Accompagnatore per il 1°anno di licenza

Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

Giusto... ma si potrebbe anche obiettare che il PDA in regola con le tasse lo ha il neofita e quindi caccia lui.... il PDA non in regola con le tasse ha la funzione di accompagnatore e "consiglere", perde la funzione burocratica di cacciatore ma, si presume, non le conoscenze!!!
Boh... effettivamente è una cosa che incuriosisce anche me!

Infatti a me piacerebbe sapere se chiunque possa passeggiar per campi altrui , se ciò è permesso solo a noi grazie all'842 , oppure a noi e chi ci fà compagnia ( però anche lui non paga la concessione come il comune cittadino )
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

Purtroppo la legge italiana è abbastanza controversa con una mano ti da e con l'altra ti toglie.
Per essere più tranquillo e cacciare in assoluto relax vai ad informarti nella tua AAVV e ti togli tutti i dubbi, io non ho avuto questo problema quando iniziai perciò sono allo scuro e potrei fare solo supposizioni.
Saluti Marco.
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

tano è inutile che ti sbizzarisci pe quest'anno con un cacciatore che abbia almen tre anni di licenza e io credo che debba essere cacciatore anche perchè nei fondi solo i cacciatori ci possono entrare...

--- AGGIUNTA AL POST ---

Secondo me sono due cose distinte che prevede il codice civile: in sostanza il proprietario né può impedire che tu vada nel suo terreno per cacciarci, né può impedire in ogni caso l'accesso al suo fondo se chi vuole accedervi è titolare di licenza. Per cui anche se tu non hai le tasse governativa e regionale ripeto secondo me non puoi esercitare l'attività venatoria in quel fondo, però puoi accederci. Non dice che puoi entrare solo per cacciare, puoi entrare nel fondo purché tu sia con il porto d'armi appresso. Per cui in questo caso secondo me Gaetano e il suo amico, il primo con porto d'armi con tasse pagate e intenzionato a cacciare e il secondo titolare soltanto di porto d'armi però senza tasse pagate per cui inabilitato a cacciare, possono accedere entrambi nel fondo, con la differenza che il primo può cacciare, il secondo no, ma l'accesso è garantito secondo il Codice Civile a tutti e 2.

a mio parere senza le tasse pggate annualmente si perdono molti privilegi legati al porto d'armi per uso caccia...e il fatto di entrare nei fondi chiusi, anche perchè senza tasse pagate e non hai intenzione di andarcia caccia che ci entri a fare nel fondo??
 
Io non ne capisco niente di giurisprudenza ma penso che il permesso di accedere ai terreni privati è concesso solo per l'esercizio dell' attività venatoria e quindi gli accompagnatoti non possono accedervi, anche se sono muniti di licenza, poi se c'è un eccezione non so ma non penso...
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

In effetti la norma ha un'interpretazione dubbia, comunque sia il porto d'armi rimane valido, (purché non sia stato rinnovato alla scadenza dei 6 anni ma non è il caso del tuo amico) anche se non sono state pagate le tasse di concessione regionale e governativa. Per cui se io ad esempio decidessi di non pagare per quella stagione venatoria le tasse del porto d'armi perché per quell'anno non voglio andare a caccia comunque il mio porto d'armi è considerato valido. Anche se non posso esercitare l'attività venatoria, il porto e il trasporto dell'arma è consentito per cui il porto d'armi è considerato valido ripeto. Tant'è vero che chi vuole andare all'estero a caccia non è tenuto a pagare la tassa di concessione governativa e regionale e l'articolo 32 comma 4 recita:

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

Se noti, il comma c dell'articolo 31 relativo al mancato versamento delle tasse governativa e regionale non è menzionato. Segno che secondo me il fatto dunque di non essere in possesso di tassa governativa e regionale regolarmente pagate non implica che il tuo amico non possa accompagnarti, a meno che non abbia commesso violazioni all'articolo 32 della 157/92 e non abbia il porto d'armi da meno di 3 anni. Per cui a mio parere può accompagnarti. Non può cacciare per conto suo con il suo fucile, ma a mio parere può accompagnarti mentre tu eserciti l'attività venatoria. Io studio giurisprudenza, non so se può interessarti, questa è una mia interpretazione di quella che è la normativa vigente per quanto so, io per sicurezza mi informerei ponendo la domanda sul sito delle FAQ della Polizia di Stato relativa alla licenza di porto di fucile uso caccia. O magari puoi chiedere all'amico del forum avvocatocb direttamente. Secondo me comunque nel tuo caso è possibile l'accompagnamento.
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

Antonio ma poi l'accompagnatore può accedere sui terreni privati?

