Sardegna: Modifiche e integrazioni al Calendario venatorio 2013/2014.

Finalmente un calendario fatto con le mani e non con i piedi e soprattutto con il giusto aiuto dei ragazzi di FACE


Mauro....quanto fatto in Sardegna...come del resto in altre Regioni italiane ( anche nel Lazio fino allo scorso anno )..è la chiara e lampante dimostrazione che un calendario dignitoso o meno è solo ed esclusivamente VOLONTA' POLITICA.
I dati che hanno permesso alla Regione Sardegna di superare i paletti dell'ISPRA o come li chiami tu "il giusto aiuto dei ragazzi di FACE" sono in possesso di tutti gli assessorati caccia di tutte le Regioni....con delle minime differenze in base ai dati regionali che si discostano davvero di poco da Nord a Sud...
E' ora che tutti si mettano in testa che oggi non cacciare LEGITTIMAMENTE i tordi e le anatre fino a fine Gennaio....così come avere 3-4-5 gg a Febbraio x corvidi e colombi dipende ESCLUSIVAMENTE dalla politica regionale...
 
Si rappresenta inoltre che il livello di protezione degli anatidi in Sardegna viene garantito anche dal fatto che tutte le zone Ramsar e gran parte delle zone umide sarde ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica nelle quali l’attività venatoria è vietata.
Per le specie Alzavola, Codone e Folaga il documento Key Concepts prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, il Comitato ritiene di discostarsi dal parere dell’ISPRA e di utilizzare la sovrapposizione delle decadi. Per tutte le altre specie (Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione), l’inizio della migrazione prenuziale è individuata dal documento Key Concepts dopo il mese di gennaio.
Per i succitati motivi, il Comitato ha ritenuto, in difformità al parere dell’ISPRA, di unificare le date di chiusura della caccia agli anatidi al 30 gennaio 2014 (Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga) .
- Beccaccia. Considerato che la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede la chiusura della caccia, per questa specie, al 31 gennaio e che il documento Key Concepts prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di gennaio, il Comitato a maggioranza ha ritenuto di applicare la sovrapposizione delle decadi stabilendone la chiusura al 19 gennaio. A tale proposito si evidenzia che la caccia alla beccaccia viene effettuata da un ridotto numero di cacciatori che in linea generale prediligono la caccia al cinghiale con il sistema della battuta. Si rimarca infine che il clima temperato della Sardegna la esclude a pieno titolo dai paventati problemi di “gelate” (presenti invece nel resto d’Italia) che arrecano gravi danni alla specie .
- Cesena. Considerato che la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede la chiusura della caccia, per questa specie, al 31 gennaio e che il documento Key Concepts prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di gennaio, il Comitato a maggioranza ha ritenuto di applicare la sovrapposizione delle decadi stabilendone la chiusura al 19 gennaio anche in virtù del fatto che si tratta di una specie “non SPEC”.
- Tordo bottaccio. Considerato che:
il documento Key concepts prevede per l’Italia l’inizio della migrazione prenuziale per questa specie alla seconda decade di gennaio contrariamente alla Francia (regione della Corsica) dove viene fissata l’inizio della migrazione nella seconda decade di febbraio.
gli studi francesi, pur se effettuati con metodiche scientifiche diverse da quelle utilizzate comunemente in Italia, hanno ottenuto analoghi risultati a quelli registrati in Sardegna con lo studio commissionato dalla RAS.
l’Unione Europea oltre ad aver accettato il Key Concepts francese ha ritenuto idoneo, per la Corsica, un calendario venatorio per questa specie che prevede la caccia fino al 20 febbraio.
il Tordo bottaccio utilizza la medesima rotta migratoria Africa, Sardegna, Corsica, Liguria.
esistono numerosi contingenti svernanti che effettuano movimenti circolari tra le succitate regioni (determinati dalla condizioni meteo-climatiche e trofiche). Questo concetto viene peraltro evidenziato nel Rapporto ISPRA 123/2010 i Tordi in Italia :” L’analisi delle ricatture di soggetti inanellati durante la migrazione autunnale in un’area delimitata (…) ha permesso di descrivere (….) una seconda direttrice, apparentemente più importante che attraversa la Liguria occidentale e il Piemonte, la Francia mediterranea, la Catalogna, le Baleari e
