Re: A.T.C. B MATERA...COPIA ED INCOLLA!
REGIONE BASILICATA
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CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2011/2012
D.P.G.R. n. 219 dell’1/8/2011
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 18 della Legge n. 157 dell’11.02.1992; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1149 del
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995; 28/07/2011;
VISTO il parere dell’I.S.P.R.A. reso con nota n.0019842 del
13/06/2011;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2011 - 2012
La Regione Basilicata regolamenta l’esercizio del-
l’attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale
ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e
s.m.i.).
Art. 1
Finalità
Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, sul territorio della Regione
Basilicata, per la stagione venatoria 2011 - 2012 e
fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo
venatorio secondo il principio della caccia programmata
e controllata con i termini e le modalità specificate
nel presente calendario venatorio.
Art. 2
Stagione venatoria
1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre
2011 e termina il 29 gennaio 2012.
2. Nelle sole giornate del 4, 7, 11 e 17 settembre
2011, è consentito il prelievo giornaliero per
massimo 5 capi delle seguenti specie:
tortora, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, allodola
e merlo,esclusivamente da appostamento
temporaneo
3. Nella sola giornata del 17 settembre 2011 è consentito
il prelievo della quaglia per massimo 10
capi.
4. Nel periodo dal 18 settembre al 1 ottobre
2011,
per le giornate di mercoledì, sabato e domenica,
la caccia è consentita ai soli cacciatori residenti e
domiciliati in Basilicata.
5. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in
Basilicata, l’accesso agli A.T.C. è consentito a
partire dal 01 ottobre 2011, per le giornate stabilite
dall’art. 4 del presente calendario, limitatamente
per il prelievo venatorio delle specie
migratorie.
6. Periodi e specie cacciabili:
a) dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 lepre
comune, quaglia, tortora, allodola e merlo;
b) dal 18 settembre 2011 al 30 novembre 2011
fagiano;
c) dal 18 settembre al 20 gennaio 2012 folaga,
combattente, germano reale, canapiglia, codone,
alzavola;
d) dal 18 settembre al 29 gennaio 2012 volpe, cornacchia
grigia, gazza, ghiandaia, beccaccino,
frullino, pavoncella, marzaiola, moriglione,
mestolone, fischione, moretta, gallinella d’acqua,
porciglione;
e) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011
starna, colombaccio;
f) Dal 1° ottobre 2011 al 22 gennaio 2012 beccac
cia, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio;
g) dal 1° gennaio 2012 al 29 gennaio 2012, esclusivamente
da appostamento temporaneo colombaccio;
h) non è consentita la posta alla beccaccia,
e la
caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma,
al beccaccino.
Art. 3
Caccia al cinghiale
La caccia al cinghiale, solo in battuta e braccata,è
consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011 e
viene disciplinata con un Regolamento emanato dal
Comitato Direttivo dell’A.T.C. entro il 31 agosto
2011, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generali
approvati con D.G.R. n. 656 del 6/ 5/ 2008 (notificata
in data 19/5/2008 con nota n. 97843/75AG),
e concertato con la Provincia competente per territorio,
quale Ente delegato alla gestione amministrativa
dell’esercizio venatorio.
Art. 4
Giornate di caccia
Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali,
e precisamente mercoledì, sabato e domenica.
Fra il 1° ottobre ed il 30 ottobre 2011, esclusivamente
per l’esercizio venatorio da appostamento
Potenza, lì 1 Agosto 2011
temporaneo alla fauna selvatica migratoria, ai sensi
dell’articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992, le
giornate consentite sono tre a scelta nella settimana,
con esclusione del lunedì, martedì e venerdì.
(art. 30 comma 7 della L.R. 2/1995).
Art. 5
Orario di caccia
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere
del sole fino al tramonto; per la determinazione di
tale orario si farà riferimento a quello rilevato
annualmente dall’Ufficio meteorologico
dell’Aeroporto di Bari (art. 30, comma 8, della L.R.
2/1995 e s.m.i.).
Art. 6
Carniere consentito
Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migrato-
ria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile
sul tesserino regionale.
In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento,
per ciascun titolare di licenza, del numero
massimo di capi di seguito indicati:
a) Selvaggina stanziale:
• Fagiano, starna
complessivamente due capi per ciascuna giornata
di caccia;
• Lepre: un capo per ciascuna giornata di caccia
e non più di dieci capi nella stagione;
• Cinghiale: non più di cinque capi a squadra per
ciascuna giornata di caccia;
b) Selvaggina migratoria:
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina
migratoria che è consentito abbattere
per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità,
scelti come segue:
• Quaglia e tortora: complessivamente 15 capi;
• Tordo, allodola, merlo e cesena: complessivamente
20 capi;
• Palmipedi: complessivamente 5 capi;
• Colombaccio: 5 capi;
• Beccaccia: 3 capi;
• Trampolieri: complessivamente 3 capi.
Art. 7
Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è
tenuto a darne immediata comunicazione alla
Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto
il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai
medesimi Enti, che provvederanno alla cura della
stessa presso i centri autorizzati.
Art. 8
Uso e addestramento cani da caccia
L’uso e l’addestramento dei cani da ferma, da seguita
e da cerca è consentito nei territori aperti all’esercizio
venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono
colture in atto o, comunque, colture danneggia-
bili.
L’addestramento dei cani da ferma, da seguita e da
cerca è consentito dal 1.8.2011 al 31.8.2011, in tutti
i giorni con esclusione del martedì e venerdì.