Secondo me sì, perché l'articolo 842 del Codice Civile è chiaro:

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Solo nel caso in cui io acceda al fondo privo di porto d'armi il proprietario del fondo può impedirmi l'accesso. Non specifica altro. Per cui anche nel caso in cui l'amico di Gaetano sia privo delle tasse regionale e governativa ciò non significa che egli non possa accedere all'interno del fondo a mio parere. Ripeto, non può esercitare l'attività venatoria per i motivi sopra citati, ma accedere al fondo secondo me può.
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

Secondo me sì, perché l'articolo 842 del Codice Civile è chiaro:

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia,

Solo nel caso in cui io acceda al fondo privo di porto d'armi il proprietario del fondo può impedirmi l'accesso. Non specifica altro. Per cui anche nel caso in cui l'amico di Gaetano sia privo delle tasse regionale e governativa ciò non significa che egli non possa accedere all'interno del fondo a mio parere. Ripeto, non può esercitare l'attività venatoria per i motivi sopra citati, ma accedere al fondo secondo me può.
A me quello che lascia perplesso e quel: "per l'esercizio della caccia" se si può entrare solo per cacciare e non si è rinnovata la licenza si può entrare?
Non parla di eccezioni per accompagnatori...
Anche perché se non ci stesse la condizione ,dell'esercizio della caccia ,si potrebbe entare nel terreno di chiunque quando si vuole....
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

A me quello che lascia perplesso e quel: "per l'esercizio della caccia" se si può entrare solo per cacciare e non si è rinnovata la licenza si può entrare?
Non parla di eccezioni per accompagnatori...
Anche perché se non ci stesse la condizione ,dell'esercizio della caccia ,si potrebbe entare nel terreno di chiunque quando si vuole....

Secondo me sono due cose distinte che prevede il codice civile: in sostanza il proprietario né può impedire che tu vada nel suo terreno per cacciarci, né può impedire in ogni caso l'accesso al suo fondo se chi vuole accedervi è titolare di licenza. Per cui anche se tu non hai le tasse governativa e regionale ripeto secondo me non puoi esercitare l'attività venatoria in quel fondo, però puoi accederci. Non dice che puoi entrare solo per cacciare, puoi entrare nel fondo purché tu sia con il porto d'armi appresso. Per cui in questo caso secondo me Gaetano e il suo amico, il primo con porto d'armi con tasse pagate e intenzionato a cacciare e il secondo titolare soltanto di porto d'armi però senza tasse pagate per cui inabilitato a cacciare, possono accedere entrambi nel fondo, con la differenza che il primo può cacciare, il secondo no, ma l'accesso è garantito secondo il Codice Civile a tutti e 2.
 
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Salve gente, voglio levarmi un dubbio,sapete per caso se l'accompagnatore del neocacciatore deve avere per forza le tasse pagate (statali e regionali) per poterlo fare, oppure basta solo cha ha il pda valido e non scaduto,grazie ,saluti
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

Bisognerebbe leggere se ci sono state sentenze in merito,la legge non cita scaduto o no,solo che l'accompagnatore abbia almeno da 3 anni la licenza.....cosi' come scritto per me potrebbe .....ma e' solo una mio pensiero.....sarei curioso di saperlo anche io ciao Davide..
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

Io sono dell'opinione che se non si paga la tassa di concessione governativa viene meno il privilegio dato dall' art. 842 che permette l'accesso ai fondi privati . Altra cosa i demaniali dove l'accesso dovrebbe essere a tutti consentito .
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

tano è inutile che ti sbizzarisci pe quest'anno con un cacciatore che abbia almen tre anni di licenza e io credo che debba essere cacciatore anche perchè nei fondi solo i cacciatori ci possono entrare...

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a mio parere senza le tasse pggate annualmente si perdono molti privilegi legati al porto d'armi per uso caccia...e il fatto di entrare nei fondi chiusi, anche perchè senza tasse pagate e non hai intenzione di andarcia caccia che ci entri a fare nel fondo??

Nel fondo puoi anche entrarci per farti una passeggiata, per farti un picnic, per imboscarti, per prendere frutta e verdura eccetera eccetera....ma essendo i fondi delle proprietà private non puoi accedervi, ecco perché esiste l'articolo 842 del Codice Civile, proprio perché chi è munito di licenza ha un motivo per accedervi. Ora, la questione in effetti è controversa, anche perché non c'è una sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce la questione con chiarezza, per cui la norma si presta a varie interpretazioni. Per come è scritto nell'articolo, riferendosi soprattutto al secondo comma, questo può essere interpretato in senso lato in modo seguente: "il proprietario non può impedirmi l'accesso se sono comunque provvisto di licenza, se ne sono privo allora non posso entrare". Un motivo per cui a mio parere uno può accedere in un fondo con una licenza senza però cacciarci può essere legato appunto al fatto ad esempio che magari si voglia accompagnare un neocacciatore che voglia cacciare e che abbia le tasse regolarmente pagate. Ripeto, in un fondo teoricamente tu non ci puoi entrare senza un motivo valido. Il possesso di una licenza di porto di fucile uso caccia però può essere un motivo per cui tu possa accedere al fondo, parlando solo di ACCESSO. Per il discorso poi di esercitare l'attività venatoria bisogna avere le tasse pagate onde evitare di ricorrere in sanzione....poi ripeto, è una mia interpretazione, può essere che poi ai fatti tu debba entrarci nel fondo necessariamente con tasse pagate e per cacciare a tutti gli effetti, però l'articolo per come si presenta mi sembra sia così...
 
Re: Accompagnatore per il 1°anno di licenza

Io sono dell'opinione che se non si paga la tassa di concessione governativa viene meno il privilegio dato dall' art. 842 che permette l'accesso ai fondi privati . Altra cosa i demaniali dove l'accesso dovrebbe essere a tutti consentito .


Giusto... ma si potrebbe anche obiettare che il PDA in regola con le tasse lo ha il neofita e quindi caccia lui.... il PDA non in regola con le tasse ha la funzione di accompagnatore e "consiglere", perde la funzione burocratica di cacciatore ma, si presume, non le conoscenze!!!
Boh... effettivamente è una cosa che incuriosisce anche me!
 
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