Quindi le anticipazioni che avevo scritto qualche tempo fa erano corrette. La preapertura il 7 e l'apertura il 21. In sicilia non potremo andare prima del 21, e quei pazzi che rischieranno andando l'1 andranno nel penale in quanto la caccia in calabria non è aperta l'1.
Per l'amico che qualche tempo fa chiedeva se fosse possibile portare il cane da riporto, quest'anno hanno specificato che non è possibile portare prima del 21 né cani da ferma né cani da riporto.
L'unica nota positiva è che fino al 31 gennaio ci lasciano andare a tordi ed anatre.
- - - Aggiornato - - -
Inserisco il calendario completo in quanto in quello postato dall'amico standa mancano alcune cose
REGIONE CALABRIA
CALENDARIO VENATORIO 2014/2015
Il territorio della Regione Calabria é sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con
limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA
q APERTURA della caccia alle specie consentite:
DOMENICA 7 E 14 SETTEMBRE da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
ß domenica 7 e 14 settembre Tortora e Colombaccio esclusivamente da appostamento;
q CHIUSURA generale della caccia: 31 gennaio 2015.
Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale
per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica, con l’esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della
Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.
La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di
mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi
• Tortora: domenica 21 settembre e dal 1 al 12 OTTOBRE da appostamento,
• Allodola, Merlo: dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014;
• Fagiano: dal 1 ottobre al 30 novembre;
• Quaglia: dal 21 settembre al 09 novembre 2014;
• Cesena: dal 5 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015;
• Tordo bottaccio e Tordo sassello: dal 5 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015;
Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello a partire dal 1 gennaio 2015 sono cacciabili solo da
• Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza: dal 21 al 29 settembre 2014 esclusivamente da
appostamento, dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 in forma vagante e/o appostamento,
dal 21 al 31 gennaio 2015 esclusivamente da appostamento;
• Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone,
Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d’acqua,
Porciglione: dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015;
• Combattente: dal 21 settembre al 12 ottobre 2014;
• Colombaccio: dal 01 ottobre al 31 dicembre 2014 in forma vagante e/o appostamento, dal
1 gennaio al 28 gennaio 2015 esclusivamente da appostamento;
• Beccaccia: dal 15 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015;
• Lepre comune: dal 21 settembre al 8 dicembre 2014 (con l’ausilio del cane da seguita);
• Cinghiale: dal 28 settembre al 28 dicembre 2014 (con l’ausilio del cane da seguita);
• Volpe: dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 (con l’ausilio del cane da seguita);
Dal 1 gennaio al 31 gennaio 2015, la caccia alla Volpe è consentita alle sole squadre autorizzate dalle
Amministrazioni Provinciali dotate di apposito regolamento e per come in questo disposto.
Nel territorio regionale è sospesa la caccia alla Starna, alla Coturnice ed alla Moretta.
E’ consentito l’abbattimento di soggetti di Starna e Coturnice di esclusiva provenienza di
allevamento durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile purché le stesse prevedano un rilascio
delle specie oggetto di gara nell’area interessata pari al 20% delle previsioni di abbattimento. Le
Amministrazioni Provinciali che autorizzano la manifestazione accerteranno l’avvenuta immissione.
Non sono autorizzabili manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di selvatico
Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia (azione prioritaria), la Regione
Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente
Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare
eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia, quali:
a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell’arco di 24 ore,
tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l’induzione della
concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni
b) verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più e, così definita,
c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza anche di una sola delle condizioni
su enunciate su porzioni minime di territorio e l’estensione del provvedimento riguarderà i territori
entro il terzo giorno;
L’annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla
fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l’area di
E’ consentita la caccia agli Anatidi, con l’ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite
appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi,
ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.
ORARIO DI CACCIA
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili
Per le specie Beccaccia la caccia è consentita dalle ore 7,00 alle ore 16,00 nei giorni e nei rispettivi
La caccia di selezione al Cinghiale è consentita dalle ore 7,00 fino al tramonto.
La caccia al Cinghiale è consentita dalle ore 7,00 fino al tramonto nei giorni e nei rispettivi periodi
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l’orario consentito,
per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi
da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l’arma sia debitamente scarica ed in custodia.
LIMITI DI CARNIERE
Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo
di 5 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per
giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 20 Volpi, 20 Cornacchie
grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.
