Sentenza Corte Costituzionale L.R. 25/2012 Veneto

la strada da percorrerre non e' quella.Devono esser stabilete misure massime e materiali di costruzione in maniera tale da garantire che le costruzioni sono manufatti di facile amovibilità.E non costruzioni stabili in quanto tali.

Bha Mirco, l'ho letta bene la sentenza e penso che non sarà per nulla facile per la Regione scavalcare la questione sollevata dalla Corte sul discorso dell'autorizzazione paesaggistica. Spero tanto di sbagliarmi....
 
tanto ormai.... conviene oliare bene i fucili e metterli a riposo, per un po' di anni.....
 
. ................Ciò posto, deve ritenersi che l’impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati a cacciare i colombacci, comporti la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all’autorizzazione paesaggistica...............
......................È da aggiungere che la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall’applicazione in concreto della disciplina statale.......

Posto che la Consulta ha ragione dove dice che quelle autorizzazioni sono di competenza dello Stato e posto anche che la legge 157/92 e' dello Stato ma non ne fa alcuna menzione, i Grandi Sapientoni ci dovranno spiegare perché, a prescindere, non viene vietata la caccia in quei luoghi dove necessita di una preventiva valutazione di compatibilità ambientale. Cioè, andremmo a caccia solo nel pollaio.....forse!
 
No no non ci siamo piu', adesso verra' considerato il capanno seconda o terza casa soggetta la pagamento dell'imu e relative tasse....................tutti pazzi.
 
Sicuramente questa sentenza ci creerà parecchi problemi, io personalmente la vedo come botahv, è necessario cercare una soluzione che non equipari gli appostameni fissi a delle costruzioni soggette quindi ai relativi vincoli urbanistici, la soluzione di normare i materiali e le eventuali misure per rendere amovibili gli appostamenti sicuramente vorrà dire perdere qualcosa in fatto di comfort, ma penso che sia l'unica soluzione per aggirare questa sentenza.
Un saluto.

Emiliano Amore

anche io penso che sia la strada da percorrere quella delle misure min e max per gli app. fissi
 
Ciao........mamma mia siamo presi male!!!
Per fortuna qualcuno si muove (speriamo,seguito da molti altri.....)
Allego lettera inviata a Stival dal presidente regionale A.N.L.C Veneto.
Ciao,Paolo.





Preg.mo
Assessore Regionale alla Caccia
Sig. Daniele Stival
Sede
Vicenza, 14/06/2013


Preg.mo Assessore,

ho appreso purtroppo la notizia della Sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale N. 25 sugli Appostamenti ad uso di caccia.

Su questa Legge il mondo venatorio veneto aveva riposto tutte le proprie aspettative, purtroppo, dopo quasi un anno di logorante attesa, il cacciatore ha visto svanire ogni speranza di soluzione a questo grave problema.

Nel frattempo abbiamo dovuto assistere e subire un accanimento da parte della vigilanza venatoria mai visto in precedenza, caratterizzato da una vera e propria ondata repressiva e persecutoria effettuata principalmente dalle Guardie delle Associazioni Ambientaliste e purtroppo anche dal Corpo Forestale dello Stato, nei confronti dei cacciatori, dei loro appostamenti e dei proprietari del fondo dove gli appostamenti stessi sono installati.

Mi creda Assessore, i Cacciatori migratoristi del Veneto si ritrovano ora increduli e confusi a gestire situazioni che definisco, a dir poco, paradossali e che ora Le evidenzierò in ordine di gravità:
- c’è chi ha smantellato “cautelativamente” il proprio appostamento, ed è in attesa di normative certe
per poterlo ricostruire in modo regolare e corretto;
- c’è chi ha fatto coraggiosamente la scelta di resistere e conservare il proprio appostamento (magari costruito cinquant’anni fa dal padre o dal nonno) ed ora si ritrova ad essere titolare di una costruzione priva delle autorizzazioni previste dalla Legge, cioè abusiva!
- molti altri sono già stati denunciati alla Procura della Repubblica ed ora sono in attesa di vedersi comminare pesanti sanzioni penali.

La Libera Caccia del Veneto, fortemente preoccupata di questa grave situazione, invoca l’Assessorato Regionale alla Caccia a predisporre un nuovo provvedimento urgente, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le forze presenti nel quadro politico regionale, favorevoli alla caccia.
Mai come in questo momento il cacciatore si è trovato nella necessità di avere risposte precise, sicure ed urgenti.

La saluto cordialmente, certo della sensibilità con la quale vorrà ricercare tempestivamente una soluzione che riporti finalmente serenità nel mondo venatorio veneto.



Mariano Trevisan
Presidente Regionale ANLC del Veneto
 
x Simogru col ciufulo che ghe dò questa soddisfazion, magari in caroxea ma mai sensa caccia, sò masa vecio par altri hobby.
 
