Venerdì 27/12/2013
D E C R E T O N° 28250 /DecA/ 44 del 18.12.2013
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
Vista la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009";
Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;
Visto il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 19 del 04/07/2013 relativo al calendario venatorio 2013/2014; ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Visto il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 29 del 19/09/2013 relativo a modifiche e integrazioni del calendario venatorio 2013/2014;
Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 9/01 del 12/11/2013;
Considerato che il Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 12/11/2013, ha deliberato a maggioranza le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni al calendario venatorio adottato in precedenza:
a) conferma del divieto di utilizzo di munizionamento contenente Piombo limitatamente alle zone umide;
b) eliminazione del divieto, per i minori di anni 16, di partecipare in qualità di battitori alle battute di caccia al cinghiale;
c) integrazione del 1° gennaio 2014 quale giornata di caccia a tutte le specie consentite;
d) proseguo dell’attività venatoria per il mese di gennaio 2014 (tutti i giovedì, domeniche e festivi infrasettimanali):
sino al 19 gennaio: alle specie beccaccia, cesena e moriglione;
sino al 30 gennaio: alle specie germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, beccaccino, gallinella d’acqua, pavoncella, frullino, porciglione, folaga, tordo bottaccio, tordo sassello, cornacchia grigia, ghiandaia e colombaccio;
e) previsione dell’attività venatoria nei giorni 2, 6 e 9 del mese di febbraio 2014 alle specie: cornacchia grigia, ghiandaia e colombaccio (esclusivamente alla posta e senza l’uso del cane);
Vista la nota n. 25480 del 15/11/2013 con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente chiede all’ISPRA il parere in merito alle modifiche e integrazioni al calendario venatorio 2013/2014 deliberate il 12/11/2013 dal Comitato Regionale Faunistico;
Vista la nota n. 46674 del 20/11/2013 con la quale l’ISPRA trasmette il proprio parere;
Visti i Report conclusivi 2011/2012 e 2012/2013 relativi allo studio sull’avifauna migratoria di interesse venatorio in Sardegna effettuati dalla Soc. Anthus srl per conto della Regione Sardegna;
Vista la nota della Federazione Italiana della Caccia (elaborata dal Dott. Sorrenti in data 20/10/2013) acquisita al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con il n. 24021 del 28/10/2013;
Vista la nota della Federazione Italiana della Caccia consegnata a mano dall’Avv. Sciarra in occasione del Comitato Regionale Faunistico dell’ 11/12/2013 contenente le motivazioni della FIdC a sostegno della proposta di chiusura della caccia al 30 gennaio al tordo bottaccio.
Considerato che il Comitato Regionale Faunistico nella seduta dell’11/12/2013, nell’esaminare il parere dell’ISPRA, ha messo in evidenza quanto segue:
- nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto la legge 157/92). Questa disposizione ha una enorme importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in vista della migrazione.
- nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione.
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”;
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”.
- la recente dichiarazione Janez Potočnik che a nome della Commissione Europea in risposta ad una interrogazione presentata, ha detto che “la Commissione si è informata e ha esaminato i fatti segnalati dall'onorevole deputato relativamente alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva «Uccelli selvatici»). Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla
disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos);
- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l’eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts;
Tutto ciò considerato il Comitato Regionale Faunistico a maggioranza, nella seduta dell’11/12/2013, ha deliberato il proseguo dell’attività venatoria alle seguenti specie come di seguito riportato:
- Moriglione. Considerato che gli studi commissionati dalla Regione Sardegna hanno messo in evidenza elementi di criticità per questa specie, al fine di perseguirne una maggior tutela, il Comitato ha confermato l’anticipazione della chiusura della caccia al moriglione al 19 gennaio.
- Germano reale. L’ISPRA ritiene che “la popolazione del germano reale sia tendenzialmente in incremento con un buono stato di conservazione e un’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, tale da permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie”. Il Comitato ha ritenuto condivisibile le conclusioni dell’Onorevole Janez Potočnik e il parere ISPRA in merito all’opportunità di uniformare la data di chiusura della caccia al Germano reale con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.
- Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga. Si rappresenta che al rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall’ISPRA), non corrisponde alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali. Pur tuttavia il Comitato, al fine di aumentare ulteriormente il livello di protezione, ha introdotto, per alcune specie, dei limiti giornalieri e stagionali di carniere.