Re: Calendario venatorio umbro
Calendario
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) a) i giorni 1 e 2 settembre 2012 esclusivamente da appostamento alle seguenti specie : ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE - TORTORA - MERLO - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA - GAZZA ;
b) dal 16 settembre al 29 dicembre 2012 alle seguenti specie : TORTORA - MERLO;
c) dal 16 settembre 2012 al 28 gennaio 2013 alle seguenti specie : ALZAVOLA - GERMANO REALE – MARZAIOLA - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA - GAZZA ;
2) dal 16 settembre al 31 dicembre 2012 alle seguenti specie: ALLODOLA - CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO - QUAGLIA - STARNA - PERNICE ROSSA – SILVILAGO;
3) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 alle seguenti specie: BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - COLOMBACCIO - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO – VOLPE
4) dal 16 settembre al 9 dicembre 2012 alla specie: LEPRE;
5) dal 30 settembre al 30 dicembre 2012 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite; le Amministrazioni provinciali, anche sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, in relazione all'attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 14/94, predispongono interventi di contenimento alla specie cinghiale nei giorni di settembre in cui è consentito il prelievo venatorio di cui alla lett. C). Le Amministrazioni provinciali, possono posticipare dal 30 settembre la data dell’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’ articolo 18 commi 1 e 2 della Legge numero 157/1992; la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica; nel caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti nel piano di abbattimento assegnato ad un distretto dai piani di gestione redatti dagli ATC, l’Amministrazione provinciale competente predispone nei mesi di gennaio e febbraio interventi di contenimento, fino al completamento del piano;
6) Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO – CAPRIOLO - CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 16 giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre 2012 e dal 2 gennaio al 14 marzo 2013, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve;
7) nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5) e 6), effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia il 16 settembre 2012 e termina il 31 dicembre 2012, con esclusione delle specie VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 2013. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 1 settembre e termina il 31 gennaio 2013.
B) DIVIETI.
1) E’ vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
2) E’ vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2013 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita solamente con l’ausilio del cane all’interno di superfici boscate; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (di cui ai punti 1c e 3 della lett. A), in forma vagante, è consentita solamente con l’ausilio del cane in prossimità di laghi e di fiumi e torrenti con regolare portata d’acqua. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 5 .
C) GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese di settembre la caccia è consentita i giorni: sabato 1, domenica 2, domenica 16, mercoledì 19, sabato 22, domenica 23, mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 29 novembre 2012 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consen¬tita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott. - 30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
• il 1 e 2 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19.30;
• dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
• dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
• dal 16 ottobre al 27 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
• dal 28 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
• dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
• dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
• dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
• dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
• dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
Fanno eccezione:
o la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
o la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1) FAGIANO - STARNA – PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2) QUAGLIA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
3) TORDO - MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
4) ALLODOLA: 20 capi con un massimo di 100 capi a stagione;
5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO – PAVONCELLA - COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
6) BECCACCIA: 3 capi.
7) TORTORA: 10 capi.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.
H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata prescelta al momento dell’inizio dell’attività venatoria che avviene con il caricamento dell’arma, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della lettera E); i capi appartenenti alle specie di cui al punto 1 della lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento. Nel caso in cui viene esercitata la caccia al cinghiale in forma collettiva, nella medesima giornata non è possibile esercitare altre forme di caccia e deve essere marcato esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.
Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Provincia o dall’associazione, che ne attesta l’avvenuta riconsegna.
I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 15 al 30 agosto 2012 e dal 3 al 13 settembre 2012, dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, ai cacciatori iscritti o titolari di appostamento fisso in un A.T.C. umbro; le Amministrazioni provinciali per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.
L) CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.