Nuovo calendario venatorio piemonte (caccia riaperta)

ricorso respinto con motivazioni che possono far ben sperare anche per i prossimi anni; il TAR ritiene che la Regione abbia sistemato a dovere la questione (PFV ecc.) e quindi speriamo bene.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) - L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) Sezione Piemonte e Pro Natura Torino Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Mia Callegari ed Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Susa, 35;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso ilsuo studio in Torino, piazza Castello, 165;
nei confronti di
Comprensorio Alpino Ca To1 Valli Pellice - Chisone e Germanasca,
Azienda Faunistico Venatoria Borgomasino,
Azienda Agrituristico Venatoria None;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Gruppo Consiliare Insieme per Bresso;
ad opponendum:
Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte - Arci Caccia Regionale Piemonte - Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;
per l'annullamento
della D.G.R. n. 28-5825 pubblicata in data 30 maggio 2013, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014, le relative istruzioni operative e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa la D.G.R. n. 27-5824 pubblicata in data 6 giugno 2013 recante modifiche alla D.G.R.n. 94-3804 e s.m.i. concernente le linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina e alla D.G.R. n. 90-3600 s.m.i.concernente i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei C.A. e negli A.T.C., e la delibera prot. n. 13843DB1111 in data 16 luglio 2013 recante approvazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici e del periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo, negli A.T.C. e nei C.A. per la stagione venatoria 2013/2014;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 3 ottobre 2013, per l'annullamento,
- della D.G.R. n. 1-6373, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la DGR n. 28-5825 del 21 maggio 2013 e approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative;
- della D.G.R. n. 2-6374, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la D.G. n. 62-6114 del 12 luglio 2013 e la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 s.m.i. e approvato i piani di prelievo selettivo degli ungulati negli ATC e nei CA, nonché il periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo;
- della D.G.R. n. 3-6375, in data 19 settembre 2013, con cui la giunta ha annullato la DGR n. 27-5824 del 21 maggio 2013 e la DGR 90-3600 del 19 marzo 2013, concernenti rispettivamente le linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC e approvato modifiche alla relativa disciplina;
- della D.G.R. n. 17-6392, in data 23 settembre 2013 con cui la Giunta ha approvato i piani di prelievo della tipica Fauna alpina;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa per quanto occorre la D.G.R. n. 21-6368 in data 17 settembre 2013, con la quale l’Amministrazione regionale ha approvato la Proposta di Piano Faunistico venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di monitoraggio e la Sintesi non tecnica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e l’intervento del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, di Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte - Arci Caccia Regionale Piemonte e Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte e l’intervento del Gruppo Consiliare Insieme per Bresso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia, la L.A.C. Sezione Piemonte e la Pro Natura Torino O.N.L.U.S. hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, anche in via provvisoria, a) la D.G.R. n. 28-5825 pubblicata il 30.05.2013, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte aveva approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative, b) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi, ivi comprese la DGR n. 27-5824 pubblicata il 6.06.2013 e la delibera prot. n. 13843DB1111 del 16.07.2013.
A sostegno della loro domanda gli enti ricorrenti hanno dedotto 1) radicale invalidità in toto della D.G.R. 28-5825 e di tutti i provvedimenti connessi, violazione di legge, eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 10 l.n. 157/1992, mancanza di un piano faunistico venatorio regionale; 3) violazione dell’art. 15 commi 7 e 10 l.n. 157/1992, mancata identificazione dei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado e mancata identificazione dei terreni in attualità di coltivazione; 4) invalidità degli atti impugnati nella parte in cui è omessa qualsiasi valutazione preventiva dell’impatto che le pratiche connesse all’esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, eccesso di potere; 5) invalidità e/o nullità e/o annullabilità della DGR n. 28-5825 per violazione di legge, violazione dell’art. 18 c. 1 bis lett. a) e lett. b) l.n. 157/92, sussistenza dei presupposti per la disapplicazione del provvedimento; 6) difetto di motivazione e carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990, eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto sia della sospensiva, che del ricorso, in quanto infondati.
