Re: caccia ambiente deve fare qualcosa!!!
Non credo che al partito convenga prendere una posizione del genere, anche perché questo significherebbe creare una lotta intestina tra cacciatori, tra coloro sostenitori delle AA.VV (che comunque benché la maggior parte servano a poco o a niente possono contare ancora su un buon numero di tesserati) e coloro sostenitori del partito (che ricordo anche fra noi cacciatori stessi ci sono coloro che pongono fiducia nel partito altri che sono scettici).....comunque a mio parere per quanto riguarda le assicurazioni c'è da dire purtroppo che io sappia che molte non offrono coperture assicurative complete, per cui dobbiamo giocoforza scegliere le assicurazioni venatorie. Io personalmente mi affido a quelle non riconosciute dalla 157/92, ad esempio quest'anno mi sono assicurato con l'Ente Produttore Selvaggina, l'anno scorso ero CPA Sports, anche CONFAVI non è male, non che cambi qualcosa ma almeno non do' il mio contributo economico ad associazioni di cui non vedo grandi operati né a livello locale né a livello nazionale visto che quelle riconosciute dalla legge 157/92 si intascano pure una parte dei quattrini derivanti dalla quota associativa quando stipuliamo l'assicurazione.
Guarda che l'eps venne riconosciuta dalla stessa legge 157\92,ecco l'articolo:
Art. 34
Associazioni venatorie
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.