Re: calendario venatorio 2012-2013 REGIONE VENETO
10. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie
Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 8 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:
- Fagiano (Phasianus colchicus) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
- Starna (Perdix perdix): : 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
- Lepre comune (Lepus europaeus) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.
Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 8 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2013.
11. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie
Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art.30, c. 1 della L.R. n.50/93), sono consentiti l’immissione e l’abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.
12. Addestramento e allenamento dei cani da caccia
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.
Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dalle Province per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all’art.23, c.3 della L.R.n.50/93, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1 della L.R. 50/93, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2012/2013.
13. Limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all’Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2012/2013 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula), Combattente (Philomachus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l’autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell’Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. 1/2007 e successive modifiche;
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Anas ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);
g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:
MACROAREA PROVINCIA GIORNATE
SETTIMANALI
Settimane venatorie comprese tra l’1.1.13
ed il 27.1.13 GIORNATE
SETTIMANALI
Settimana venatoria che inizia il 28.1.13
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l’esclusione del territorio lagunare e vallivo BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI sabato e domenica mercoledì e giovedì
Delta del Po RO mercoledì e sabato mercoledì e giovedì
Laguna Sud di Venezia PD e VE giovedì e domenica mercoledì e giovedì
Laguna Nord di Venezia VE mercoledì e sabato mercoledì e giovedì
Laguna di Caorle VE giovedì e domenica mercoledì e giovedì
14. Altre disposizioni
a) L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93;
b) l’utilizzo del piccione (Columba livia) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
d) gli interventi di foraggiamento dell’avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall’articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all’articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.