Con decreto n. 349/2013 del 10.08.2013 il Presidente della II Sezione ha rigettato l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.
Con ordinanza n. 410/2013 del 13.09.2013 il Collegio ha accolto la sospensiva.
Il 3.10.2013 le ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, riproponendo anche la relativa domanda cautelare (rigettata, rispettivamente, dal Presidente della II Sezione e dal Collegio con decreto n. 436/2013 e con ordinanza n. 481/2013).
Sono intervenuti ad opponendum ENALCACCIA - Delegazione Regionale del Piemonte, ARCI CACCIA Regionale del Piemonte ed ITALCACCIA - Consiglio Regionale del Piemonte ed il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CN 4, eccependo l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
È intervenuto, invece, ad adiuvandum il Gruppo Consiliare “Insieme per Bresso”.
All’udienza pubblica del 27.11.2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
In base all’avvenuto annullamento in autotutela da parte della Giunta Regionale della DGR n. 28-5825, della DGR n. 27-5824 e della DGR n. 62-6114 (indicata nel ricorso come prot. n. 13843DB1111) rispettivamente con le DGR n. 1-6373, n. 3-6375 e n. 2-6374, tutte del 19.09.2013, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con i motivi aggiunti le ricorrenti, preso atto dell’adeguamento nel nuovo calendario venatorio ai rilievi dell’ ISPRA sulle date di apertura e chiusura della caccia per le diverse specie, hanno riproposto contro i nuovi atti adottati dalla Giunta le censure relative alla mancanza di un Piano Faunistico- venatorio Regionale e della Valutazione d’incidenza.
Alla luce della documentazione in atti le suddette doglianze, come già osservato dal Tribunale nella seconda ordinanza cautelare (n. 481/2013, di rigetto della sospensiva), non sono fondate e non possono essere accolte.
Le criticità che avevano condotto il Collegio a sospendere la DGR n. 28-5825, individuate nei concomitanti elementi dell’assenza di un Piano Faunistico-venatorio Regionale, del contrasto, non adeguatamente motivato, di alcune determinazioni assunte dalla Regione con i rilievi dell’ISPRA e nella mancanza della Valutazione di incidenza, risultano, infatti, essere state sanate dalla Regione.
La Giunta Regionale ha, in verità, dimostrato, nelle delibere assunte nel settembre 2013, a seguito dell’adozione da parte del Tribunale della prima ordinanza cautelare, da un lato di aver recepito in pieno le indicazioni dell’ISPRA, ottenendo da tale Istituto “parere favorevole all’adozione del calendario venatorio previsto” - con un giudizio che appare riguardare, secondo le competenze proprie dell’Istituto, il documento nel suo complesso e non solo l’aspetto delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria - dall’altro, di aver approvato la Proposta del Piano Faunistico Regionale (alcune delle cui prescrizioni sono già state recepite nel calendario) e di aver, soprattutto, adottato il nuovo calendario sulla base di dati aggiornati sulla fauna selvatica regionale raccolti dall’Osservatorio faunistico regionale e di una valutazione di incidenza svolta sito per sito in modo tale da eliminare “in radice ogni pericolo di danno che possa derivare dall’esercizio venatorio nelle zone protette”.
Tale complessa attività di monitoraggio, congiuntamente al controllo dell’ISPRA ed alla richiesta di osservazioni alle Province (per aggiornare gli elementi tratti dai piani faunistico venatori provinciali, alcuni dei quali piuttosto risalenti e, almeno formalmente, scaduti) vale a costituire il “contesto programmatorio necessario e sufficiente a legittimare l’attività venatoria così sanando l’eventuale mancanza di una rete differenziata di piani e programmi per la gestione faunistico venatoria ed ambientale sul territorio”(cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 21.06.2013 n. 606).
Alla luce di tali argomentazioni i motivi aggiunti devono, come detto, essere rigettati.
Per la natura della controversia e per la sua evoluzione, caratterizzata da un primo riconoscimento della fondatezza delle originarie doglianze delle associazioni ricorrenti e dal successivo esercizio da parte dell’Amministrazione del suo potere di autotutela per adeguarsi alle prescrizioni dettate in sede cautelare, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
- dichiara il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
Ognuno a le proprie convinzioni ( io sinceramente non ne ho) anche politiche. Faccio come mi è consentito fare, tanto non posso far niente, e quando provi in qualche maniera a farti sentire nessuno (pochi) dei nostri ti segue
 
27/08/2013 presentazione ricorso alla terza sezione del TAR della Campania;
28/08/2013 pronunciamento del giudice che sospende la caccia ( pre apertura ) e fissa il dibattimento x il 26/09/2013.

