Questo è documento della FIDC citato nel comunicato...no comment...
Federazione Italiana della Caccia
Ufficio Avifauna Migratoria
Chiarimenti sul documento
“Linee Guida per l’applicazione del regime di deroga
secondo articolo 9 comma 1 lettera c della Direttiva comunitaria 2009/147/CE”
Si chiariscono di seguito i punti presenti nel documento Linee Guida ai fini di una migliore comprensione operativa di quanto proposto da questo Ufficio.
1) Identificazione dei cacciatori fruitori del regime di deroga: è noto che nelle regioni in cui sono state applicate le deroghe solo una parte dei cacciatori regionali ha in realtà usufruito della caccia in deroga, ovvero ha ritirato o riconsegnato presso le Province i moduli da utilizzare o utilizzati per il rendiconto degli abbattimenti effettuati. La caccia in deroga sarebbe dunque data in questi casi come potenzialmente esercitata da tutti i cacciatori regionali, e questo tipo di regolamenti non sono corrispondenti ai principi della Direttiva e della Guida Interpretativa. Sarebbe quindi sufficiente instaurare un sistema di richiesta con domande preventive presso le Province che successivamente rilasceranno un’autorizzazione nominale per la caccia in deroga, senza un numero chiuso e senza scale di preferenza. In questo modo sarà possibile presentare all’Unione Europea la caccia in deroga come viene intesa dalla Direttiva e nella Guida Interpretativa, ovvero “una eccezione” alla caccia normalmente esercitata sulle specie cacciabili, fruibile solo da alcuni cacciatori regolarmente autorizzati e identificati. Secondo questo schema inoltre, il totale dei capi abbattibili a livello regionale verrà suddiviso per un numero di cacciatori inferiore rispetto al totale regionale, consentendo ai cacciatori fruitori della caccia in deroga di abbattere un numero superiore di capi per ogni singola specie.
2) Identificazione precisa dei luoghi di caccia: la Guida Interpretativa chiarisce che, ai fini di un più efficace controllo, siano identificabili chiaramente e velocemente i luoghi in cui si esercita la caccia in deroga. Nella realtà italiana le specie oggetto delle deroghe sono i piccoli passeriformi migratori che vengono cacciati dagli appostamenti fissi specializzati, da appostamenti temporanei e solo in parte in caccia vagante. Nel quadro di una caccia in deroga presentabile all’Unione Europea si dovrebbero privilegiare le forme di caccia specialistiche localizzabili facilmente, quindi gli appostamenti fissi dei quali è nota alle Province la precisa ubicazione. Per venire incontro alla facilità di controllo delle Province anche gli appostamenti temporanei dovrebbero essere situati in porzioni di territorio non troppo ampie in modo che le azioni di controllo possano avvenire facilmente. Allo stesso modo per la caccia vagante dovrebbero essere determinati con buona precisione i luoghi dove viene esercitata la caccia. Quindi per appostamenti temporanei e caccia
vagante potrebbe valere l’identificazione dell’ATC, tuttavia, nei casi questi siano di dimensioni molto ampie, sarebbe utile che il cacciatore fornisse ulteriori precisazioni sull’area in cui eserciterà la caccia in deroga (per esempio potrebbe indicare tre o quattro comuni ad ogni uscita). In questo modo sarebbe soddisfatta la condizione, prescritta dalla Guida Interpretativa, della localizzazione e dell’identificazione precisa dei siti in cui si esercita la caccia in deroga.
3) Metodi di controllo dei carnieri: in tutte le forme di caccia sottoposte ad una precisa regolamentazione e limitazione stagionale di capi è possibile fornire al cacciatore contrassegni da utilizzare per la marcatura dei capi abbattuti. Quindi, sempre ai fini di una presentazione credibile e inattaccabile della caccia in deroga italiana all’Unione Europea, si rende necessario attuare un sistema di controllo dei carnieri più raffinato e più rigoroso rispetto a quello della normale attività venatoria sulle specie consentite. In altri termini le regioni Italiane e di riflesso lo Stato italiano devono dimostrare all’Unione Europea che le condizioni in cui si esercita la caccia in deroga sono tali da ridurre al minimo i rischi di elusione dei regolamenti stabiliti ovvero che siano messe in atto metodologie affidabili di controllo dei capi abbattuti. Da notare che attraverso il sistema di autorizzazioni nominali proposto al punto 1, il numero dei capi abbattibili per cacciatore autorizzato alla caccia in deroga sarà superiore a quanto finora applicato oggi. Ad esempio la caccia alla tortora in primavera autorizzata a Malta prevedeva che il cacciatore dovesse inviare un sms al Dipartimento statale ogni qualvolta abbatteva una tortora. Nel nostro Paese, a tale proposito , per le specie oggetto di caccia in deroga si è pensato di utilizzare dei contenitori specificatamente predisposti per contenere i capi abbattuti, che il cacciatore dovrà conservare nella giornata di caccia e renderli visibili agli agenti di controllo, in alternativa, si possono applicare dei piccoli contrassegni sui singoli capi al momento della raccolta. Ovviamente il mancato rispetto del regolamento di caccia in deroga dovrebbe prevedere sanzioni adeguate e efficaci, come ad esempio la sospensione del permesso di caccia in deroga per uno o più anni.
