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Deroghe non ci sono piu’ scuse


Non ci sono più scusanti ne tantomeno motivi per cui le Istituzioni Regionali o Provinciali non utilizzino lo strumento delle deroghe. L’articolo scritto da Alessandro Cannas ed Emiliano Amore ha messo, se mai ce ne fosse stato bisogno, i fatidici puntini sulle i su questo annoso problema che da troppo tempo flagella i legislatori; i quali dimostrando una scarsa volontà politica a volte o una paura di incorrere in procedimenti di infrazione hanno preferito soprassedere su una procedura che è realtà praticabile (legge nazionale n.221/2001 – Protocollo d’intesa sancito a livello di Conferenza Stato Regioni con rep.1269 del 29.4.2004 – direttiva 2009/147/cee e relativo art. 19 comma 4 bis recepito nella 157/92). L’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CEE LETTERA C INFATTI, RESTA FUORI DAL PROTOCOLLO DI INTESA SANCITO NELLA CONFEREZA STATO REGIONI, IN VIRTU’ DI NON VOLER LIMITARE IL POTERE LEGISLATIVO DELLE REGIONI COME CONFERITO DALLA PRECEDENTE MODIFICA DELLA COSTITUZIONE AL TITOLO V° ART. 117.

Tralasciando la pratica dell’art. 9 della direttiva 2009/147/cee lettera A, che per rendere operativa la via delle deroghe impone la promulgazione di un decreto che non è stato al momento ancora “partorito” e, crediamo che questo parto non avverrà mai, la seconda opzione dell’art 9 della direttiva 2009/147/cee è la lettera C meglio conosciuta come “deroga per le cacce tradizionali” e darebbe immediata risposta a tutto il territorio nazionale per le specie di interesse delle Amministrazioni regionali e per le quali l’Ispra medesimo attesti uno stato di salute soddisfacente delle popolazioni, determinazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni tecniche contenute nella guida interpretativa alla direttiva uccelli messa a punto dalla Commissione europea, nonché il successivo riparto tra le regioni della suddetta “piccola quantità ”.

L’esempio più lampante dell’applicazione del regime di deroga lo abbiamo avuto nelle ultime stagioni venatorie dalla Regione Veneto, che con una delibera apposita e giuridicamente corretta (Giunta Regionale Veneta . N 2371 del 05 ottobre del 2010) che ha superato 2 gradi di giudizio estremi (Tar Veneto e Corte Costituzionale) ha permesso l’attività venatoria ad alcune specie mettendosi al riparo da procedure di infrazioni europee e soprattutto dai ricorsi al Tar da parte del mondo ambientalista.

A questo punto la strada maestra è tracciata come dicono gli amici Cannas e Amore: la via delle deroghe per storni, fringuello & C. è POSSIBILE non resta che trovare alle Amministrazioni regionali/provinciali il coraggio e la volontà politica di attuarle. E’ chiaro che, laddove questo importante strumento per il mondo venatorio non sarà utilizzato, sarà una chiara omissione e messaggio politico che verrà mandato ai cacciatori-elettori di ogni singola Regione i quali faranno bene a ricordarsi di ciò che le proprie Istituzioni hanno omesso e/o applicato.

L’ANLC SI IMPEGNERÀ A COMUNICARE A TUTTE LE PROPRIE SEDI QUESTA VIA GIURIDICA DA SOTTOPORRE AI PROPRI ASSESSORI COMPETENTI IN MODO CHE OGNI REGIONE O PROVINCIA SIANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ SANCITE DALLE NORMATIVE VIGENTI DI DELIBERARE SUL REGIME DI DEROGA.

Restiamo però con l’amaro in bocca per come la questione dell’art 9 della direttiva 2009/147/cee lettera C sia VOLUTAMENTE FATTA PASSARE IN SILENZIO. Ci chiediamo se allora in Conferenza Stato Regioni i nostri rappresentanti istituzionali quando sottoscrivono un protocollo di intesa sappiano cosa firmino o ne riescano a carpire i punti fondamentali. Andiamo anche oltre: come è possibile che solo la Regione Veneto sia stata così corretta? Perché le altre Regioni non hanno chiesto lumi al Veneto in Conferenza Stato-Regioni? Ordini di “scuderia”? Aspettiamo, ancora molto poco, in silenzio…

Per rafforzare la pratica delle deroghe, in particolar modo per Storno e Fringuello citiamo alcuni dati:

- Nel 2008 sui campi dell’Emilia-Romagna gli storni hanno provocato danni per 285.000 euro, il 9,5% del totale dei danni da animali selvatici che sono stati pari complessivamente a oltre 2,8 milioni di euro.

- In Toscana, nell’ultimo decennio, si imputano allo storno danni alle coltivazioni superiori a 1.400.000 euro, sicuramente sottostimati rispetto ai totali realmente provocati.

- I comuni più colpiti risultano essere Monopoli, Polignano, Mola di Bari, con un danno attestatosi tra il 30 ed oltre il 60% a carico degli olivi coltivati soprattutto nelle zone a ridosso del mare.