Se la giustizia fosse sempre così in tutta italia, non ci sarebbe bisogno di riforme.- e poi dicono che non vi sono giudici politicizzati......... ma per favoreeeeeeee
 
(ANSA) - TORINO, 24 SET - L'assessore all'Agricoltura Claudio Sacchetto ha richiamato oggi in aula la nuova legge regionale sulla Caccia che porta la sua firma. Obiettivo, velocizzare l'iter del provvedimento per dotare il Piemonte di una nuova normativa, piu' favorevole ai cacciatori, gia' nella stagione venatoria che sta per aprirsi. In Consiglio regionale si e' quindi aperta la discussione, con alcuni esponenti anticaccia intervenuti contro la scelta dell'assessore, ritenuta "antidemocratica".

Ecco la news di cui parlavo..

Ozannagh per risponderti, credo che due giorni non siano sufficienti per notificare il ricorso alla Regione, ovvero darle i termini di legge per designare un avvocato, produrre una memoria difensiva e costituirsi/presenziare in giudizio....
In Campania avranno ricorso su atti emessi in precedenza....

In parole semplici,una normativa per fare cosa?per tutelare da attacchi e ricorsi al tar o cosa?
Saluti.
 
Ah, comunque.. Per i pessimisti.. Tra il deposito del ricorso e la decisione di urgenza del TAR non passerà meno di un mese e un mese e mezzo se non due.. Quindi, per ora, godiamoci serenamente l'apertura e il passo di tordi e delle prime allodole.. Poi avremo tempo di fasciarci la testa..
Quindi..
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI PER DOMENICA!!


Fede....non ho riletto il nuovo decreto con cui è stato emanato il calendario - bis....dopo quello che è successo nella discussione su quello del Lazio mi sono "rotto in bocca" e francamente non ho più voglia di leggere,valutare,confrontare...come ho fatto in questi mesi x quasi tutti i calendari italiani.....
Una cosa però la so...il tempo max x presentare un ricorso alla Giustizia amministrativa è 60 gg.....ma si può fare in molto meno tempo....e il TAR può AGIRE IMMEDIATAMENTE per scopi " cautelari" come accaduto in Campania...
Ovviamente non ve lo auguro...anzi vista che la vs apertura è vicina....un IBAL a tutti voi!!!!!!!!
 
Proposta di legge di cosa? Non è che ti riferisci al nuovo PFVR (e in tal caso non vi tutelerebbe nulla fino all'approvazione definitiva che avviene seguendo un iter Ben preciso come tempistica)?
 
Vero. Ma io mi limitavo all'argomento caccia. Sui temi che tratti non mi pronuncio. Solo perché non trovo nulla di nuovo da dire rispetto a quello che si dice da anni e non solo per il piemonte e non solo per uno schieramento politico.

Beh oddio forse perché hanno aggiunto 2 specie cacciabili dovremmo gridare al miracolo?
Io mi ritrovo con un mese in meno di caccia (stanziale che apre il 29 settembre e chiude il 16 dicembre), con 50 e rotti € di aumento...

Inoltre abbiamo perso gennaio per la migratoria!
 
(ANSA) - TORINO, 24 SET - L'assessore all'Agricoltura Claudio Sacchetto ha richiamato oggi in aula la nuova legge regionale sulla Caccia che porta la sua firma. Obiettivo, velocizzare l'iter del provvedimento per dotare il Piemonte di una nuova normativa, piu' favorevole ai cacciatori, gia' nella stagione venatoria che sta per aprirsi. In Consiglio regionale si e' quindi aperta la discussione, con alcuni esponenti anticaccia intervenuti contro la scelta dell'assessore, ritenuta "antidemocratica".

Ecco la news di cui parlavo..

Ozannagh per risponderti, credo che due giorni non siano sufficienti per notificare il ricorso alla Regione, ovvero darle i termini di legge per designare un avvocato, produrre una memoria difensiva e costituirsi/presenziare in giudizio....
In Campania avranno ricorso su atti emessi in precedenza....


