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Re: Ecco cosa ci aspetta in Toscana
PER CHI AVESSE ANCORA QUALCHE DUBBIO SULLA PREAPERTUTA 2012 IN TOSCANA
REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-08-2012 (punto N 26 )
Delibera N 770 del 27-08-2012
Proponente
GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile PAOLO BANTI
Estensore SABRINA NUTI
Oggetto
Apertura anticipata della caccia. Stagione venatoria 2012/2013.
Presenti
ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA MARSON
RICCARDO NENCINI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI
STELLA TARGETTI LUIGI MARRONI
Assenti
ANNA RITA
BRAMERINI
LUCA CECCOBAO CRISTINA SCALETTI
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3 (Piano regionale agricolo e
forestale 2012-2015 “PRAF”) di cui il Piano faunistico venatorio regionale è parte integrante e
sostanziale;
Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;
Considerato che l’art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire,
sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel
primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti
specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì
consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la
caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura
anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo
da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro
capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere
svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero
Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) -
Attuazione”, ed in particolare l’allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l’effettuazione della preapertura
dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 10 che autorizza l’esercizio della
caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria;
Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 122 del 13/10/2005, Firenze n. 167 del
2/10/2006, Grosseto n. 12 del 30/03/2006, Livorno n. 104 del 13/07/2006, Lucca n. 124/A del
30/11/2006, Massa Carrara n. 7 del 23/03/2006, Pisa n. 73 del 29/6/2005, Pistoia n. 308 del 12/09/2006,
Prato n. 33 del 19/4/2006, Siena n. 132 del 28/12/2005 mediante le quali vengono approvati i piani
faunistico-venatori provinciali e viene effettuata altresì la scelta di consentire la caccia ai sensi dell’art.
18, comma 2 della legge 157/1992 e dell’art. 30 della legge regionale 3/1994;
Viste le specifiche richieste inviate dalle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, tendenti ad ottenere l’applicazione dell’art. 8, primo comma, della
legge regionale 20/2002;
Ritenuto di autorizzare l’apertura anticipata della caccia il 1 settembre 2012 alle specie richieste dalle
province stesse, fatta eccezione per l’alzavola, il germano reale e la marzaiola;
A Voti Unanimi:
DELIBERA
1) di consentire la caccia da appostamento il giorno 1 settembre 2012, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora
legale) alle specie:
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Arezzo su tutto il territorio provinciale a gestione programmata e nelle aziende
faunistico venatorie con l’esclusione delle aree boscate (intendendo per bosco quanto previsto
dall’art. 3 della legge forestale n. 39/2000). In tali aree boscate, l’attività venatoria potrà essere
effettuata solo da appostamento fisso;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Firenze;
tortora (Streptophelia turtur), gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Grosseto;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Livorno solo sul territorio a caccia programmata dell’ATC LI 9;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia in
Provincia di Lucca;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Massa-Carrara;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Pisa;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Pistoia;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Prato;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Siena.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima LR 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI
Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI
PER CHI AVESSE ANCORA QUALCHE DUBBIO SULLA PREAPERTUTA 2012 IN TOSCANA
REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-08-2012 (punto N 26 )
Delibera N 770 del 27-08-2012
Proponente
GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile PAOLO BANTI
Estensore SABRINA NUTI
Oggetto
Apertura anticipata della caccia. Stagione venatoria 2012/2013.
Presenti
ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA MARSON
RICCARDO NENCINI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI
STELLA TARGETTI LUIGI MARRONI
Assenti
ANNA RITA
BRAMERINI
LUCA CECCOBAO CRISTINA SCALETTI
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3 (Piano regionale agricolo e
forestale 2012-2015 “PRAF”) di cui il Piano faunistico venatorio regionale è parte integrante e
sostanziale;
Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;
Considerato che l’art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire,
sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel
primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti
specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì
consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la
caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura
anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo
da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro
capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere
svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero
Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) -
Attuazione”, ed in particolare l’allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l’effettuazione della preapertura
dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 10 che autorizza l’esercizio della
caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria;
Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 122 del 13/10/2005, Firenze n. 167 del
2/10/2006, Grosseto n. 12 del 30/03/2006, Livorno n. 104 del 13/07/2006, Lucca n. 124/A del
30/11/2006, Massa Carrara n. 7 del 23/03/2006, Pisa n. 73 del 29/6/2005, Pistoia n. 308 del 12/09/2006,
Prato n. 33 del 19/4/2006, Siena n. 132 del 28/12/2005 mediante le quali vengono approvati i piani
faunistico-venatori provinciali e viene effettuata altresì la scelta di consentire la caccia ai sensi dell’art.
18, comma 2 della legge 157/1992 e dell’art. 30 della legge regionale 3/1994;
Viste le specifiche richieste inviate dalle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, tendenti ad ottenere l’applicazione dell’art. 8, primo comma, della
legge regionale 20/2002;
Ritenuto di autorizzare l’apertura anticipata della caccia il 1 settembre 2012 alle specie richieste dalle
province stesse, fatta eccezione per l’alzavola, il germano reale e la marzaiola;
A Voti Unanimi:
DELIBERA
1) di consentire la caccia da appostamento il giorno 1 settembre 2012, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora
legale) alle specie:
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Arezzo su tutto il territorio provinciale a gestione programmata e nelle aziende
faunistico venatorie con l’esclusione delle aree boscate (intendendo per bosco quanto previsto
dall’art. 3 della legge forestale n. 39/2000). In tali aree boscate, l’attività venatoria potrà essere
effettuata solo da appostamento fisso;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Firenze;
tortora (Streptophelia turtur), gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Grosseto;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Livorno solo sul territorio a caccia programmata dell’ATC LI 9;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia in
Provincia di Lucca;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Massa-Carrara;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Pisa;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Pistoia;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Prato;
tortora (Streptophelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella
Provincia di Siena.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima LR 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI
Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI