Veneto: Proposte calendario venatorio 2015/2016

Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati

Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati

Bur n. 53 del 29 maggio 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 806 del 14 maggio 2015
Stagione venatoria 2015/2016. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (art. 18 L. 157/1992, art. 16 L.R. 50/1993, art. 11-quatordecies, comma 5, L. 248/2005).

Note per la trasparenza
Vengono approvate le annuali disposizioni per l'attivazione, da parte delle Province, per la stagione 2015-2016, della caccia di selezione agli ungulati in applicazione delle pertinenti norme nazionali così come modificate con L. 248/2005, art. 11-quatordecies, comma 5.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005 n. 248 (legge finanziaria 2006) stabilisce al comma 5 che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.".

A partire dal 2006 la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del calendario venatorio (stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, rispettivamente con DGR n. 1864/2006 e n. 1759/2007), ovvero in anticipazione delle pertinenti disposizioni (a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 in poi, da ultimo con DGR n. 817 del 27.05.2014 relativamente alla stagione venatoria 2014/2015), ha dato attuazione alla previsione normativa di cui sopra stabilendo che le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone la riproposizione anche per la stagione venatoria 2015/2016 delle disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite per la scorsa stagione venatoria, nei termini seguenti comprensivi di specifico richiamo alle disposizioni vigenti concernenti la caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve:

1. per la stagione venatoria 2015/2016 le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

2. per le finalità di cui al punto precedente le Province interessate predispongono, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:

i. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
ii. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;

3. in applicazione dell'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, in materia di utilizzo del tesserino venatorio, si rimanda a quanto disposto dalla DGR n. 614 del 21.04.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

4. le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve sono stabilite dalle Provincie in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'art.21, comma 1 lettera m) dalla legge 157/92 e all'art. 16, comma 4 della L.R.50/93, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

5. le Province interessate trasmettono entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2015/2016 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 157/1992 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 12, comma 12 e 18, comma 2;

VISTI l'art. 14, comma 4, e 16, comma 4 della legge regionale 50/1993;

VISTO l'art. 11-quatordecies, comma 5, della Legge 248/2005 (Legge finanziaria 2006);

RICHIAMATE le Delibere della Giunta regionale n. 1864 del 13.06.2006, n. 1759 del 12.06.2007, n. 1004 del 06.06.2008, n. 1150 del 28.04.2009, n. 1088 del 23.03.2010, n. 380 del 29.03.2011, n. 559 del 03.04.2012, n. 524 del 16.04.2013 e n. 817 del 27.05.2014;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 614 del 21.04.2015 avente ad oggetto: "Approvazione del modello di tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L.R. n.50/1993)";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

delibera

1. di disporre che, per la stagione venatoria 2015/2016, le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicaprarupicapra), Capriolo (Capreoluscapreolus), Cervo (Cervuselaphus) e Muflone (Ovismusimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 c. 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

2. di disporre che, per le finalità di cui al punto 1., le Province interessate predispongano, sentito il parere dell'I.S.P.R.A. adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:

i. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
ii. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;

3. di dare atto che, in applicazione dell'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, in materia di utilizzo del tesserino venatorio, si rimanda a quanto disposto dalla DGR n. 614 del 21.04.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di disporre che le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve siano stabilite dalle Provincie in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'art.21, comma 1 lettera m) dalla legge 157/92 e all'art. 16, comma 4 della L.R.50/93, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

5. di disporre che le Province interessate trasmettano entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2015/2016 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



fonte:bur.regione.veneto.it
 
e il nostro veneto quando ci farà vedere il calendario venatorio? dopo le elezioni - IMMAGINO-.
 

Alberto 69

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Da Rovigo le proposte di modifica

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Il consigliere provinciale delegato ha avanzato le proposte “condivise dalla maggioranza del mondo venatorio polesano” inviandole all'assessore regionale Stival. Preapertura il 6 settembre, nuove regole anche per i cani.

ROVIGO – A pochi giorni di distanza dall’attribuzione della delega alla caccia, Ivano Gibin spara subito una modifica al calendario venatorio, con la preapertura generale alla prima domenica di settembre, il 6, “a titolo sperimentale, con esclusione delle zone Zps”: portare a 8 capi il carniere stagionale per la lepre per i cacciatori della nostra provincia, chiusura alle 13 della giornata venatoria e impiego della muta di segugi per quei cacciatori in possesso di brevetto di conduttori. Queste alcune delle proposte di modifica al calendario venatorio regionale a firma del neo consigliere delegato alla Caccia di Palazzo Celio Ivano Gibin e inviate all’assessore regionale Daniele Stival.

“Proposte – scrive Gibin nel testo trasmesso pure al dirigente regionale Caccia e Pesca – condivise dalla maggioranza del mondo venatorio polesano” che ha pure “confermato l’impianto della scorsa programmazione”. Al passaggio del prelievo sperimentale di 8 capi, a fronte di quello regionale pari a 5, sarebbe interessato circa il 6 per cento dei cacciatori dei due ambiti medio ed alto polesani che di fatto pratica solo questo tipo di caccia. Il piano prevede la consegna a tutti i soci degli Atc delle schede di cattura in base alle quali sarà poi possibile determinare i capi abbattuti, il sesso, l’età ed i diversi periodi della stagione. La data di chiusura della caccia alla lepre viene poi fissato a novembre, ma la variazione di orario, con la chiusura alle 13 non ha trovato d’accordo Enalcaccia ed Atc Ro2.

“Particolare attenzione – chiede Gibin – circa l’accesso del cane nei frutteti che dovrebbe essere consentito per lo scovo e recupero, bypassando l’annoso problema interpretativo della legge 157”.
Sull’utilizzo della muta vi è poi la proposta di un regolamento in 10 articoli, dalla composizione all’utilizzo. Circa una decina i cacciatori ultraspecializzati nell’addestramento e allenamento chiamati a selezionare e rafforzare le capacità dei cani.

Unanimità delle associazioni e Atc “nel riproporre” per la Zps, zona protezione speciale, del Delta del Po il mercoledì e sabato, ritenendo che “le due giornate debbano coincidere per tutto il territorio lagunare vallivo senza alcuna diversificazione fra territorio dell’Atc e istituti privati”, un’altra delle proposte inviate in Regione.



fonte:rovigoindiretta.it
 

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Certo Mirko che ci vuole fiducia ma nel candidato giusto nel posto di Ass.re alla caccia. Agli amici veneti spetta tale compito votare un cacciatore che non sia sottomesso al volere di alcuni dirigenti di AV, ma che conosca la caccia e sappia decidere.
 
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