Calannara

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Dal sito http://www.sicilianacaccia.it apprendo che è uscita sulla Gazzetta Ufficiale Regionale di oggi la modifica ai punti della legge regionale 33/97, che sono all'ordine del giorno.

Ecco le modifiche:

http://www.sicilianacaccia.it/public/Ne ... _N._33.pdf

La legge regionale potete trovarla qui:

http://www.regione.sicilia.it/agricoltu ... .33-97.htm

In poche parole, i punti salienti sono:

- È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20% calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni (Il vecchio articolo recitava:E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25% va computata nell'ambito del proprio territorio).

- Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.

- Il piano regionale faunistico-venatorio sarà soggetto al parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.


A voi i commenti.
 
Re: E LEGGE FU.....

Calannara ha scritto:
Dal sito http://www.sicilianacaccia.it apprendo che è uscita sulla Gazzetta Ufficiale Regionale di oggi la modifica ai punti della legge regionale 33/97, che sono all'ordine del giorno.

Ecco le modifiche:

http://www.sicilianacaccia.it/public/Ne ... _N._33.pdf

La legge regionale potete trovarla qui:

http://www.regione.sicilia.it/agricoltu ... .33-97.htm

In poche parole, i punti salienti sono:


- È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20% calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni (Il vecchio articolo recitava:E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25% va computata nell'ambito del proprio territorio).

- Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.

- Il piano regionale faunistico-venatorio sarà soggetto al parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.


A voi i commenti.

E quali devono essere i commenti per una legge fatta passare con l'inganno e con i colpi di mano del più abile imbonitore siciliano, cioé D'ANTRASSI ????????
 
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