- 45mila euro di danni denunciati e risarciti, di cui 20mila nel solo comprensorio dell’Atc Lucca 12. Un importo pari al 47% degli indennizzi corrisposti sull’intero territorio toscano. Questa l’entità dei saccheggi continui effettuati dagli storni a vigne, ulivi e frutteti lucchesi nell’arco del 2009.

Questi sono solo alcuni esempi dei numerosi articoli di giornale per i danni provocati dalla presenza di Storni nel nostro territorio. E’ chiaro che i pochi passi riportati sopra mettono sotto gli occhi di tutti quanto questo annoso problema non sia più tollerato dalla comunità degli agricoltori.

Per il Fringuello portiamo nuovamente a conoscenza di uno studio effettuato dal Dott. Casanova – Memoli – Pini i quali sulla condizione di questo volatile affermavano:

….”Un approfondimento a parte meritano i dati relativi alle abbondanze. Il primo aspetto riguarda il generale incremento numerico delle popolazioni di Fringuello che, in tutti gli osservatori, presentano valori piuttosto elevati…”

…”L’elaborazione statistica ha confermato la tendenza ad una forte espansione per il Fringuello.
Al riguardo è opportuno rilevare come un costante incremento numerico delle popolazioni di una specie possa portare alla rarefazione di altre popolazioni, appartenenti a specie diverse, che presentano una nicchia ecologica simile alla prima…”


…”Le cause della notevole espansione del Fringuello possono essere ricercate nella capacità di questa specie ad occupare diverse nicchie ecologiche”.

E’ visibile a tutti che, oltre alla pratica della “modica quantità”, per il fringillide ci potrebbero essere anche gli estremi per un rafforzamento del regime deroga con la motivazione scientifica visto il numeroso incremento degli ultimi anni che sta rendendo difficile la competizione alimentare con i volatili con cui condivide l’habitat.

P.S.

Questa volta c’è bisogno di un piccolo post scriptum che abbiamo il dovere di fare a qualche portale venatorio. E’ strano infatti come il pezzo a firma Cannas-Amore sia sparito in meno di 2 ore dalla Homepage nonostante gli articoli successivamente inseriti non fossero così numerosi e “di peso” da pregiudicarne la presenza nella prima pagina del portale. Questi “birbaccioni” insieme al sottoscritto ne stanno veramente combinando di tutti i colori tanto da rendere necessario oscurare gli articoli più scomodi che invece, per dovere di cronaca ed informazione, andrebbero evidenziati!!!
Non vorremmo mai pensare che la lunga mano della censura sia arrivata addirittura a colpire un sito che ritenevamo amico e libero. Il diritto all’informazione è uno dei principi base della democrazia di un paese che si ritiene democraticamente evoluto.

Luca Stincardini – Anlc Umbria
 
Re: Deroghe non ci sono piu’ scuse

riporto l'articolo sopra citato:

LA TARANTELLA DELLO STORNO

In questi ultimi mesi sembra che vi sia in atto tra relazioni convegni ecc. una corsa, fatta soprattutto di chiacchiere, a rendere in un modo o nell’altro cacciabile una specie, tra le più numerose d’Italia, che ancora non si capisce bene come mai non lo sia “ LO STORNO”.
Partiamo dall’inizio della vicenda; nel 1997 con un decreto dell’allora presidente del consiglio dei ministri, lo storno (insieme ad altre specie) viene depennato dall’ART 18 della legge 157/92, perché non menzionato nell’allegato II/II della direttiva U.E, da allora il prelievo di detta specie è affidato allo strumento delle deroghe regionali.
Prima di addentrarsi nella questione deroghe bisogna fare una premessa; la soluzione migliore per garantire il prelievo dello storno a livello nazionale sarebbe quella di reinserirlo nell’elenco delle specie cacciabili, qui però sorge il primo problema; dato che ormai si deve fare riferimento anche alla direttiva europea (2009/147/cee http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexU ... 025:EN:pDF PAG 10 ) che regola la materia; la suddetta direttiva prevede che per il prelievo delle specie elencate nell’allegato II/II (caso dello storno), queste debbano essere menzionate nell’allegato stesso per il paese che ne richieda il prelievo.
Lo storno però, a differenza degli altri stati del bacino del mediterraneo, non è previsto per lo stato italiano e perciò per autorizzarne il prelievo deve essere fatta formale richiesta presso la U.E di reinserimento nell’allegato II/II; richiesta congiunta che deve essere presentata dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole e corredata con relazione tecnicoscientifica ISPRA.
P.S. tale procedura se pur fattibile richiede un tempo abbastanza lungo (dai 3 ai 5 anni)
Da ciò si deduce che la richiesta di reintroduzione dello storno con un semplice decreto del presidente del consiglio dei ministri (richiesta avanzata da più parti ) nell’elenco delle specie cacciabili dell’ART 18 della legge nazionale 157/92, non risulta praticabile, in quanto esporrebbe l’Italia ad una immediata procedura di infrazione U.E.
Lo strumento del decreto del presidente del consiglio dei ministri può, al contrario, essere usato per rendere cacciabili le specie presenti nell’allegato II/I; per fare un piccolo esempio: per rendere cacciabile in Italia il piccione selvatico e alcune specie di oche basterebbe tale decreto, dato che queste specie fanno parte dell’allegato II/I, a differenza dello storno.
A questo punto risulta evidente che per garantire il prelievo a breve termine dello Storno si debba fare riferimento allo strumento delle deroghe regionali, le strade percorribili sono due, l’art 9 della direttiva 2009/147/cee ( e di conseguenza la legge nazionale n.221/2001) prevede due possibilità, quella contemplata alla lettera A e quella contemplata nella lettera C.
Per quanto riguarda la lettera A, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni:
“1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono
derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
( a ) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell’interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