Non hai capito...in Campania il giudice di turno 2 giorni dopo la presentazione del ricorso da parte delle solite sigle ha sospeso in " via cautelare" la stagione venatoria ( in quel caso la pre apertura )...il dibattimento credo ci sia il 26 di questo mese...
Ed è una prassi già usate anche da altra parte in questi ultimi 2-3 anni...
 
caccia aperta almeno fino al 27 novembre


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) - L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) Sez. Piemonte e Pro Natura Torino Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mia Callegari ed Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Susa, 35;

contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, piazza Castello, 165;
nei confronti di
Comprensorio Alpino Ca To1 Valli Pellice - Chisone e Germanasca,
Azienda Faunistico Venatoria Borgomasino,
Azienda Agrituristico Venatoria None;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Gruppo Consiliare Insieme per Bresso;
ad opponendum:
Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte - Arci Caccia Regionale Piemonte - Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Con i motivi aggiunti depositati in data 3 ottobre 2013
- della D.G.R. n. 1-6373, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la DGR n. 28-5825 del 21 maggio 2013 e approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative;
- della D.G.R. n. 2-6374, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la D.G. n. 62-6114 del 12 luglio 2013 e la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 s.m.i. e approvato i piano di prelievo selettivo degli ungulati negli ATC e nei CA, nonché il periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo;
- della D.G.R. n. 3-6375, in data 19 settembre 2013, con cui la giunta ha annullato la DGR n. 27-5824 del 21 maggio 2013 e la DGR 90-3600 del 19 marzo 2013, concernenti rispettivamente le linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC e approvato modifiche alla relativa disciplina;
- della D.G.R. n. 17-6392, in data 23 settembre 2013 con cui la Giunta ha approvato i piani di prelievo della tipica Fauna alpina;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa per quanto occorre la D.G.R. n. 21-6368 in data 17 settembre 2013, con la quale l’Amministrazione regionale ha approvato la Proposta di Piano Faunistico venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di monitoraggio e la Sintesi non tecnica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti non sia, almeno ad un primo sommario esame, assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris in considerazione della avvenuta predisposizione da parte della Regione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, del recepimento nel nuovo calendario venatorio di alcune delle criticità riscontrate, del parere favorevole dell’ISPRA e dell’utilizzo da parte dell’Amministrazione, per le sue determinazioni in materia, di banche dati aggiornate;
ritenuta l’assenza - vista l’imminenza dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso – anche del requisito del periculum in mora;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
- rigetta l’istanza cautelare;
- conferma per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27.11.2013;
- compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
Beh oddio forse perché hanno aggiunto 2 specie cacciabili dovremmo gridare al miracolo?
Io mi ritrovo con un mese in meno di caccia (stanziale che apre il 29 settembre e chiude il 16 dicembre), con 50 e rotti € di aumento...

Inoltre abbiamo perso gennaio per la migratoria!

E da chi dipenderebbe secondo te l'aver perso gennaio e partire il 1 ottobre l'anno scorso e il 29 settembre quest'anno?
 
ho guardato sul sito del Tar Piemonte e il ricorso non è fissato all'udienza di domani; è normale perchè hanno chiesto il provvedimento presidenziale di sospensione che non prevede la preventiva fissazione dell'udienza; cioè il presidente della sezione o del tar decide sulla sospensione (lascia aperta la caccia o la chiude) e poi fissa l'udienza;
se non concede la sospensiva subito (viene data con molta parsimonia, è stata negata anche al ricorso di agosto deciso a settembre) per qualche settimana respiriamo, forse anche di più. se no... addio

Mi hanno detto il 9, quindi giovedì... domani andiamo visto che potrebbe essere l'ultimo giorno della stagione...
 
Comunque, ragazzi.. Mi fido di voi.. Se senza questa giunta le cose, come in fin dei conti affermate, andranno molto meglio per la caccia.. Tanto meglio. Non vedo l'ora che cambi.. e spero che abbiate ragione. E chiudo.
 
E da chi dipenderebbe secondo te l'aver perso gennaio e partire il 1 ottobre l'anno scorso e il 29 settembre quest'anno?

Forse da chi avrebbe potuto fare quello che ci ripetiamo da almeno qualche mese?
Tutto è iniziato abrogando la legge regionale per evitare il referendum, come dire, cadere dalla padella nella brace...

