Calendario venatorio provincia di Pisa 2011-2012

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Approvato dalla Giunta Provinciale le norme relative alla provincia di Pisa del calendario venatorio 2011-2012.

Le linee di indirizzo da cui discendono le disposizioni valide per la Provincia di Pisa, in accordo con le prerogative lasciate alle Provincie dalla L.R. 20/2002 (Legge regionale sul Calendario Venatorio), sono state presentate dall'Assessore allo Sviluppo Rurale e Difesa Fauna della Provincia di Pisa, Giacomo Sanavio. Questi gli elementi salienti.

In coerenza con le modifiche del 2010 al testo della L.R. 3/94, alloscopo di rafforzare le azioni di controllo della specie, come per l'anno passato (nel quale i danni prodotti hanno toccato il minimo storico di circa 43.000 euro su tutta la Provincia) ed allo scopo di continuare il percoso positivo intrapreso, la caccia al cinghiale inizia su tutto il territorio provinciale cacciabile nei giorni 8, 15, 22 e 29 ottobre 2011 in orario successivo alle ore 11.00 e successivamente, nel periodo compreso tra il 2 novembre 2011 ed il 30 gennaio 2012.

Anche per la caccia di selezione ai Cervidi e Bovidi, il calendario ripropone le date della passata stagione, inserendo il cervo in un numero maggiore di distretti di gestione. Per quanto riguarda la lepre comune, la Provincia di Pisa mantiene l'estrema prudenza che ha caratterizzato il periodo di caccia in passato, chiudendone la caccia l'8 dicembre 2011. Viceversa, per la specie alloctona minilepre, l'abbattimento venatorio, nelle aree specificatamente indicate dal Calendario Provinciale, viene considerato esteso temporalmente sino al 31 dicembre.

Come per lo scorso anno, riguardo alla beccaccia, ai sensi delle modifiche apportate nella Legge regionale 20/2002, la Provincia di Pisa, allo scopo di contrastare il bracconaggio realizzato con la caccia all'aspetto, ha deciso di rendere possibile l'abbattimento esclusivamente in forma vagante con l'accompagnamento di cani da ferma o da cerca. Tutte le altre forme di prelievo sulla specie, inclusa la detenzione di soggetti abbattuti in azione di caccia in assenza dei cani suddetti, sono vietati ed eventualmente punibili ai sensi dell'art. 58 lett. g) della Legge R. 3/94 (in caso di recidiva sospensione della licenza di caccia per un anno). Ai sensi della predetta Legge regionale 20/2002, si ricorda che l'annotazione sul tesserino regionale deve essere effettuata per la beccaccia subito dopo l'abbattimento.

Si ribadisce all'interno del Calendario provinciale la necessità di adottare comportamenti che evitino condizioni di rischio per l'incolumità propria e degli altri cittadini durante le azioni di caccia, attraverso una raccomandazione rivolta a tutti i cacciatori per applicare coscienziosamente tutti i principi e comportamenti di massima prudenza e precauzione nell'uso delle armi.
 
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