti della provincia.”;/

q)la lettera d) del comma 1 dell’articolo 30 è sostituita dalla
seguente:

“/d)/ /il revisore dei conti./”;

r)le lettere b) c) d) ed e) del comma 4 dell’articolo 30 sono
sostituite dalle seguenti:

/“b) un rappresentante del comune con maggior superficie
agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso e da essi designati;/

/c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative, di cui uno indicato dalle
associazioni cinofile nominato dall’ Ente Nazionale per la Cinofilia
Italiana;/

/d) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul
territorio dell’ambito e designati dai rispettivi organi provinciali;/

/e) due rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione
ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.”;/

s)al comma 5 dell’articolo 30 le parole “/e sono indicati nella
misura di tre/ /dall’associazione più rappresentativa nell’ambito
territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al
medesimo principio.” /sono soppresse;

t)al comma 9 dell’articolo 30 le parole: “/direttamente
dall’assemblea dei soci tra i componenti del/ /comitato di
gestione/” sono sostituite dalle seguenti: “/dai componenti del
comitato di gestione tra i suoi membri”;/

u)il comma 10 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:

/ “10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il
revisore dei conti scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili. Il revisore dei conti resta in carica per lo
stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere
riconfermato/.”;

v)al comma 11 dell’articolo 30, le parole: “/del collegio dei
revisori dei conti/” sono sostituite dalle seguenti: “/del revisore
dei conti/”;

w)al comma 7 dell’articolo 40, le parole: “/e zona appenninica/”
sono soppresse;

x)al comma 12 dell’articolo 44, le parole: “/e della zona
appenninica/” sono soppresse.

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