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il regolamento regione toscana 33r del 2011 art 77 recita comma 1 che la distanza tra app temporanei è di 80 metri, il c omma 3 indica che il temporaneo deve essere a 100 metri da fissi minuta selvaggina e colombacci e 200 metri da trampolieri, il comma 4 dice che la distanza deve essere di 200 metri per gli appostamenti con richiami vivi, ognuno la interpreta a modo suo, la distanza di 200 metri è intesa tra appostamenti temporanei con richiami vivi o solo da temporaneo con richiami vivi a fisso minuta selvaggina e colombacci cioè il comma 4 si riferisce3 al comma 1 od al comma 3??? gradirei una vs interpretazione? grazie