Adesso si sveglia il Sig.Trevisan.Quando si sono fatte le riunioni nel vicentin oper la questione capanni lei sig Trevisan assieme a Bonavigo, ha sempre detto di non preoccuparsi e di laciare i casotti dove erano tanto non succedeva niente. Adesso vada a dirlo a quei cacciatori che hanno avuto la visita della forestale, con l'imposizione di smantellare il capanno entro tre giorni,e ripristinare il sito modificato, prima di incorrere nella denuncia.

Vorrei capire meglio: la Forestale concede tre giorni di tempo per smantellare. Ma se uno smantella, evita la denuncia o viene denunciato lo stesso?
 
Adesso si sveglia il Sig.Trevisan.Quando si sono fatte le riunioni nel vicentin oper la questione capanni lei sig Trevisan assieme a Bonavigo, ha sempre detto di non preoccuparsi e di laciare i casotti dove erano tanto non succedeva niente. Adesso vada a dirlo a quei cacciatori che hanno avuto la visita della forestale, con l'imposizione di smantellare il capanno entro tre giorni,e ripristinare il sito modificato, prima di incorrere nella denuncia.
 
x Aucupio, dipende dove hai l'appostamento,se ricade dentro ad una zona a vincolo paesaggistico,rete 2000, e dalle regolamenti edilizi che ci sono nel comune dove stà l'appostamento. Poi le regole cambiano da regione a regione, quello che ho scritto sopra è successo in provincia di Vicenza, non ho informazioni per le altre regioni e che ordini hanno ricevuto gli agenti della forestale.
 
la strada da percorrerre non e' quella.Devono esser stabilete misure massime e materiali di costruzione in maniera tale da garantire che le costruzioni sono manufatti di facile amovibilità.E non costruzioni stabili in quanto tali.

Sicuramente questa sentenza ci creerà parecchi problemi, io personalmente la vedo come botahv, è necessario cercare una soluzione che non equipari gli appostameni fissi a delle costruzioni soggette quindi ai relativi vincoli urbanistici, la soluzione di normare i materiali e le eventuali misure per rendere amovibili gli appostamenti sicuramente vorrà dire perdere qualcosa in fatto di comfort, ma penso che sia l'unica soluzione per aggirare questa sentenza.
Un saluto.

Emiliano Amore
 

andrea90

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Estratto sentenza 139/2013 Corte costituzionale della Repubblica italiana

Considerato in diritto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni impugnate apportano modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).

In particolare, l’art. 1, comma 3, della legge oggetto di ricorso aggiunge un comma 3-bis all’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, il quale, per quanto qui interessa, sottrae al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio, realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali.

L’art. 2, comma 1, impugnato modifica, invece, l’art. 9, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 50 del 1993 ed esclude la necessità di richiedere sia l’autorizzazione paesaggistica, sia il titolo abilitativo edilizio per gli appostamenti fissi per la caccia, che sono definiti come attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia – Testo A).

Il ricorrente impugna entrambe le disposizioni, con riferimento alla deroga introdotta all’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica, perché violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Il solo art. 2, comma 1, viene censurato anche nella parte in cui esenta gli appostamenti fissi per la caccia dal titolo abilitativo edilizio, perché violerebbe il principio fondamentale espresso, nella materia concorrente del governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo il quale tali manufatti sarebbero soggetti a permesso di costruire.

2.− In via preliminare, la Corte rileva che l’omessa impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di precedenti norme del legislatore veneto, analoghe alle disposizioni oggetto di ricorso, non ha alcun rilievo, dato che l’istituto dell’acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (ex plurimis, sentenze n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).

Ai fini della risoluzione delle odierne questioni, non è dunque pertinente l’osservazione della difesa regionale, secondo cui l’art. 1, comma 3, impugnato estende agli appostamenti per la caccia ai colombacci quanto era già stato stabilito per gli ungulati dall’art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”). Ugualmente privo di pertinenza è il riferimento all’art. 3 della medesima legge regionale, che ha sottratto gli appostamenti per la caccia in territorio lagunare e vallivo, sia al titolo edilizio, sia all’autorizzazione paesaggistica.

3.− Le questioni di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate, nella parte in cui esse derogano all’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica, sono fondate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l’esecuzione di un intervento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 66 del 2012; n. 235 del 2011; n. 232 del 2008). Questo istituto persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2013; n. 66 del 2012; n. 225 del 2009; n. 398 del 2006; n. 407 del 2002).

Ciò posto, deve ritenersi che l’impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati a cacciare i colombacci, comporti la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all’autorizzazione paesaggistica.

È da aggiungere che la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall’applicazione in concreto della disciplina statale. In ogni caso per gli appostamenti in questione è da escludere che, come invece pretenderebbe la difesa regionale, una simile deroga possa venire tratta dall’art. 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), posto che tale disposizione esenta dall’autorizzazione taluni interventi attinenti all’attività agro-silvo-pastorale, e non dunque a quella venatoria.

