- Messaggi
- 374
- Punteggio reazioni
- 12
- Punti
- 18
Re: ecco chi difende i cacciatori!
sono informatissimo e, a differenza di qualcuno so anche leggere;
la discussione del ricorso è per il 10.10.2012
http://www.giustizia-amministrativa...2012/201200863/Provvedimenti/201200526_06.XML
N. 00526/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00863/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L.A.C. - Lega Per L'Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Fenoglio, Mia Callegari, con domicilio eletto presso Andrea Fenoglio in Torino, via Susa, 35; L.A.C. - Lega Abolizione Caccia Sezione Piemonte, Pro Natura Torino O.N.L.U.S., Fondazione Per L'Ecospiritualita' - Ecospirituality Foundation - Commissione S.O.S. Gaia - Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. Mia Callegari, Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso Andrea Fenoglio in Torino, via Susa, 35;
contro
Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso Giulietta Magliona in Torino, piazza Castello, 165; Comprensorio Alpino Ca To1;
nei confronti di
Azienda Faunistico Venatoria "Baraccone", Azienda Agrituristico Venatoria "None";
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con i motivi aggiunti depositati in data 25 settembre 2012
- della d.g.r. n. 1-4554, in data 14 settembre 2012, con cui la giunta regionale del piemonte ha annullato del d.g.r. n. 40-4018 del 11 giugno 2012 e approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative;
- della d.g.r. n. 2-4555, in data 14 settembre 2012, con cui la giunta regionale del piemonte ha annullato la dgr n. 39-4017 del 11 giugno 2012 e approvato l'organizzazione e la gestione degli ungulati ruminanti degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini, delle aziende fanunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
- della d.g.r. n. 3-4556, con cui la giunta ha annullato la dgr n. 41-4019 del 11 giugno 2012 e approvato i piani di prelievo selettivo della specie capriolo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2012/2013;
- della d.g.r. n. 4-4557, con la quale la giunta ha modificato la dgr n. 42-4020 del 11.06.2012 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo della specie capriolo negli a.t.c.;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi comprese le delibere, emanate in data 30 luglio 2012 nn. 207-4409, 208-4410, 209-4411, 210-4412, 211-4413, 212-4414 e 227-4427.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Sentita l’Amministrazione convenuta che ha depositato in data 25 settembre 2012, su richiesta del presidente della sezione, documentati chiarimenti;
Ritenuto che la domanda cautelare va al momento rigettata in quanto allo stato e ad un primo sommario esame gli atti impugnati con i motivi aggiunti risultano emendati da censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio e che non si evidenziano nelle more vdell’esame collegiale della domanda cautelare profili di grave danno.
P.Q.M.
Rigetta la domanda cautelare di cui in epigrafe e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 Ottobre 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino il giorno 25 settembre 2012.
Il Presidente
Vincenzo Salamone
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Vedo che sei informatissimo.....
Il giudizio del tar sulla sospensiva del calendario piemontese è fissato x il 10/10/2013...proprio come sostiene il comunicato FIDC.
Per piacere...già c'è casino di suo non facciamo in maniera di complicare le cose con post che non hanno nulla di fondato...
Informarsi prima di scrivere PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!
sono informatissimo e, a differenza di qualcuno so anche leggere;
la discussione del ricorso è per il 10.10.2012
http://www.giustizia-amministrativa...2012/201200863/Provvedimenti/201200526_06.XML
N. 00526/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00863/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L.A.C. - Lega Per L'Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Fenoglio, Mia Callegari, con domicilio eletto presso Andrea Fenoglio in Torino, via Susa, 35; L.A.C. - Lega Abolizione Caccia Sezione Piemonte, Pro Natura Torino O.N.L.U.S., Fondazione Per L'Ecospiritualita' - Ecospirituality Foundation - Commissione S.O.S. Gaia - Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. Mia Callegari, Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso Andrea Fenoglio in Torino, via Susa, 35;
contro
Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso Giulietta Magliona in Torino, piazza Castello, 165; Comprensorio Alpino Ca To1;
nei confronti di
Azienda Faunistico Venatoria "Baraccone", Azienda Agrituristico Venatoria "None";
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con i motivi aggiunti depositati in data 25 settembre 2012
- della d.g.r. n. 1-4554, in data 14 settembre 2012, con cui la giunta regionale del piemonte ha annullato del d.g.r. n. 40-4018 del 11 giugno 2012 e approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative;
- della d.g.r. n. 2-4555, in data 14 settembre 2012, con cui la giunta regionale del piemonte ha annullato la dgr n. 39-4017 del 11 giugno 2012 e approvato l'organizzazione e la gestione degli ungulati ruminanti degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini, delle aziende fanunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
- della d.g.r. n. 3-4556, con cui la giunta ha annullato la dgr n. 41-4019 del 11 giugno 2012 e approvato i piani di prelievo selettivo della specie capriolo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2012/2013;
- della d.g.r. n. 4-4557, con la quale la giunta ha modificato la dgr n. 42-4020 del 11.06.2012 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo della specie capriolo negli a.t.c.;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi comprese le delibere, emanate in data 30 luglio 2012 nn. 207-4409, 208-4410, 209-4411, 210-4412, 211-4413, 212-4414 e 227-4427.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Sentita l’Amministrazione convenuta che ha depositato in data 25 settembre 2012, su richiesta del presidente della sezione, documentati chiarimenti;
Ritenuto che la domanda cautelare va al momento rigettata in quanto allo stato e ad un primo sommario esame gli atti impugnati con i motivi aggiunti risultano emendati da censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio e che non si evidenziano nelle more vdell’esame collegiale della domanda cautelare profili di grave danno.
P.Q.M.
Rigetta la domanda cautelare di cui in epigrafe e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 Ottobre 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino il giorno 25 settembre 2012.
Il Presidente
Vincenzo Salamone
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)