Provincia di Bergamo:annullamento del regolamento sulle sanzioni accessorie

Ma con questa sentenza,si avranno poi effetti anche a livello Nazionale..?....grazie ciao Davide....

Assolutamento no Davide, la sentenza riguarda esclusivamente il regolamento provinciale di Bergamo dove qualche funzionario aveva avuto la "genialata" di inventarsi delle sanzioni accessorie (che oltretutto colpivano più che altro i migratoristi) oltre a quelle già previste dalla normativa vigente.
 

prete

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Il tar di brescia ha annullato il regolamento per l’adozione di provvedimenti disciplinari.
La sanzione del ritiro e della sospensione del tesserino in caso di sequestro di armi, selvaggina e/o mezzi di caccia non potra’ piu’ essere applicata.
Il tar ha stabilito che la provincia non ha nessun potere di regolamentare e introdurre sanzioni accessorie diverse da quelle previste dalla legge statale e dalla legge regionale.

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Ecco anche l'articolo comparso oggi sul locale quotidiano, non si vede molto bene.
 
Ciao Diego ...
come vedi a Bergamo non ci facciamo mancare nulla.
Questa vicenda era evidente che non reggeva, ma nonostante in tanti avessero sollevato dubbi ( tanti non tutti perché qualche associazione aveva appoggiato questa tesi) c'è stato una volta tanto un TAR che ci ha dato ragione. Meno male.
Cmq resto sempre dell'idea che lo spiedo bresciano è sempre il numero uno.
ciao a presto Dario
 
Ragazzi le sentenze di un tribunale amministrativo non fanno precedenti in quanto si riferiscono ad una specifico atto amministrativo...
 
Da Ilcacciatore .com

[h=1]Bergamo: annullato regolamento sulla sospensione dei tesserini[/h]Daniele | 1 agosto 2013 | 3 Comments




Il Tar Brescia annulla il regolamento della provincia di Bergamo sulla sospensione dei tesserini venatori.
Con la sentenza n. 706 del 2013 pubblicata il 31.7.2013 il TAR di Brescia ha annullato il regolamento della Provincia di Bergamo con cui era stata introdotta, nel 2010, la sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio in tutti i casi in cui ad una violazione della legge 157/92 o della Legge Regionale 26/93 (Lombardia) fosse conseguito il sequestro di armi, mezzi di caccia o selvaggina.
Il regolamento, nato per sanzionare le violazioni più gravi (abbattimento di specie protette, caccia con mezzi vietati, abbattimento di selvaggina non ripopolabile in periodi e zone di divieto) ben presto si era tramutato in una mannaia anche per le violazioni riconducibili a semplici errori anche con riferimento a specie cacciabili.
A fronte dunque della comminazione della sospensione di 90 giorni del tesserino venatorio da un anziano cacciatore che, dopo aver correttamente compilato la scheda biometrica per l’abbattimento di una lepre, erroneamente sul tesserino venatorio lombardo (il più complicato a livello nazionale) aveva apposto la crocetta sulla casella corrispondente alla minilepre, è scattato l ricorso.
Il TAR ha così riconosciuto che le Province lombarde non hanno nessun potere di introdurre ulteriori e diverse sanzioni accessorie oltre a quelle già previste dalla legge statale e dalla legge regionale.
In particolare la Provincia, laddove è scritto nella legge regionale che “adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori”, deve ritenersi mera esecutrice e applicatrice delle sanzioni esistenti e non certo autorizzata a sanzionare diversamente i cacciatori.
I cacciatori bergamaschi dunque potrenno non dar peso al richiamo alle sanzioni disciplinari che troveranno scritto sul calendario venatorio.
Per il vero Federcaccia aveva suggerito alla Provincia di cancellare tale passaggio nel calendario: da un punto di vista giuridico, infatti, l’esito del giudizio sembrava essere ben indirizzato e, dunque, era il caso di attendere la sentenza del TAR.
Ora la Provincia è chiamata a dare tempestiva informazione a tutti i cacciatori e, soprattutto, a rilasciare i tesserini a tutti i cacciatori che siano incorsi nella sospensione nella scorsa stagione venatoria.
Avv. Lorenzo Bertacchi
Presidente Provinciale FIDC Bergamo

Sulla base di quanto scritto nell'articolo ed evidenziato in rosso, il discorso sarebbe esteso a tutte le province lombarde, quindi mi auguro anche a Como, dove tali pene accessorie sono in vigore da diversi anni. Comunque a mio avviso, questa sentenza crea un precedente giuridico importante.
 
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