Ci sono però delle controindicazioni al momento, dato che con l’approvazione della legge comunitaria ART. 42, era previsto un decreto del Presidente della Repubblica,(su proposta del Ministero dell’Ambiente,in concerto con il Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano) che doveva dare le linee guida, certe, sull’applicazione temporale, delle deroghe di contenimento; al momento il decreto non è stato ancora emanato.
Un limite oggettivo e che con l’applicazione della deroga con la lettera A, devono essere rispettati dei parametri che, dato che si parla di danni alle colture, sono legati alla vicinanza e all’effettiva attualità di coltivazione delle colture stesse; un’ altro problema è dato dal fatto che la possibilità di attuare le deroghe per contenimento danni è permessa ove le province abbiano ricevuto richieste di risarcimento per danni o al massimo per delle macro Aree (comunque sempre aree circoscritte). Resta fuori dal DPR, fortunatamente, sempre all’art 9, comma 1, la lettera (C), quella, tanto per capirci, che concede con delibera regionale, la deroga per prelievi tradizionali.

I prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent’anni dalla Direttiva 409/79 CEE, (ora sostituita dalla direttiva 2009/147/ce) sono sempre stati a livello nazionale oggetto di opposizione e preconcetto e quindi, sino a qualche anno fà, sostanzialmente ignorati a livello di recepimento e regolamentazione. Con l’avvento della pertinente legge quadro nazionale n.221/2001 si e’ finalmente iniziato un percorso di “recupero” dell’ordinamento interno rispetto a quello più evoluto dei partner europei, percorso che si e’ andato caratterizzando per l’emanazione di disposizioni applicative/esecutive da parte delle Regioni, le quali, pur penalizzate dall’interruzioni delle funzioni di supporto dell’ispra (causata da riscontri non favorevoli forniti dagli uffici comunitari in ordine della metodologia di calcolo della “piccola quantità” adottata dall’Istituto Nazionale) hanno cercato di realizzare un forte coordinamento gestionale nell’ambito del tavolo tecnico attivato presso la Conferenza Stato Regioni. Tali disposizioni, facenti capo al Protocollo d’intesa sancito a livello di Conferenza Stato Regioni con rep.1269 del 29.4.2004, prevedono in particolare, per i prelievi venatori realizzati in deroga ai sensi dell’art 9 comma 1 lettera C della direttiva uccelli della cosiddetta “piccola quantità” prelevabile a livello nazionale per le specie di interesse delle Amministrazioni regionali e per le quali l’Ispra medesimo attesti uno stato di salute soddisfacente delle popolazioni, determinazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni tecniche contenute nella guida interpretativa alla direttiva uccelli messa a punto dalla Commissione europea, nonché il successivo riparto tra le regioni della suddetta “piccola quantità ”.
Presupposti fondamentali del regime di deroga autorizzato, risultano:
1. LA CHIARA ESPLICITAZIONE DELLE MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICANO IL REGIME DI DEROGA.
2. L’ATTESTAZIONE DELLA MANCANZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE;
3. IL CALCOLO CORRETTO DELLA PICCOLA QUANTITA;
4. LA DEFINIZIONE DEI MEZZI, IMPANTI E METODI DI CATTURA AUTORIZZATI;
5. LA DEFINIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO;
6. L’ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO;
7. L’ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTO A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PICCOLE QUANTITA;
8. LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO E L’INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA’ ABILITATE.

Invitiamo le Regioni Italiane a prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale Veneta . N 2371 del 05 ottobre del 2010, come strumento giuridicamente CORRETTO per dare certezza nell’applicativo del regime di deroga previsto DALL’ART 9,COMMA 1 LETTERA C.
In attesa di un auspicabile reinserimento dello storno nell’allegato II/II della direttiva 2009/147/cee, gli strumenti per garantirne il prelievo non mancano, e alla fine della TARANTELLA tutto si riduce alla mera volontà politica di applicare correttamente ciò che la direttiva, e la legge 157/92, permettono di fare; non ci si venisse a dire che non vi è la possibilità tecnico-legale di prelevare lo storno, e altre specie d’interesse tradizionale, perché chi dice ciò sa perfettamente di mentire.
Ringraziamo, l’amico Bottaro Dott. Mirco per averci fornito la delibera di Giunta della Regione Veneta, che ci ha permesso di conoscere una realtà all’avanguardia sull’applicativo dell’art 9.

Alessandro Cannas
Emiliano Amore
 
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