Re: Calendario venatorio Basilicata
Segue...
Art. 11 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Controllo delle specie[/FONT]
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Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall’art. 19 della L. n. 157/1992 e dall’art. 28 della L. R. n. 2/1995, piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell’art. 10 comma 7 della predetta L.n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali, ad esclusione della specie cinghiale.[/FONT]
Art. 12 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Specie temporaneamente protette[/FONT]
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A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia è vietata per l’intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo ([FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT, cursive]Capreolus capreolus[/FONT]), cervo ([FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT, cursive]Cervus elaphus[/FONT]), daino ([FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT, cursive]Dama dama[/FONT]), muflone ([FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT, cursive]Ovis musimon[/FONT]), coturnice ([FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT, cursive]Alectoris graeca[/FONT]).[/FONT]
Art. 13 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Attività venatoria nelle zone Z.P.S.[/FONT]
[FONT=TimesNewRomanPSMT, serif]
In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:[/FONT]
[FONT=TimesNewRomanPSMT, serif]
a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre;[/FONT]
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b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio 2013, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;[/FONT]
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c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;[/FONT]
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d)effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;[/FONT]
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e) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2012 e dopo la chiusura della stagione venatoria;[/FONT]
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f) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;[/FONT]
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g) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.[/FONT]
Art. 14 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Divieti generali[/FONT]
[FONT=TimesNewRomanPSMT, serif]
Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale. E’ vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1).[/FONT]
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E’ sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario. E’ consentito l’uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.[/FONT]
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E’ vietato l’uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.[/FONT]
Art. 15 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Altri divieti[/FONT]
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E’ vietato altresì:[/FONT]
[FONT=TimesNewRomanPSMT, serif]
A. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;[/FONT]
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B. cacciare negli specchi e nei corsi d’acqua ghiacciati o su terreni allagati;[/FONT]
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C. l’esercizio venatorio alla beccaccia all’aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);[/FONT]
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D. la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;[/FONT]
[FONT=TimesNewRomanPSMT, serif]
E. la caccia a rastrello in più di tre persone;[/FONT]
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F. l’utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d’acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;[/FONT]
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G. cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo; usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;[/FONT]
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I. l’esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;[/FONT]
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J. cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.n. 394/1991 e L.R. 28/1994;[/FONT]
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K. lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;[/FONT]
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L. lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;[/FONT]
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M.agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio e dalla stessa comunicato obbligatoriamente alla Regione Basilicata.[/FONT]
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N. Utilizzare munizioni di piombo per la caccia al cinghiale.[/FONT]
Art. 16 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Disciplina della caccia lungo le coste “rotte di migrazione[/FONT]
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E’ vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992).[/FONT]
Art. 17 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Vigilanza[/FONT]
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Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto dall’art. 45 della L.R. n. 2/1995.[/FONT]
Art. 18 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Sanzioni[/FONT]
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Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.[/FONT]
Art. 19 [FONT=TimesNewRomanPS-BoldItalicMT, cursive]Norma finale[/FONT]
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Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.[/FONT]
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