Milano: Ecco il calendario venatorio provinciale

Alberto 69

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07/08/2013

La Giunta provinciale di Milano con deliberazione immediatamente eseguibile del 30 luglio 2013, atti n.185134/12.4/2010/4, visti in particolare gli articoli 24, 34, 37 e 40 della Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti disposizioni per la corrente stagione venatoria:1. Su tutto il territorio provinciale, dal 15 settembre al 29 settembre 2013 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita esclusivamente per tre giorni fissi settimanali (mercoledì, sabato e domenica), fatta eccezione per la caccia da appostamento fisso e per la caccia in qualunque forma nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, consentite per tre giorni settimanali a scelta.2. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2013 , solo per la caccia da appostamento fisso alla selvaggina migratoria consentita, sono concesse due giornate aggiuntive settimanali di caccia oltre ai tre giorni a scelta previsti, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì nonché il limite massimo stagionale di 55 giornate di caccia fruibili complessivamente sul territorio nazionale.3. L’utilizzo del cane da seguita è vietato su tutto il territorio provinciale dopo l’8 dicembre 2013 , per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, fatta eccezione per la caccia alla volpe (Vulpes vulpes) svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione. Tali squadre devono essere composte da un massimo di venti persone e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgano immissioni della lepre.4. L’allenamento e l’addestramento dei cani su tutto il territorio provinciale sono consentiti da sabato 17 agosto a mercoledì 11 settembre 2013 compresoesclusivamente ai cacciatori ammessi negli ATC e in regola con il versamento della quota associativa per la stagione venatoria 2013/2014, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un’ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l’impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani; di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, a eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati.5. L’allenamento e l’addestramento dei cani sono vietati sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aree a parco naturale dei parchi regionali, nelle riserve naturali, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna, nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC; sono, altresì, vietati nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turisticovenatorie, salvo consenso dei concessionari interessati; è, inoltre, vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.6. Segnatura della selvaggina stanziale sul tesserino venatorio regionale: il capo di selvaggina stanziale abbattuto e depositato (ad esempio in auto), ovvero che il cacciatore non abbia con sé nel proseguimento giornaliero dell’esercizio della caccia, deve essere segnato sul tesserino venatorio regionale cerchiando la (X) marcata sul tesserino stesso al momento dell’abbattimento e del recupero del capo.7. Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall’art. 51 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.8. ORARIOLa caccia è consentita, nel periodo dal 15 settembre 2013 al 31 gennaio 2014, secondo i seguenti orari:Dal 15.09 al 20.09 dalle ore 6.00 alle ore 19.35Dal 21.09 al 30.09 dalle ore 6.15 alle ore 19.15Dal 01.10 al 09.10 dalle ore 6.25 alle ore 18.55Dal 10.10 al 18.10 dalle ore 6.40 alle ore 18.40Dal 19.10 al 26.10 dalle ore 6.50 alle ore 18.25FINE ORA LEGALE - INIZIO ORA SOLAREDal 27.10 al 31.10 dalle ore 6.00 alle ore 17.15Dal 01.11 al 10.11 dalle ore 6.10 alle ore 17.05Dal 11.11 al 20.11 dalle ore 6.20 alle ore 16.50Dal 21.11 al 30.11 dalle ore 6.35 alle ore 16.45Dal 01.12 al 10.12 dalle ore 6.45 alle ore 16.40Dal 11.12 al 20.12 dalle ore 6.55 alle ore 16.40Dal 21.12 al 31.12 dalle ore 7.00 alle ore 16.45Dal 01.01 al 10.01 dalle ore 7.00 alle ore 16.55Dal 11.01 al 20.01 dalle ore 7.00 alle ore 17.05Dal 21.01 al 31.01 dalle ore 6.50 alle ore 17.209. MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE ZSC E ALLE ZPSLe disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e succ. mod. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell’attività venatoria, sul territorio provinciale si applicano alle seguenti ZPS:ZPS Boschi del Ticino COD IT2080301ZPS Bosco di Vanzago COD IT2050006ZPS Valle del Ticino COD IT1150001ZPS Fontanile Nuovo COD IT2050401Essendo le suddette ZPS totalmente ricomprese all’interno di Aree a Parco naturale dei Parchi regionali o di Riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla j), del Decreto Ministeriale n. 184 del 17 Ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.10. ULTERIORI PRESCRIZIONIa) I limiti di carniere giornalieri consentiti per cacciatore sono quelli previsti dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, art. 24, commi 1 e 3;b) i limiti di carniere stagionali per le quattro sotto elencate specie di fauna selvatica stanziale consentiti negli ATC provinciali per ogni cacciatore e per ogni ATC di iscrizione sono definiti in base ai seguenti punteggi:- punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore: punti 20, di cui- lepre comune (Lepus europaeus): 4 punti, per un massimo di 5 capi- fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa): 1 punto ciascuno, per un massimo di 20 capi.Per le specie stanziali coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), minilepre (Sylvilagus floridanus) e volpe (Vulpes vulpes) resta in vigore il solo limite di prelievo giornaliero, pari a due capi complessivamente, ai sensi della L.R. 16 agosto 1993, n. 26, art. 24, comma 1.Si rammenta infine che la chiusura della stagione venatoria alle specie lepre comune, starna e pernice rossa, rimane fissata all’8 dicembre 2013, come per le trascorse stagioni venatorie.c) la caccia è sempre vietata sui terreni con coltivazioni in atto, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, art. 37, comma 8;d) sono vietati l’uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla numerazione 00);e) l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip e iscritti all’anagrafe canina, è consentito da sabato 17 agosto 2013 sino alla fine del mese di febbraio 2014, ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale atti n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.Per tutti i cani da caccia di età superiore a 15 mesi, l’allenamento e l’addestramento sono consentiti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4 e, nel periodo compreso tra il 12 settembre 2013 e il 31 gennaio 2014, esclusivamente nelle zone destinate a tale attività (zone di addestramento cani di tipo A, B e C);f) la stabulazione, il trasporto e l’uso delle specie di uccelli da richiamo possono essere effettuati nella stessa gabbia tutto l’anno, ai sensi della L.R. 18 giugno 2008, n. 17, art. 1, comma 1, lett. a).Si precisa inoltre che il Servizio Faunistico, tramite aggiornamento delle presenti disposizioni provinciali, renderà nota qualunque ulteriore integrazione inerente la stagione venatoria 2013/14 che dovesse essere emanata dalla Regione Lombardia, non appena quest’ultima l’avrà trasmessa alla Provincia di Milano.L’Assessore Luca Agnelli

fonte: la Dea della caccia
 
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