e se il giudice interpretasse come arco temporale 1 settembre 31 gennaio ? La mia regione, per ogni specie cacciabile ha specificatamente dato l'interpretazione definendo il posticipo della successiva apertura ( appunto colombi e cornacchie ecc. ) o anticipo della chiusura ( come nel caso del merlo ) per giustificarne la preapertura e/o posticipo della chiusura al 10 febbraio. La toscana nel suo calendari è andato nello specifico ? ha giustificato il mantenimento dell'arco temporale rapporto le date della 157 che sono terza di settembre 31 gennaio ? Oppure ha prodotto un calendario senza lasciare riferimenti e lasciando possibilità di interpretazioni errate a secondo del punto di vista ?
Io giudice che sono ignorante circa la complessità della materia venatoria, vado a leggere le leggi che la governano e i calendari emanati. Leggo il colombo il primo settembre, lo leggo sino al 30 gennaio e per me non c'è stop se non specificatamente descritto nel calendariop. Bastava scrivere invece di colombaccio aperto l'uno settembre, che lo stesso avrebbe chiuso il 2 per rispettare l'arco temporale, oppure avrebbe riaperto il giorno successivo rapporto l'apertura generale.
Non conosco il calendario venbatorio toscano, ma leggendo quello che ho trovato in rete, mi sembra non aver visto specifiche su singole specie e motivazioni dei periodi di caccia concessi come fatto dalla mia regione