I calendari venatori Stagione di Caccia 2013/2014

Ciao Giulio.. io di solito mi limito a pubblicare quello che si trova scritto e pubblicato nel sito della regione e ne modifico certe date.

Sicuramente avrai ragione ma io non posso in autonomia cambiare tale legge, seppur amministrativa, pertanto posso convenire con te sull'errore materiale della data ma di certo non ho potere per modificare lo scritto.

Ti ringrazio per la puntualizzazione e per la corretta informazione.

Un saluto Francesco
 
Davvero un ottima idea...speriamo bene all'uscita del calendario..mi sembra di essere tornato ai tempi della scuola quando si andava a vedere il tabellone finale per capire se eravamo promossi o no;)
 
R E G I O N E C A L A B R I A
ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 1996, n 9;
VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2006, n. 1, che all’art. 12, comma 1, modificando la L.R. 23 luglio 1998, n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l’emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;
VISTO il Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
SENTITE le indicazioni accolte in sede di Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, riunitasi in Catanzaro il 14 maggio 2013;
SENTITO l’ISPRA che si è espresso con nota n 25217/T-A del 17 giugno 2013;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. del .
RENDE NOTO
IL CALENDARIO VENATORIO 2013/2014
Il territorio della Regione Calabria é sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA
APERTURA della caccia alle specie consentite:
DOMENICA 01 SETTEMBRE da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto

Specie cacciabili: Tortora e Colombaccio esclusivamente da appostamento;
CHIUSURA generale della caccia: 30 gennaio 2014.
Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l’esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.
Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.
La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:
• Tortora: dal 15 al 30 settembre da appostamento, dal 2 al 31 ottobre 2013 in forma vagante e/o appostamento;
• Allodola, Fagiano, Merlo: dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013;
• Quaglia: dal 15 settembre al 31 ottobre 2013;
• Cesena: dal 5 ottobre 2013 al 19 gennaio 2014;
• Tordo bottaccio e Tordo sassello: dal 5 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014;
Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello a partire dal 15 gennaio 2014 sono cacciabili solo da appostamento;
• Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza: dal 15 settembre al 30 settembre 2013 esclusivamente da appostamento, dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 in forma vagante e/o appostamento, dal 22 al 30 gennaio 2014 esclusivamente da appostamento;
• Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d’acqua, Porciglione: dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014;
• Combattente: dal 15 settembre al 13 ottobre 2013;
• Colombaccio: dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 in forma vagante e/o appostamento, dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014 esclusivamente da appostamento;
• Beccaccia: dal 20 ottobre 2013 al 19 gennaio 2014;
• Lepre comune: dal 15 settembre al 8 dicembre 2013 (con l’ausilio del cane da seguita);
• Cinghiale: dal 29 settembre al 29 dicembre 2013 (con l’ausilio del cane da seguita);
• Volpe: dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 (con l’ausilio del cane da seguita);
Dal 2 gennaio al 30 gennaio 2014, la caccia alla Volpe è consentita alle sole squadre autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali dotate di apposito regolamento e per come in questo disposto.
Nel territorio regionale è sospesa la caccia alla Starna, alla Coturnice ed alla Moretta.
È consentito l’abbattimento di soggetti di Starna e Coturnice di esclusiva provenienza di allevamento durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell’area interessata pari al 20% delle previsioni di abbattimento. Le Amministrazioni Provinciali che autorizzano la manifestazione accerteranno l’avvenuta immissione.
Non sono autorizzabili manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di selvatico di Starna e Coturnice.
Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia, quali:
a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell’arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l’induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
b) verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l’estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.
L’annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l’area di svernamento disponibile.
È consentita la caccia agli Anatidi, con l’ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.
ORARIO DI CACCIA
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.
Per le specie Beccaccia la caccia è consentita dalle ore 7,00 alle ore 16,00 nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.
La caccia di selezione al Cinghiale è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
La caccia al Cinghiale è consentita dalle ore 7,00 fino al tramonto nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l’orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l’arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE
Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 5 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 10 Volpi, 20 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.
Cinghiale: 12 capi giornalieri per squadra.
Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5 Tortore per un massimo di 20 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 02 gennaio 2014 e il 19 gennaio 2014, con un massimo di 20 capi stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi per un massimo di 25 capi stagionali; 5 Trampolieri, 5 Rallidi, 2 Combattenti, 5 Pavoncelle.
MODALITÀ DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE
La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti Provinciali, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.
Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l’uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L’utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all’inizio di ogni stagione venatoria, alla Provincia ed all’ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.
La caccia di selezione è disposta dalle Amministrazioni Provinciali previa adozione di appositi piani.
ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all’attività venatoria. L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dall’11 agosto al 14 settembre 2013, fatta eccezione per la giornata del 1 settembre.
È sempre consentito l’addestramento e l’allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province.
USO DEI CANI DA CACCIA
L’uso dei cani da ferma e da riporto è consentito dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014.
L'uso dei cani cerca è consentito dal 15 settembre 2013 al 30 dicembre 2013.
L’uso dei cani da seguita é consentito:
- dal 15 settembre al 08 dicembre 2013 per la caccia alla Lepre comune;
- dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 per la caccia alla Volpe;
- dal 29 settembre al 29 dicembre 2013 per la caccia al Cinghiale;
- dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014 per la caccia alla Volpe in squadre autorizzate.
ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO
L’addestramento e l’allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l’addestramento e l’allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.
Per la sola attività di volo non s’impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l’addestramento ed il divieto d’abbattimento di qualsiasi animale.
UCCELLAGIONE
È vietata qualsiasi forma d’uccellagione.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”) si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica) alla settimana, nonché con l’eccezione della caccia al cinghiale;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”),
e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
f) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1 (piano di gestione);
g) divieto di esercizio dell’attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche.
Per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148), area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), ai sensi della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, si applica la disciplina di cui al DPR 357/97.
Nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000) è consigliato l’utilizzo di munizioni atossiche in adesione all’accordo internazionale AEWA al quale l’Italia ha formalmente aderito con la Legge n. 66/2006; si suggerisce altresì, l’impiego di munizioni atossiche anche per la caccia agli Ungulati.
DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA
Ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell’avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.
I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell’ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell’inizio della stagione venatoria, all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza.
I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).
I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.
I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l’attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell’arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l’autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.
Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.
DIVIETI
• È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
• È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
• È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
• È vietato cacciare il Cinghiale con l’uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
• È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.
SANZIONI
Ai trasgressori delle norme che regolamentano l’attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.
VIGILANZA
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica delle Amministrazioni Provinciali, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull’osservanza delle presenti disposizioni.

Facci sapere da dove lo hai scaricato indicandomi per favore un link per poterlo inserire in PDF nel nostro Blog/Forum ...
Grazie Francesco
 
Ciao, ti ho mandato all'indirizzo indicato il calendario Sardo (non è suddiviso per Provincia, non abbiamo ambiti territoriali :D !).
Buona giornata, Marco
 
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