Eps Campania: chiarimenti per la caccia alla migratoria

Alberto 69

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11/09/2013

“CHIARIMENTI PER LA CACCIA ALLA MIGRATORIA”

LA GIUNTA ADOTTI UN PROVVEDIMENTO D’URGENZA PER REGOLAMENTARNE L’ATTIVITA’ IN VISTA DELL’APERTURA DELLA STAGIONE VENATORIA FISSATA PER IL 15 SETTEMBRE p.v.


Abbiamo sollecitato gli uffici competenti, e la G.R. affinché adottino tutti i provvedimenti necessari, previsti all’art. 36 della L.R. 26/2012, così come modificato dalla L.R. n. 12 pubblicata sul BURC del 9.9.2013, per poter far svolgere, per questa annata venatoria le 50 giornate alla migratoria…..che al momento, non sono esercitabili.

Allo stesso modo, si ravvisano tutti i cacciatori che intendono praticare l’attività venatoria solo ed esclusivamente nel proprio ATC di residenza venatoria, di non effettuare nessuna domanda di compensazione e nessun ulteriore versamento, difatti con il solo versamento all’ATC di residenza venatoria si può esercitare l’attività sia alla stanziale che alla migratoria nel proprio ATC, così come previsto nelle modifiche appena introdotte. Resta inteso che per coloro i quali, invece intendano effettuare la caccia alla migratoria per 50 giornate, negli altri ATC della Regione Campania, previa prenotazione ed autorizzazione degli organi di gestione, il termine per registrare l’ulteriore versamento dovuto, è il 31 agosto di ogni anno pena di esclusione.-
NOTE ALLA NUOVA LEGGE CONTENUTE NELL’ART. 36:
Ai cacciatori iscritti ad un A.T.C. della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all’avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione.
I cacciatori ammessi in un ATC della Campania per l’intera stagione venatoria, versando alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri ATC, a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera.
La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, sentiti gli organi di gestione, determina per ciascun Ambito territoriale di caccia:
a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l’indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all’estensione del territorio agro-silvo-pastorale dell’ATC;
b) il numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria, se possibile in misura proporzionale al territorio utile alla caccia dell’ATC, tale da garantire, con le quote stabilite per tutti gli altri Ambiti, una disponibilità di posti sufficiente per tutti i cacciatori campani;
c) il numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell’ATC senza residenza venatoria; in tale quota sono inclusi anche i cacciatori residenti fuori regione in misura non superiore al 5 per cento del totale di cui alla lettera a);
d) il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l’esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, come previsto al comma precedente, in misura non inferiore al 10 per cento del totale di cui alla lettera a);
e) le regole per l’accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;
f) eventuali criteri di priorità, supplementari a quelli già stabiliti nel presente articolo, per l’ammissione dei cacciatori negli ATC della Campania.
 
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