Cinghiale: 12 capi giornalieri per squadra.
Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di:
5 Tortore per un massimo di 20 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi
stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2015 e il 19 gennaio
2015, con un massimo di 20 capi stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali;
10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi ; 5 Trampolieri, 5
Rallidi, 2 Combattenti, 5 Pavoncelle con un massimo di 25 capi stagionali.
MODALITA’ DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE
La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì,
sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti Provinciali, le aree
interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.
Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito
l’uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste
dal presente calendario venatorio. L’utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all’inizio
di ogni stagione venatoria, alla Provincia ed all’ATC di competenza da parte del responsabile della
squadra di caccia al cinghiale.
La caccia di selezione è disposta dalle Amministrazioni Provinciali previa adozione di appositi piani.
ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone
Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C.
destinato all’attività venatoria. L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma, da cerca e da
seguita è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dal 16 agosto al 20 settembre
2014, fatta eccezione per le giornate del 7 e 14 settembre.
E’ sempre consentito l’addestramento e l’allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC,
ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province.
L’uso dei cani da ferma e da riporto è consentito dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.
L'uso dei cani cerca e riporto è consentito dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.
L’uso dei cani da seguita é consentito:
- dal 21 settembre al 08 dicembre 2014 per la caccia alla Lepre comune;
- dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 per la caccia alla Volpe;
- dal 28 settembre al 28 dicembre 2014 per la caccia al Cinghiale;
- dal 1 gennaio al 31 gennaio 2015 per la caccia alla Volpe in squadre autorizzate.
USO DEI CANI DA CACCIA
ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO
L’addestramento e l’allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia,
nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare
l’addestramento e l’allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.
Per la sola attività di volo non s’impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani
durante l’addestramento ed il divieto d’abbattimento di qualsiasi animale.
UCCELLAGIONE
È vietata qualsiasi forma d’uccellagione.
ESERCIZIO VENATORIO NELLE ZONE di PROTEZIONE SPECIALE
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/
147/CE (Direttiva “Uccelli”) si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto
Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento
fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica) alla settimana,
nonché con l’eccezione della caccia al cinghiale;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli
c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n.
79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle
rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche
alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”),
e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti
appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da
zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
f) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e,
della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1 (piano di gestione);
g) divieto di esercizio dell’attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l’eccezione della
caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza
di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie
Per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del
Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila
Grande (IBA n. 148), area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA
n. 150), ai sensi della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, si applica la disciplina di cui al DPR 357/97.
Nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000) è
particolarmente consigliato l’utilizzo di munizioni atossiche in adesione all’accordo
internazionale AEWA al quale l’Italia ha formalmente aderito con la Legge n. 66/2006; si
suggerisce altresì, l’impiego di munizioni atossiche anche per la caccia agli Ungulati.
DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA
Il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il
pagamento della tassa annuale di concessione regionale mediante modulo MAV, elaborato dal
sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito http://
www.agroservizi.regione.calabria.it.
Ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, inoltre, i cacciatori residenti in Calabria devono il
pagamento di una quota d’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non
superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n.
101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell’avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province
o dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al
momento del rilascio del tesserino venatorio.
I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell’ambito territoriale di caccia nel
quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima
dell’inizio della stagione venatoria, all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al
Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza.
I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie stanziali,
compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa
autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell’A.T.C.
interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria.
Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i
cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato
al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non
superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n.
101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).
I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su
apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell’A.T.C.
di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del
controllo del tesserino venatorio regionale.
I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l’attività venatoria rivolta alla sola selvaggina
migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell’arco della stagione venatoria in
qualsiasi ambito e senza l’autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96)
o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la
richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.
Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli
non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo
approvato dalla Regione Calabria.
DIVIETI
• È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se
pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
• È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
• È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno
due terzi, è coperto di neve;
• È vietato cacciare il Cinghiale con l’uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e
• È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.
SANZIONI
Ai trasgressori delle norme che regolamentano l’attività venatoria saranno applicate le sanzioni
previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.
VIGILANZA
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica delle
Amministrazioni Provinciali, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri
aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull’osservanza delle presenti disposizioni.
L’Assessore Il Presidente f.f.
dott. Michele TREMATERRA dott.ssa Antonella Stasi