da quanto leggo allora il piccione come lo storno sono cacciabili in deroga in tutte le provincie in preapertura? Io ho letto il calendario di Siena nel quale specifica che sia lo storno che il piccione possono essere cacciati ma solo in alcuni comuni. E' cambiato qualcosa?
 
Lo storno e il piccione sono cacciabili nei comuni e nelle provincie dove viene effettuata la preapertura e se sono elencati tra quelli della delibera del calendario venatorio.
 
In Val di Chiana una desolazione: poche culture (soprattutto poco girasole in confronto allo scorso anno) e pure indietro nella maturazione. Tortore? Bah, si saranno nascoste. Qualche colombo, ma niente di eccezionale. In compenso storni in abbondanza (ma non è certo una novità).
 
Solo il 1° o ci fanno andare anche la domenica 6 ?

Qui nel pisano, qualche tortorella sembra essere riapparsa,come sempre a macchia di leopardo (pochissime zone dove ce ne sono e tantissime dove non c'e una mazza)

Vediamo se resistono fino al 1° o se si fanno furbe e scappano per tempo
 
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[h=2]Caccia: preapertura il 1 settembre. Provincia per provincia le specie autorizzate[/h]25 agosto 2014 | 13:09
Scritto da Laura Pugliesi

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FIRENZE – Sarà il 1 settembre la giornata di "preapertura" della caccia in Toscana. Lo stabilisce una delibera della giunta regionale approvata questa mattina. Ecco a quali specie, provincia per provincia, sarà consentita l'attività venatoria "da appostamento", con orario dalle 6 alle ore 19 (ora legale):

Arezzo: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia.

Firenze: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia.

Grosseto: tortora (Streptophelia turtur), gazza, ghiandaia e cornacchia grigia.

Livorno: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia solo sul territorio a caccia programmata dell'ATC LI 9, ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente: alzavola, germano reale e marzaiola.

Lucca: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola, germano reale e marzaiola.

Massa-Carrara: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia.

Pisa: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola e germano reale.

Pistoia: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola, germano reale e marzaiola.

Prato: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia

Siena: tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio provinciale con l'esclusione delle aree boscate, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua.

Per quanto riguarda storno (sturnus vulgaris) e piccione (columba livia varietà domestica) il prelievo in deroga da appostamento sarà consentito nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS, le zone di protezione speciale.




a voti unanimi
DELIBERA
1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le
motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno
(Sturnus vulgaris) e piccione (Columbia Livia varietà domestica) nel rispetto della direttiva
2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni
agricole locali, nei soli territori dei Comuni indicati rispettivamente al punto 4 e 5, nei giornidi apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso
tra il 21 settembre 2014 e il 14 dicembre 2014;
2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato
con le seguenti modalità:
a. solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonchè in
prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;
b. solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi
dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire che il prelievo in deroga del piccione (Columbia Livia varietà domestica) deve
essere effettuato con le seguenti modalità:
a. solo negli appezzamenti in cui sono presenti le coltivazioni di cereali, proteaginose e
oleproteaginose, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, in
presenza di coltura in atto e in presenza di sistemi dissuasivi incruenti a protezione
delle colture;
b. in prossimità dei centri aziendali di stoccaggio e dei centri di conferimento delle
produzioni agricole, per un raggio di 200 metri, fatto salvo il rispetto delle distanze
dai luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente (i magazzini di stoccaggio delle
granaglie devono garantire l’occlusione degli accessi alle finestre con rete di maglia
adeguata nonché porte basculanti anche in materiale plastico eventualmente
provviste di sensori per l’attivazione automatica al transito dei mezzi);
4. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente nei
seguenti territori comunali:
- Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo,
Empoli, Figline Valdarno, Fucecchio, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano
sull’Arno, San Casciano Val di Pesa, Vicchio e Vinci in provincia di Firenze;
- Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Mulazzo e Pontremoli in provincia di Massa Carrara;
- Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia e Porcari in
provincia di Lucca;
- Calci, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Lari, Pisa, Pomarance, Pontedera,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e Volterra in provincia di Pisa;
- Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e
Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole,
Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano in provincia di Pistoia;
- Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Prato in provincia di Prato;
- Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino,
Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti,
Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Siena e
Sinalunga in provincia di Siena;
- Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Piombino,
Rosignano Marittimo, San Vincenzo e Suvereto in provincia di Livorno;
5. di autorizzare il prelievo in deroga del piccione (Columbia Livia varietà domestica)
esclusivamente nei seguenti territori comunali:
- Altopascio, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta e Porcari in provincia di Lucca;
- Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte
Buccianese, Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia;- Castellina in Chianti, Cianciano Terme, Chiusi, Colle di Val D’Elsa e Montepulciano in
provincia di Siena.
6. di stabilire in 60.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente
prelevabili in Toscana nel 2014 in attuazione del presente provvedimento, così ripartito fra
le Province interessate:7.500 capi a Firenze, 5.700 capi a Livorno, 3.700 capi a Lucca, 3.700
capi a Massa Carrara, 6.200 capi a Pisa, 16.500 capi a Pistoia, 850 capi a Prato e 15.850 capi
a Siena;
7. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e
disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo:
- che i cacciatori provvedano a comunicare alla Provincia di residenza il numero dei capi di
storno abbattuti in deroga entro il termine ultimo del 10 novembre 2014,
- che le Province trasmettano le risultanze del suddetto monitoraggio alla competente struttura
della Giunta regionale entro 17 novembre 2014;
8. di stabilire che il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) e
piccione (Columbia Livia varietà domestica) nei giorni di apertura anticipata della caccia
potrà avvenire solo nelle province dove si effettua l’apertura anticipata della caccia e
limitatamente ai territori comunali indicati rispettivamente ai punti 4 e 5, fermo restando il
divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS;
9. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) e del piccione
(Columbia Livia varietà domestica) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un
massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per
l'intero periodo (prima giornata utile di caccia – 14 dicembre 2014) con l’uso di fucile con
canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore
contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
10. di non consentire l’uso di richiami della specie di riferimento;
11. di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) e dei piccioni (Columbia Livia varietà
domestica) prelevati;
12. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero
nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale che
dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza al termine della stagione venatoria;
13. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente
provvedimento, con dati disaggregati per ciascuna Provincia interessata, nei termini previsti
dalla normativa vigente;
14. di individuare il CIRSeMAF quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste
dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
15. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata
alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
 
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