4) Stagioni di caccia: Sempre al fine di una presentazione credibile del regime di caccia in deroga italiana, si ritiene che debba risultare evidente che la stagione per queste specie sia fortemente ridotta rispetto alle stagioni previste per le specie normalmente cacciabili. Inoltre ai fini di un carniere pro capite annuale soddisfacente e credibile, è preferibile concentrare il prelievo in deroga nel periodo della migrazione delle singole specie in cui l’Italia è attraversata dai contingenti più numerosi, e quindi su questi contingenti si può eseguire un calcolo delle piccole quantità più rispondente alle esigenze dei cacciatori interessati. Questa scelta porta ad un carniere autorizzato per cacciatore più elevato.
5) Rendicontazione precisa all’Unione Europea, da parte delle regioni o province, delle verifiche effettuate sulla stagione di caccia in deroga, ovvero numero di capi prelevati, numero di cacciatori autorizzati, distribuzione stagionale dei prelievi, controlli effettuati e infrazioni rilevate, tipo di sanzioni applicate, valutazioni sulle presenze delle specie cacciabili in deroga.
6) Piccole quantità: alla pagina 89 della Guida Interpretativa della direttiva (versione in inglese) è riportato un esempio per il calcolo delle piccole quantità per la specie porciglione. A partire dai dati
disponibili (in questo caso quelli dell’European Atlas of Breeding Birds EBCC), integrati con i tassi di mortalità presenti in letteratura, si arriva ad una determinazione delle piccole quantità a livello del “continente Europa”. Si dimostra quindi che è possibile un calcolo a partire dai dati disponibili. Per applicare le piccole quantità alle regioni italiane sarebbe ovviamente necessario conoscere l’entità delle popolazioni in transito e svernanti in ogni singola regione. Essendo questa valutazione sicuramente difficoltosa, in attesa di studi particolari su ogni regione, è tuttavia possibile a nostro parere un calcolo a livello nazionale, a partire dalle stime di popolazione totale fornite da vari enti, ad esempio BirdLifeInternational. Successivamente è possibile una separazione del quantitativo nazionale fra le diverse regioni interessate alla caccia in deroga. Un’alternativa potrebbe essere una gestione statale centralizzata della caccia in deroga con uffici competenti ed efficienti. In merito ai pareri ISPRA degli ultimi anni, nei quali si afferma che non vi sono le conoscenze sufficienti per determinare le piccole quantità, facciamo notare che le stime di popolazione di BirdLifeInternational, per loro natura approssimative, e le valutazione dello stesso ente sulle tendenze delle specie e sulla stato di conservazione, sono sempre tenute in considerazione dall’ISPRA nella predisposizione di pareri e relazioni scientifiche. Ora delle due l’una, o le stime non sono affidabili allora anche le definizioni di declino e stato di conservazione sono speculazioni, oppure sono attendibili e quindi, con ovvio grado di approssimazione, è possibile un calcolo affidabile delle piccole quantità, almeno a livello nazionale.
I punti sopra esposti a nostro parere recepiscono quanto disposto dalla direttiva per l’applicazione del regime di deroga secondo lettera c) e possono consentire di affrontare le valutazioni dell’Unione Europea con maggior sicurezza rispetto a quanto oggi messo in atto dalle Regioni italiane. Si ricorda infatti che per la direttiva e per la Guida Interpretativa le deroghe rappresentano un’eccezione e che non possono essere quindi intese come “integrazioni” regolari alla normale attività di caccia consentita sulle specie cacciabili. Per una maggiore coerenza dello Stato Italiano sarebbe inoltre necessario che venisse inoltrata domanda all’UE per la modifica dell’allegato 2/2, chiedendo l’inserimento delle specie oggetto di deroga, ovvero, oltre allo storno, anche fringuello, peppola e frosone, tutte specie oggi giudicate in favorevole stato di conservazione. In questo modo si capisce che l’Italia intende cacciare queste specie, e che, in attesa delle modifiche degli allegati, si procede al regime di deroga, attuato però con tutte le necessarie regolamentazioni. Le delibere o leggi regionali che sono state applicate da varie Regioni italiane hanno negli ultimi anni migliorato l’aderenza alle prescrizioni della direttiva, tuttavia, secondo questo Ufficio, devono essere fatti ancora alcuni passi per evitare le procedure d’infrazione e le seguenti condanne da parte della Corte Europea. I punti sopra esposti vanno in questa direzione.
Ufficio Avifauna Migratoria
Lorenzo Carnacina
Michele Sorrenti