Calannara
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Dal sito http://www.sicilianacaccia.it apprendo che è uscita sulla Gazzetta Ufficiale Regionale di oggi la modifica ai punti della legge regionale 33/97, che sono all'ordine del giorno.
Ecco le modifiche:
http://www.sicilianacaccia.it/public/Ne ... _N._33.pdf
La legge regionale potete trovarla qui:
http://www.regione.sicilia.it/agricoltu ... .33-97.htm
In poche parole, i punti salienti sono:
- È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20% calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni (Il vecchio articolo recitava:E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25% va computata nell'ambito del proprio territorio).
- Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.
- Il piano regionale faunistico-venatorio sarà soggetto al parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.
A voi i commenti.
Ecco le modifiche:
http://www.sicilianacaccia.it/public/Ne ... _N._33.pdf
La legge regionale potete trovarla qui:
http://www.regione.sicilia.it/agricoltu ... .33-97.htm
In poche parole, i punti salienti sono:
- È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20% calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni (Il vecchio articolo recitava:E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25% va computata nell'ambito del proprio territorio).
- Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.
- Il piano regionale faunistico-venatorio sarà soggetto al parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.
A voi i commenti.