Il decreto semplificazioni riguarda anche noi

Nastri rispolvera il ddl di Osvaldo Napoli

Nastri rispolvera il ddl di Osvaldo Napoli

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In questi giorni si discutono gli emendamenti alla conversione in legge del decreto semplificazioni, tra cui ve ne sono alcuni che ci riguardano, specialmente quello che vorrebbe assegnare non solo ai Tsn, ma anche ai campi di tiro privato la possibilità di rilasciare il certificato di idoneità al maneggio armi. Solo poche settimane prima, però, è stato presentato un ddl di contenuto apparentemente analogo, ma ben più inquietante, a firma del deputato Gaetano Nastri (Fratelli d'Italia). In sostanza il ddl Nastri vorrebbe riprendere in toto il ddl che fu proposto l'anno scorso da Osvaldo Napoli. Il ddl vorrebbe che per il rilascio del certificato di idoneità, siano necessarie "almeno quattro prove d'idoneità nel corso di un anno". In sostanza, quindi, bisognerebbe attendere un anno (e oltre, dati i tempi tecnici) per ottenere una licenza in materia di armi! Alla faccia delle semplificazioni, senza contare i soggetti che richiedono il porto di pistola per difesa personale per concrete, evidenti esigenze di sicurezza. A questo punto, molto meglio fare il tifo per l'emendamento al decreto semplificazioni che, almeno, ha il pregio di voler cancellare il monopolio dei Tsn senza per questo voler aggiungere invenzioni schizofreniche e moralisteggianti, inapplicabili nella pratica e ingiustamente penalizzanti! Per leggere la proposta Nastri, clicca sull'allegato.

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Alberto 69

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Martedi 17/12/2013

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Nelle “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo” (cosiddetto decreto semplificazioni 2013), in discussione in Parlamento, sono stati inseriti alcuni emendamenti che ci riguardano da vicino.
Il primo (20.0.1, di iniziativa dei senatori Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza) si occupa dell’importazione temporanea delle armi comuni da sparo, aggiungendo all’articolo 15 della legge 110/75 il seguente: “L'importazione temporanea di armi da sparo, limitatamente alle armi fabbricate anteriormente al 1950 e alle loro repliche ad avancarica, è ammessa anche per gli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali riconosciute ai quali, in occasione di rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche o commemorative, in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della presente legge, ne sono consentiti l'esibizione, il porto e l'uso con cartucce a salve, previo rilascio all'associazione interessata di apposita autorizzazione da parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Sono parimenti consentiti, in tali casi, l'importazione temporanea, l'esibizione e il porto di sciabole”.

In sostanza, il provvedimento dovrebbe semplificare le cose per i partecipanti alle manifestazioni di reenactment e rievocazione storica.
Il secondo, decisamente più significativo (35.0.3 dei senatori Bonfrisco, Olivero, Malan, Alberti Casellati) si occupa di “Liberalizzazione dei corsi obbligatori di tiro a segno e della certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi”:
1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''.
2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773'';
b) al secondo comma, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''.
3. Le modalità per il rilascio del certificato di idoneità di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono definite con il regolamento di cui all'articolo 57, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''».

Se dovesse essere approvato, sarebbe una vera rivoluzione, rappresentando la fine del monopolio dell’Uits sulla gestione dei Certificati di idoneità al maneggio delle armi.

fonte:armietiro.it
 
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