l’Algeria. Da qui i tordi ritornano in Liguria e in Francia passando per la Sardegna e la Corsica; effettuano pertanto una tipica migrazione ad anello (loop migration) . In pratica i soggetti che seguono questa direttrice tendono a muoversi nell’areale di svernamento, effettuando già i primi spostamenti verso nord nel pieno dell’inverno. E’ possibile che questa strategia si sia evoluta per favorire un migliore sfruttamento delle risorse alimentari durante la stagione fredda. I tordi, infatti, spostandosi continuamente hanno a disposizione sempre nuove bacche e semi con cui alimentarsi. Considerando la distribuzione temporale delle ricatture in alcune regioni per le quali si dispone di più dati, si evince il differente utilizzo del territorio italiano da parte del Tordo bottaccio nel corso dell’anno. (….) Sardegna e Liguria sono importanti anche come aree di svernamento e di passaggio pre-nuziale. La Sardegna acquista importanza soprattutto nella seconda parte dell’inverno, quando viene raggiunta dai soggetti provenienti dal Nord Africa e in movimento verso nord.”
la componente svernante è difficilmente distinguibile da quella migratoria.
lo studio commissionato dalla RAS evidenzia modesti movimenti nelle prime due decadi di gennaio e non ci sono elementi certi per distinguere le componenti svernanti da quelle migratorie che aumentano corposamente nell’ultima pentade di gennaio e nel mese di febbraio.
la pressione venatoria in Sardegna è ridotta di 1/3 rispetto al resto d’Italia (2 giornate di caccia fisse settimanali contro le 3 giornate a scelta nel resto d’Italia).
il rischio di disturbo per l’avifauna in Sardegna è ridotto in quanto nell’Isola sono previste 5 giornate fisse di riposo settimanale contro le due giornate (martedì e venerdì) nel resto d’Italia.
in Sardegna la densità venatoria è bassa in quanto è consentita l’attività venatoria ai soli residenti o ai sardi emigrati.
L’Assessore rappresenta inoltre che tante altre Regioni italiane hanno previsto per queste specie la chiusura al 31 gennaio. Tale data è da ritenersi sufficientemente sostenibile per la Sardegna come risulta dalla pubblicazione scientifica Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., (1999) “The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte” dove, dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all’estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio;
Per tali motivi il Comitato, in difformità al parere dell’ISPRA, ha deliberato a maggioranza la chiusura della caccia al Tordo bottaccio al 30 gennaio. Analogamente anche per il Tordo sassello il Comitato, in difformità al parere dell’ISPRA, ha deliberato a maggioranza la chiusura della caccia al 30 gennaio sfruttando la sovrapposizione delle decadi.
Ritenuto di dover confermare, relativamente alle specie cornacchia grigia, ghiandaia e colombaccio la caccia alla posta senza l’uso del cane nei giorni 2, 6 e 9 febbraio 2014 come di seguito riportato:” gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerato che alcuni periodi coincidono con l’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).E’ vietata la caccia nell’unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 “Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta” e ITB013044 “Capo Caccia”, in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012”.
Tutto ciò considerato
D E C R E T A
Art. 1) - Le premesse sono parte integrante del presente Decreto. Fatte salve le disposizioni contenute nei DADA nn. 19 del 04/07/2013 e 29 del 19/09/2013 vengono apportate ulteriori modifiche e integrazioni al Calendario Venatorio 2013/2014;
Art. 2) - L’allegato 1 del DADA n. 29 del 19/09/2013 è così integrato e modificato: ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
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Allegato 1: Specie cacciabili e periodi di attività venatoria Giornate di caccia
MeseGennaio (tutti i giovedì, domeniche e festivi infrasettimanali)Febbraio (*)
DecadiII°III°
BeccacciaDal 1°Al 19
CesenaDal 1°Al 19
MoriglioneDal 1°Al 19
Germano realeDal 1°Al 30
AlzavolaDal 1°Al 30
CodoneDal 1°Al 30
FischioneDal 1°Al 30
MestoloneDal 1°Al 30
BeccaccinoDal 1°Al 30
Gallinella d'acquaDal 1°Al 30
PavoncellaDal 1°Al 30
FrullinoDal 1°Al 30
PorciglioneDal 1°Al 30
FolagaDal 1°Al 30
Tordo bottaccioDal 1°Al 30
Tordo sasselloDal 1°Al 30
Cornacchia grigiaDal 1°Al 302, 6 e 9
GhiandaiaDal 1°Al 302, 6 e 9
ColombaccioDal 1°Al 302, 6 e 9 (***)
Volpe (**)Dal 1°Al 30
Cinghiale (**)1, 5 ,612,1926, 30