Va da sé, poi, che le finalità sottese al regime autorizzatorio debbono venire assolte mediante lo strumento tipico previsto dalla legge statale, senza che la Regione possa addurre, in via surrogatoria, modalità procedimentali comunque diverse dall’autorizzazione. Perciò è irrilevante sia che la delibera della Giunta regionale n. 2005 del 2012 abbia approvato criteri di sicurezza e di uso del territorio ai fini della realizzazione degli appostamenti per ungulati e colombacci; sia che tale atto sia stato adottato su parere favorevole della competente amministrazione dello Stato; sia che usi e consuetudini locali permettano, come prospetta la difesa regionale, una favorevole integrazione degli appostamenti fissi nel territorio.

4.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012, anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo usi e consuetudini locali, è fondata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

Questa Corte ha già affermato che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l’indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in seguito, sentenze n. 171 del 2012; n. 309 del 2011).

Gli appostamenti regolati dalla norma impugnata, attraverso il rinvio all’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e all’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, sono “fissi”; essi, in altri termini, comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio, che la stessa realizzazione secondo usi e consuetudini non è in grado di sminuire: basti pensare che dall’art. 1, comma 3, impugnato si deduce la compatibilità con gli usi di strutture in legno o metallo, di un’altezza che può raggiungere «il limite frondoso degli alberi».

È da aggiungere che il carattere stagionale dell’attività venatoria e, conseguentemente, dell’impiego dell’appostamento non vale ad escludere, sulla base della legislazione vigente, il rilievo che quest’ultimo assume sul piano edilizio. L’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, dedotto quale norma interposta dal ricorrente, qualifica come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire in forza dell’art. 10, comma 1, lettera a), del medesimo testo normativo, l’installazione di manufatti leggeri che non siano destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee. Da tale disposizione si è tratto il più generale principio che la natura stagionale dell’uso non implica precarietà del manufatto, quando esso sia volto a garantire bisogni destinati a reiterarsi nel tempo, sia pure non continuativamente.

Ne consegue che l’appostamento fisso per la caccia, che la stessa difesa regionale distingue «da quelli suscettibili di rimozione al termine» della stagione venatoria, è soggetto a permesso di costruire, in base agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ciò premesso, si tratta di decidere se possa trovare applicazione l’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, che indica casi di attività edilizia libera e prevede, con il comma 6, lettera a), che le Regioni a statuto ordinario possono estendere tale disciplina a «interventi edilizi ulteriori».

Questa Corte ha già escluso che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le “definizioni” di “nuova costruzione” recate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (sentenza n. 171 del 2012).

L’attività demandata alla Regione si inserisce pur sempre nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire.

Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo.

Gli appostamenti fissi per la caccia, sotto questo profilo, non sono assimilabili, come sostiene la difesa regionale, alle serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il perno del regime derogatorio, infatti, è costituito dalla mobilità delle serre, requisito di cui l’appostamento “fisso” di per sé non gode.

Il legislatore regionale ha perciò valicato il limite determinato dall’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla estensione dei casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6.

Ne consegue che la norma impugnata, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, ha ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall’art. 117, terzo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.
 
Intanto cominciamo a pensare e fare come è stato più volte detto nelle assemblee fatte. I capanni devono essere amovibili non infissi nel terreno,il problema rimane per gli appostamenti fissi e torrette che ricadono dentro a zone con vincolo paesaggistico, gran parte dei colli Berici e i colli da Costabissara verso nord. Quindi bisogna andare in comune e chiedere dove arrivano queste zone a vincolo. Tutto questo nell'attesa che alla Regione ,(e qui ho forti dubbi),qualche politico si degni di acettare e applicare i consigli che vengono da una parte del mondo venatorio. Ho sentito solo un politico che si è interessato a questo problema,gli altri silenzio assoluto. Attenzione che questi problemi sono per tutte le province venete, non solo per Vicenza o Verona, perciò siamo tutti sulla stessa barca, e quì l'AV di appartenenza non c'entra. Adesso tocca ai capannisti, ma gli altri non sono al sicuro da nuove disgrazie.
 
Sti ca@@i.........

un'altra bella scoppola per i cacciatori Veneti.......ci stanno massacrando e per chi comincia a vacillare queste sono spinte verso il non-rinnovo della licenza.....

Speriamo bene.....

Ciao,Marco.
 
E che linee guida....non vorrei essere in chi dovrà sottoporre ad autorizzazione paesaggistica il proprio appostamento fisso (siamo al delirio puro).

la strada da percorrerre non e' quella.Devono esser stabilete misure massime e materiali di costruzione in maniera tale da garantire che le costruzioni sono manufatti di facile amovibilità.E non costruzioni stabili in quanto tali.
 
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