- - - Aggiornato - - -

Comunque, ragazzi.. Mi fido di voi.. Se senza questa giunta le cose, come in fin dei conti affermate, andranno molto meglio per la caccia.. Tanto meglio. Non vedo l'ora che cambi.. e spero che abbiate ragione. E chiudo.

Per quanto mi riguarda non mi interessa avere ragione, visto che tutti stiamo nella stessa barca, credo però che un così basso livello di gestione venatoria non la si vedeva da parecchio tempo!
 

Fede84TO

Utente Registrato
Messaggi
1,072
Punteggio reazioni
0
Punti
36
La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l’art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Visto l’art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
Vista la D.G.R. n. ……. del ……. .09.2013
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2013/2014
L’esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:
1) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA
1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti
alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) nelle giornate del 21 e 22 settembre, su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.,
delle A.F.V. e delle A.A.T.V, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente
anticipo della chiusura:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
b) - dal 29 settembre al 1° dicembre:
lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
c) - dal 29 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di
gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
d) - dal 29 settembre al 15 dicembre:
fagiano;
e) - dal 29 settembre al 30 ottobre:
quaglia, tortora;
f) - dal 29 settembre al 20 gennaio:
germano reale, gallinella d’acqua, alzavola, folaga, fischione;
g) - dal 2 ottobre al 29 dicembre:
beccaccia, beccaccino, allodola;
h) - dal 2 ottobre al 26 gennaio:
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
i) – dal 2 ottobre al 9 gennaio:
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
l) - dal 29 settembre al 26 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di
gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
m) - dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di
gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;
n) - in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa, e nel rispetto dei periodi di prelievo stabiliti
dall’ISPRA, di seguito riportati:
capriolo, cervo, muflone, camoscio, daino, cinghiale;

ALLA FACCA DI CHI CI VUOLE MALE!!!!
 
Speriamo la prossima giunta vada meglio e faccia contenti tutti. Compresi Ispra e Tar che dobbiamo ringraziare per aver avuto due mesi in meno di caccia, visto che lalegge regionale non avrebbe fissato anche il calendario venatorio..
Quando poi torna la Bresso, stapperemo tutti bottiglie di champagne....
 
Hai detto bene, il tempo per impugnare il provvedimento e' entrò i 60 giorni dalla sua promulgazione.
Una cosa diversa e' il tempo della decisione del TAR, che non agisce appena si impugna.
Materialmente, l'avvocato del Lav e di "Bresso" un bel giorno andrà in cancelleria del TAR a depositare l'impugnazione.
Il cancelliere, poi, darà la pratica al giudice..
Questo guarderà il calendario delle udienze e fisserà la data della udienza di esame della richiesta cautelare.
Tra il deposito del ricorso e la famosa udienza, passerà il termine che ho prima indicato.
Sempreche'.... Sempreche' il giudice che fissa l'udienza rispetti il calendario delle udienze già fissate, e la domanda di urgenza presentata dopo altre domande di urgenza vada dopo... Ma vogliamo mica dubitare.. No? :)
Apro una parentesi.. Ti sei mai chiesto come mai le pronunce di sospensione arrivino giusto poco prima delle aperture? Non perché vengano depositate la settimana o le settimane prima a cascata, ma perché le impugnaZioni vengono depositate in quei giorni ad hoc rispetto ai 60 giorni per impugnare i calendari, di modo che l'udienza venga presumibilmente fissata nei giorni più ridosso possibile dell'apertura della caccia.. (Spero che la prima parte sia più chiara della seconda...... Perdonate, ho sonno ;-) )

- - - Aggiornato - - -

Ah.. Mi sbilanciò su una cosa..
Secondo me domani il Piemonte avrà grandi novita..
Non dico nulla perché ancora non ci credo, ma ho letto alcuni atti del consiglio regionale che mi fanno trepidare..
Invito a restare sintonizzati sulle news di domani.. Forse, forse forse ci saranno grandi novità.. Incrocio le dita ;-)

- - - Aggiornato - - -

E ovviamente ozannagh, CREPI IL LUPO e IBAL anche a te ;-)
 
Non so che dire, il mio timore è lo stesso vostro, ma il precedente dell'anno scorso è comunque favorevole.
Sono decisamente più interessato alla sentenza di ottobre.
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto