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Giovedì 09/01/2014
“Federcaccia Brescia diffida la Polizia provinciale ad emettere ulteriori ordini di servizio alle guardie zoofile dell’Anpana”. Si conclude in questi termini fermi e non altrimenti interpretabili la raccomandata inviata oggi dal Presidente Provinciale Federcaccia Marco Bruni all’Assessore alla polizia Mario Maisetti e al Comandante Carlo Caromani.
Alla base della richiesta una circolare del Ministero degli Interni del 2 novembre 2013 che ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità che le guardie zoofile volontarie possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria in forza del solo decreto prefettizio di nomina, rilasciato ai sensi dell’art.6 della legge 189 del 2004.
Una posizione, questa, che Federcaccia sta sostenendo con forza da mesi e quindi non possiamo che esprimere soddisfazione per la nota del Ministero. Scrive infatti il Dicastero degli Interni: “…l’art.6, 2° comma della legge n.189/2004 non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria che muovono in un campo e con riguardo a specie di animali del tutto diversi” (da quelli di affezione).
Quindi nessun dubbio! Quello che lascia perplessi però è che esisteva già una nota del Ministero inviata alla Prefettura di Torino che sosteneva tra l’altro che: “le guardie zoofile nominate dal Prefetto non possono esercitare la vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto autorizzatorio rilasciato dall’amministrazione provinciale”, confermando l’insufficienza – a quel fine (la vigilanza venatoria) – della nomina prefettizia e la necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall’organo provinciale.
In sostanza quindi le guardie zoofile volontarie se vogliono fare vigilanza venatoria devono sostenere l’esame come previsto dalle Legge Regionale e poi ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, così come fanno del resto tutte le altre guardie volontarie. Non riusciamo dunque a comprendere perché l’Ente preposto, cioè l’Assessorato alla Polizia provinciale, non abbia applicato le circolari ministeriali nonostante Federcaccia Brescia abbia inviato più di un documento a supporto delle proprie tesi.
Per questi motivi abbiamo deciso di inviare una formale diffida e la richiesta di annullamento di tutti i verbali elevati da questi volontari, evidentemente privi del titolo autorizzativo. Valuteremo inoltre ulteriori azioni legali in merito per riportare certezza sull’argomento e chiarire una volta per tutte che chi chiede il rispetto delle regole ai cacciatori deve lui per primo rispettarle!
fonte:federcaccia.org
“Federcaccia Brescia diffida la Polizia provinciale ad emettere ulteriori ordini di servizio alle guardie zoofile dell’Anpana”. Si conclude in questi termini fermi e non altrimenti interpretabili la raccomandata inviata oggi dal Presidente Provinciale Federcaccia Marco Bruni all’Assessore alla polizia Mario Maisetti e al Comandante Carlo Caromani.
Alla base della richiesta una circolare del Ministero degli Interni del 2 novembre 2013 che ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità che le guardie zoofile volontarie possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria in forza del solo decreto prefettizio di nomina, rilasciato ai sensi dell’art.6 della legge 189 del 2004.
Una posizione, questa, che Federcaccia sta sostenendo con forza da mesi e quindi non possiamo che esprimere soddisfazione per la nota del Ministero. Scrive infatti il Dicastero degli Interni: “…l’art.6, 2° comma della legge n.189/2004 non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all’esercizio di compiti di vigilanza venatoria che muovono in un campo e con riguardo a specie di animali del tutto diversi” (da quelli di affezione).
Quindi nessun dubbio! Quello che lascia perplessi però è che esisteva già una nota del Ministero inviata alla Prefettura di Torino che sosteneva tra l’altro che: “le guardie zoofile nominate dal Prefetto non possono esercitare la vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto autorizzatorio rilasciato dall’amministrazione provinciale”, confermando l’insufficienza – a quel fine (la vigilanza venatoria) – della nomina prefettizia e la necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall’organo provinciale.
In sostanza quindi le guardie zoofile volontarie se vogliono fare vigilanza venatoria devono sostenere l’esame come previsto dalle Legge Regionale e poi ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, così come fanno del resto tutte le altre guardie volontarie. Non riusciamo dunque a comprendere perché l’Ente preposto, cioè l’Assessorato alla Polizia provinciale, non abbia applicato le circolari ministeriali nonostante Federcaccia Brescia abbia inviato più di un documento a supporto delle proprie tesi.
Per questi motivi abbiamo deciso di inviare una formale diffida e la richiesta di annullamento di tutti i verbali elevati da questi volontari, evidentemente privi del titolo autorizzativo. Valuteremo inoltre ulteriori azioni legali in merito per riportare certezza sull’argomento e chiarire una volta per tutte che chi chiede il rispetto delle regole ai cacciatori deve lui per primo rispettarle!
fonte:federcaccia.org