E’ consentito l’utilizzo del cane da seguita fino al 31
gennaio 2012 per braccate alla volpe e per la caccia
di selezione al cinghiale ai sensi dell’art. 19, della
L.n. 157/1992 e dell’art. 28 della L.R. 2/1995, previo
piano di abbattimento regolarmente autorizzato
dalla Provincia territorialmente competente.
L’uso dei cani è consentito per tutta la stagione
venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina
autorizzata.
Art. 9
Tesserino venatorio regionale
Per l’esercizio dell’attività venatoria è necessario
possedere l’apposito tesserino regionale, rilasciato
dalla Provincia di residenza.
Fa parte integrante del tesserino copia del calendario
venatorio regionale.
L’intestatario del tesserino deve:
•
prima dell’inizio dell’attività venatoria giornaliera,
annotare sullo stesso, in modo indelebile nell’apposito
spazio, il giorno di caccia prescelto nella
propria o in altra Regione;
•
annotare sullo stesso, immediatamente dopo
l’abbattimento, in modo indelebile negli appositi
spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di
capi di selvaggina stanziale abbattuta.
•
al termine dell’attività giornaliera di caccia e
comunque sul posto di caccia, annotare in modo
indelebile negli spazi all’uopo destinati, il numero
di capi di selvaggina migratoria abbattuti.
Per il rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna,
entro la fine del mese di febbraio, alla
Provincia di competenza di quello relativo all’annata
venatoria precedente, unitamente alle ricevute di
versamento delle tasse di concessione in corso di
validità.
Chiunque sia in possesso di più di un tesserino
regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
Art. 10
Tassa regionale
I titolari di licenza di caccia, che effettuano l’esercizio
venatorio, devono essere muniti di ricevuta di
versamento della tassa di concessione prevista dal-
l’art. 36 della L. R. n. 2/1995.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c
postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata –
Servizio Tesoreria – 85100 Potenza, indicando la
causale.
Art. 11
Controllo delle specie
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle
produzioni agricole e zootecniche o per motivi sani-
tari, le Province possono autorizzare, con le modalità
previste dall’art. 19 della L. n. 157/1992 e dal-
l’art. 28 della L. R. n. 2/1995, piani di controllo della
fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e
possono ridurre i periodi di caccia a determinate
specie. Le Province possono altresì predisporre
piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi del-
l’art. 10 comma 7 della predetta L.n. 157/1992,
anche tramite la cattura di selvatici presenti in
soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali.
Art. 12
Specie temporaneamente protette
A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia
è vietata per l’intera stagione venatoria alle
seguenti specie: capriolo (Capreolus capreolus),
cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama),
muflone (Ovis musimon), coturnice (Alectoris
graeca).
Art. 13
Attività venatoria nelle zone Z.P.S.
In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata non
incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette
nazionali e regionali, è fatto divieto di:
a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente
alla prima domenica di ottobre;
b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio
2012, ad eccezione nei giorni di mercoledì e
domenica della caccia da appostamento fisso e
temporaneo e in forma vagante nonché della caccia
agli ungulati;
c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo
all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce
e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle
rive più esterne delle stesse;
d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio,
ad eccezione di quelli effettuati con soggetti
appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone
provenienti da allevamenti nazionali, da
zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici
e privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
svolgere attività di addestramento cani da
caccia prima del 4° settembre 2011 e dopo la
chiusura della stagione venatoria;
e) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento
dei cani e per le gare cinofile nonché
ampliamento di quelle esistenti;
f) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di
uccelli.
Art. 14
Divieti generali
Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa
nazionale e regionale.
E’ vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate
percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10,
comma 1).
E’ sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare
della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso
tra quelli espressamente elencati nel presente
calendario.
E’ consentito l’uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici
con caricatore contenente non più di due
cartucce.
E’ vietato l’uso di carabine con più di due colpi nel
caricatore.
Art. 15
Altri divieti
E’ vietato altresì:
A. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte da neve;
B. cacciare negli specchi e nei corsi d’acqua ghiacciati
o su terreni allagati;
C. l’esercizio venatorio alla beccaccia all’aspetto
serale (posta) e al mattino (ritiro);
D. la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma,
al beccaccino;
E. la caccia a rastrello in più di tre persone;
F.
l’utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o
corsi d’acqua, di scafandri o tute impermeabili da
sommozzatori;
G. cacciare sparando da veicoli a motore o da
natanti di qualsiasi tipo;
H. usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico
o similari con amplificazione del
suono;
I. l’esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità
di coltivazione, anche se non tabellati;
J. cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali
protette secondo la disciplina della L.n.
394/1991 e L.R. 28/1994;
K. lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi
delle cartucce utilizzate nel corso della giornata
di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati
prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
L. lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
M.agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi
forma se non preventivamente autorizzati dalla
Provincia competente per territorio e dalla stessa
comunicato obbligatoriamente alla Regione
Basilicata.
Art. 16
Disciplina della caccia lungo le coste “rotte di
migrazione".
E’ vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno
di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2
della L. n. 157/1992).
Art. 17
Vigilanza
Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento
al disposto dall’art. 45 della L.R. n. 2/1995.
Art. 18
Sanzioni
Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente
calendario si applicano le sanzioni penali ed
amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della
L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente
competente.
Art. 19
Norma finale
Per tutto quanto non specificatamente indicato nel
presente calendario venatorio, valgono le disposizioni
vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti
regionali.
Il Presidente
Vito De Filippo
grafiche Miglionico - PZ
Più di questo non sono riuscito a fare, non mi permette di inserire nè file pdf nè modificati, almeno è qualcosa.... [lol.gif]