fonte:fonte:arsvenandisardegna.it
 

Alberto 69

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Venerdì 27/12/2013

D E C R E T O N° 28250 /DecA/ 44 del 18.12.2013

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
Vista la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009";
Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;
Visto il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 19 del 04/07/2013 relativo al calendario venatorio 2013/2014; ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Visto il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 29 del 19/09/2013 relativo a modifiche e integrazioni del calendario venatorio 2013/2014;
Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 9/01 del 12/11/2013;
Considerato che il Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 12/11/2013, ha deliberato a maggioranza le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni al calendario venatorio adottato in precedenza:
a) conferma del divieto di utilizzo di munizionamento contenente Piombo limitatamente alle zone umide;
b) eliminazione del divieto, per i minori di anni 16, di partecipare in qualità di battitori alle battute di caccia al cinghiale;
c) integrazione del 1° gennaio 2014 quale giornata di caccia a tutte le specie consentite;
d) proseguo dell’attività venatoria per il mese di gennaio 2014 (tutti i giovedì, domeniche e festivi infrasettimanali):
sino al 19 gennaio: alle specie beccaccia, cesena e moriglione;
sino al 30 gennaio: alle specie germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, beccaccino, gallinella d’acqua, pavoncella, frullino, porciglione, folaga, tordo bottaccio, tordo sassello, cornacchia grigia, ghiandaia e colombaccio;
e) previsione dell’attività venatoria nei giorni 2, 6 e 9 del mese di febbraio 2014 alle specie: cornacchia grigia, ghiandaia e colombaccio (esclusivamente alla posta e senza l’uso del cane);
Vista la nota n. 25480 del 15/11/2013 con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente chiede all’ISPRA il parere in merito alle modifiche e integrazioni al calendario venatorio 2013/2014 deliberate il 12/11/2013 dal Comitato Regionale Faunistico;
Vista la nota n. 46674 del 20/11/2013 con la quale l’ISPRA trasmette il proprio parere;
Visti i Report conclusivi 2011/2012 e 2012/2013 relativi allo studio sull’avifauna migratoria di interesse venatorio in Sardegna effettuati dalla Soc. Anthus srl per conto della Regione Sardegna;
Vista la nota della Federazione Italiana della Caccia (elaborata dal Dott. Sorrenti in data 20/10/2013) acquisita al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con il n. 24021 del 28/10/2013;
Vista la nota della Federazione Italiana della Caccia consegnata a mano dall’Avv. Sciarra in occasione del Comitato Regionale Faunistico dell’ 11/12/2013 contenente le motivazioni della FIdC a sostegno della proposta di chiusura della caccia al 30 gennaio al tordo bottaccio.
Considerato che il Comitato Regionale Faunistico nella seduta dell’11/12/2013, nell’esaminare il parere dell’ISPRA, ha messo in evidenza quanto segue:
- nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto la legge 157/92). Questa disposizione ha una enorme importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in vista della migrazione.
- nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione.
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”;
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”.
- la recente dichiarazione Janez Potočnik che a nome della Commissione Europea in risposta ad una interrogazione presentata, ha detto che “la Commissione si è informata e ha esaminato i fatti segnalati dall'onorevole deputato relativamente alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva «Uccelli selvatici»). Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla
disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos);
- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l’eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts;
Tutto ciò considerato il Comitato Regionale Faunistico a maggioranza, nella seduta dell’11/12/2013, ha deliberato il proseguo dell’attività venatoria alle seguenti specie come di seguito riportato:
- Moriglione. Considerato che gli studi commissionati dalla Regione Sardegna hanno messo in evidenza elementi di criticità per questa specie, al fine di perseguirne una maggior tutela, il Comitato ha confermato l’anticipazione della chiusura della caccia al moriglione al 19 gennaio.
- Germano reale. L’ISPRA ritiene che “la popolazione del germano reale sia tendenzialmente in incremento con un buono stato di conservazione e un’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, tale da permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie”. Il Comitato ha ritenuto condivisibile le conclusioni dell’Onorevole Janez Potočnik e il parere ISPRA in merito all’opportunità di uniformare la data di chiusura della caccia al Germano reale con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.
- Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga. Si rappresenta che al rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall’ISPRA), non corrisponde alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali. Pur tuttavia il Comitato, al fine di aumentare ulteriormente il livello di protezione, ha introdotto, per alcune specie, dei limiti giornalieri e stagionali di carniere.

 
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